Sentenza n. 234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 845 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 845 del 2024, che aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni derivanti dalle diffide sindacali all'installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto la voltura di un'autorizzazione comunale per l'installazione di undici impianti pubblicitari e, dopo l'annullamento di una precedente revoca, una nuova autorizzazione. Il Sindaco aveva successivamente adottato due diffide dirette a impedire l'installazione di tre impianti: una per asserito contrasto con il parere favorevole della Soprintendenza e due per asserita violazione dell'art. 23 del Codice della strada e degli artt. 47 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione. Le diffide erano state annullate dal TAR con sentenza passata in giudicato per incompetenza dell'organo emanante, essendo competente il dirigente. La società aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni. Il TAR aveva respinto la domanda, ritenendo che l'annullamento per incompetenza, con salvezza del potere di riedizione in capo all'autorità competente, non dimostrasse l'illegittimità sostanziale delle ragioni ostative all'installazione. Con l'unico motivo d'appello la società ha dedotto errori in procedendo e in iudicando, sostenendo che l'incompetenza dell'organo fosse di per sé sufficiente a fondare la colpa dell'amministrazione e il danno ingiusto, nonché che il Comune non si fosse mai rideterminato attraverso il dirigente competente, impedendo l'esame nel merito delle ragioni ostative. Sono state inoltre riproposte le censure, assorbite nel giudizio di annullamento, relative all'infondatezza dei rilievi paesaggistici e di sicurezza stradale. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando anche che la società aveva scelto di non installare né i tre impianti oggetto delle diffide né gli altri otto autorizzati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha escluso che l'annullamento di un provvedimento per incompetenza determini automaticamente un danno ingiusto risarcibile: quando il vizio riguarda esclusivamente l'organo emanante e lascia salvo il potere di rideterminazione dell'autorità competente, non è dimostrata per ciò solo l'illegittimità sostanziale dell'atto né la lesione risarcibile. La società non ha provato l'illegittimità nel merito delle ragioni poste a fondamento delle diffide. Le contestazioni relative al richiamo del parere della Soprintendenza e alle violazioni del Codice della strada sono state ritenute generiche; il giudice ha rilevato che le diffide richiamavano elementi idonei a rendere comprensibili le ragioni dell'intervento amministrativo e indicavano anche la possibilità di una soluzione alternativa per tutelare la viabilità. È stato inoltre valorizzato il fatto che il Comune non aveva reiterato le diffide perché la società, per propria scelta, non aveva installato gli impianti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La precedente revoca dell'autorizzazione agli impianti pubblicitari era stata adottata dal Comune ai sensi di questa disposizione; il relativo provvedimento era stato successivamente annullato dal TAR, ma la norma non costituisce il fondamento diretto della decisione risarcitoria.
La disposizione è stata richiamata nelle diffide comunali quale base delle ragioni ostative all'installazione degli impianti pubblicitari, in relazione ai rischi per la sicurezza della circolazione, alla visibilità della segnaletica e al disturbo o alla distrazione degli utenti della strada.
artt. 47 e seguenti d.P.R. 495/1992
Le disposizioni regolamentari sono state richiamate nelle diffide insieme all'art. 23 del Codice della strada per motivare le limitazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.
La domanda risarcitoria è stata esaminata alla luce della necessità di dimostrare un danno ingiusto, non automaticamente derivante dall'annullamento dell'atto per incompetenza.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo per incompetenza dell'organo emanante, quando lascia salvo il potere di riedizione in capo all'autorità competente, non determina automaticamente un danno ingiusto risarcibile e non prova di per sé l'illegittimità sostanziale dell'azione amministrativa.
- Chi chiede il risarcimento del danno derivante dall'annullamento di un atto per incompetenza deve dimostrare, oltre al vizio formale, l'illegittimità sostanziale delle ragioni poste a fondamento dell'atto, il danno-conseguenza e il nesso causale.
- La mancata riedizione dell'atto da parte dell'autorità competente non consente di presumere l'illegittimità nel merito delle ragioni ostative originariamente dedotte, soprattutto quando il privato non prova che tali ragioni fossero infondate.
- Le censure risarcitorie rivolte contro i presupposti sostanziali di una diffida amministrativa devono essere specifiche; il richiamo a una disciplina normativa e a un parere tecnico-amministrativo può essere sufficiente a rendere comprensibili le ragioni dell'intervento, se consente di individuare concretamente gli interessi pubblici tutelati.
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