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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24232/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di una de cuius che aveva disposto per testamento olografo del 9 febbraio 2011, istituendo erede universale una figlia e attribuendo all'altra la sola quota di legittima, con ulteriori questioni sulle donazioni effettuate in vita a favore della figlia non beneficiaria del testamento e su alcuni beni mobili presenti nell'abitazione della defunta. In primo grado la figlia istituita erede universale aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, la collazione delle donazioni e, in subordine, la riduzione delle donazioni per lesione di legittima; la convenuta aveva eccepito, tra l'altro, la simulazione delle donazioni e di un precedente atto di compravendita del 1989, oltre a negare la sussistenza della comunione ereditaria e a contestare la domanda di riduzione. Il Tribunale aveva rigettato divisione e collazione, ammesso la riduzione e quantificato la lesione della legittima. La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello della convenuta, ritenendo che la donazione del 22 aprile 1994 dovesse essere ridotta solo in parte, e ha ridefinito i cespiti oggetto di attribuzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente, travisamento della prova e violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse escluso la prova dell'esistenza di mobili nell'appartamento della de cuius, nonostante una ricevuta di sgombero; 2) omessa motivazione per non avere la sentenza affrontato adeguatamente il ragionamento presuntivo sulla presenza di mobili legati alla controricorrente; 3) violazione dell'art. 564, comma 2, c.c., sostenendo che l'attrice in riduzione non avesse assolto l'onere di imputare alla legittima il valore dei mobili oggetto di legato e non ne avesse provato l'esistenza e il valore; 4) violazione degli artt. 1414 e segg. c.c. e dell'art. 2724 c.c., censurando la ricostruzione della Corte d'Appello circa la natura non simulatoria dell'atto di compravendita del 1989 e della donazione del 1994, sostenendo che gli atti documentali prodotti avrebbero dimostrato l'esistenza di un accordo divisorio e l'assenza di intenti liberali. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente inammissibili: i primi due e il terzo perché si confrontavano con una doppia conforme e perché chiedevano una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza indicare fatti decisivi omessi; il quarto perché mirava a una ricostruzione alternativa dei fatti e della prova documentale, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della figlia che aveva impugnato la sentenza d'appello. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate sulla prova dei beni mobili legati, sull'asserita omessa motivazione e sulla pretesa violazione dell'art. 564, comma 2, c.c., perché la sentenza di merito era sorretta da una doppia conforme e perché le doglianze tendevano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sulla simulazione dell'atto di compravendita del 1989 e della donazione del 1994, osservando che la Corte territoriale aveva effettuato un accertamento di fatto insindacabile in cassazione e che il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava a proporre una diversa ricostruzione della vicenda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere prospettata in modo meramente apparente quando il motivo mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per omessa motivazione non è configurabile quando la censura si traduce in una critica al ragionamento decisorio e alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, se il giudice di merito ha correttamente esercitato il proprio apprezzamento delle prove.

  • art. 564, comma 2, c.c.

    L'onere di imputazione ex se e delle relative allegazioni e prove, nel giudizio di riduzione, grava sulla parte che intende far valere la questione; la relativa deduzione è inammissibile se non specificamente introdotta e provata nei gradi di merito.

  • art. 1414 c.c. e segg.

    La simulazione di un atto richiede prova documentale o presunzioni gravi, precise e concordanti; la valutazione circa la loro idoneità è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2724, n. 1 e n. 2, c.c.

    L'ammissione della prova testimoniale in presenza di un principio di prova scritta dipende da un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, perché il sindacato di legittimità resta confinato ai vizi motivazionali e di violazione di legge effettivamente dedotti e autosufficienti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • La valutazione dell'idoneità di documenti e presunzioni a integrare un principio di prova scritta, così come l'ammissione della prova testimoniale ex art. 2724 c.c., appartengono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione salvo specifici vizi logico-giuridici.
  • Nel giudizio di riduzione per lesione di legittima, la parte che invoca l'imputazione ex se di un legato deve allegare e provare in modo specifico l'esistenza e il valore dei beni dedotti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • La deduzione della simulazione di un atto negoziale richiede di confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa dei documenti prodotti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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