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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34854/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società concessionaria, di una serie di avvisi di liquidazione relativi a tributi speciali catastali e imposta di bollo emessi in relazione a richieste di frazionamento di particelle di terreno site in un Comune toscano, richieste funzionali all'emissione di un decreto definitivo di esproprio per pubblica utilità. In primo grado era stata riconosciuta l'esenzione fiscale invocata dalla società, sul presupposto della natura pubblicistica dell'ente e della destinazione degli atti all'acquisizione dei beni al Demanio dello Stato. In appello, invece, la decisione era stata riformata ritenendo che l'esenzione prevista per gli atti in cui espropriante o acquirente sia lo Stato non fosse estensibile a una società per azioni a partecipazione pubblica, soggetto di diritto privato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990, sostenendo che l'esenzione spettasse perché l'operazione era svolta nell'esclusivo interesse dello Stato e con acquisizione finale al Demanio-Ramo Strade; 2) violazione dell'art. 22 tabella B d.P.R. n. 642 del 1972 e dell'art. 1 l. n. 1149 del 1967, assumendo che anche l'imposta di bollo dovesse essere esclusa per gli atti relativi a espropriazione per pubblica utilità e acquisizione della proprietà direttamente in capo allo Stato; 3) violazione dell'art. 7 d.l. n. 138 del 2002, conv. in l. n. 178 del 2002, contestando la qualificazione della società come soggetto di diritto privato e rivendicandone la natura di organismo pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento della CTR secondo cui le norme agevolative invocate hanno carattere eccezionale e si riferiscono allo Stato-persona, non estensibile ad altri soggetti, anche se partecipati integralmente dallo Stato o operanti nell'ambito di funzioni pubbliche. La natura pubblicistica della società non la rende, ai fini fiscali, assimilabile allo Stato per fruire dell'esenzione da imposta di registro, ipotecaria/catastale e di bollo. La Corte ha inoltre escluso che la clausola "espropriante o acquirente" consenta di includere procedure espropriative avviate da soggetti diversi dallo Stato solo perché il bene sia poi acquisito al Demanio. Spese compensate per la complessità delle questioni; disposto anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    "negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento ...) l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato"

    L'esenzione riguarda esclusivamente lo Stato-persona; non è suscettibile di interpretazione estensiva a favore di società a partecipazione pubblica o di altri soggetti che svolgano attività amministrativa per conto della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990

    Richiamato insieme all'art. 10, comma 3, per affermare che le agevolazioni ipotecarie e catastali sono limitate ai trasferimenti e alle volture nell'interesse dello Stato, secondo un criterio rigoroso e non estensivo.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990

    "non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato"

    L'esenzione opera solo per le volture eseguite nell'interesse dello Stato-persona.

  • art. 22, tabella B, d.P.R. n. 642 del 1972

    "Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici"

    L'esenzione dall'imposta di bollo si applica agli atti relativi a procedure promosse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, ma la Corte ne limita l'operatività ai casi in cui ricorrano i presupposti testuali della disposizione, senza estensione analogica.

  • art. 1, l. n. 1149 del 1967

    Richiamato a sostegno dell'esenzione dall'imposta di bollo, ma non ritenuto idoneo a fondare un ampliamento soggettivo del beneficio oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 7, d.l. n. 138 del 2002, conv. in l. n. 178 del 2002

    La trasformazione in società per azioni non elimina, di per sé, i connotati pubblicistici del soggetto; tuttavia ciò non comporta automaticamente l'assimilazione allo Stato ai fini fiscali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato e il giudizio è stato instaurato dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo per escludere la fondatezza di una pretesa questione di legittimità costituzionale delle norme agevolative.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato solo per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme agevolative.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni in materia di imposta di registro, catastale/ipotecaria e di bollo sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando la legge collega il beneficio fiscale allo "Stato", il riferimento va inteso allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto, anche se integralmente pubblico o svolgente attività di interesse pubblico.
  • La natura pubblicistica di una società per azioni a partecipazione pubblica non comporta, di per sé, la sua equiparazione allo Stato ai fini dell'applicazione di esenzioni tributarie.
  • L'espressione "espropriante o acquirente è lo Stato" non consente di attrarre nell'esenzione procedure espropriative promosse da soggetti diversi dallo Stato soltanto perché il bene venga poi acquisito al Demanio.
  • In presenza di esenzioni fiscali eccezionali, l'interpretazione non può essere analogica o estensiva quando ciò determini l'ampliamento della platea dei beneficiari oltre il dato testuale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiNullitàOnere della prova

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