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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33798/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio ha emesso nei confronti di un socio usufruttuario del 50% del capitale di una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento IRPEF per il 2013, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società a ristretta base proprietaria. L'accertamento del socio era conseguente a un precedente accertamento societario, definitivamente confermato, con cui erano state recuperate a tassazione indeducibilità di quote di ammortamento per beni strumentali. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto, ritenendo che la perdita di esercizio della società impedisse l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. L'Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2263 c.c., sostenendo che la chiusura in perdita del bilancio non esclude la presunzione, la quale si fonda sulla ristretta compagine societaria e sul reciproco controllo tra soci; inoltre, la presunzione opera anche quando il maggior reddito derivi da costi indeducibili e non solo da ricavi occultati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria è legittima anche se il bilancio evidenzia una perdita e anche quando il maggior reddito derivi da costi indeducibili. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, poiché il fatto noto valorizzato dall'inferenza è la ristretta compagine sociale e il correlato vincolo di controllo reciproco, non la sola previa imputazione di maggiori redditi alla società.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non è esclusa dal fatto che il bilancio dell'esercizio chiuda in perdita: la perdita contabile non elimina la possibilità che ricavi in nero, non confluiti nelle casse sociali, siano stati distribuiti ai soci.
  • La presunzione di distribuzione ai soci può operare anche quando il maggior reddito societario derivi da costi indeducibili o fittizi, poiché tali componenti incidono sulla determinazione del reddito d'impresa al pari dei ricavi occultati.
  • Quando il giudice di merito si discosta da un orientamento consolidato della Corte su una presunzione legale o semplice in materia tributaria, incorre in violazione di legge se non offre una valida ragione per escluderne l'operatività nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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