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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36536/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto nell’ambito della quale una parte aveva ottenuto dal giudice di pace l’accoglimento dell’opposizione dell’esecutato e la declaratoria di estinzione del credito per compensazione. In appello la parte originariamente soccombente aveva dedotto l’esistenza di un giudicato esterno, depositando una sentenza della Corte d’appello di Napoli resa tra le stesse parti in altro giudizio e ritenuta rilevante perché, secondo la ricorrente, riguardava un caso sostanzialmente identico e avrebbe inciso sulla debenza del credito azionato. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto, come unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che il Tribunale non si fosse pronunciato sul giudicato esterno. La controparte eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale e, soprattutto, la tardività dell’appello, proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in una controversia di opposizione all’esecuzione nella quale non opera la sospensione feriale dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività dell’appello. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 27 maggio 2016 e che l’impugnazione era stata notificata il 27 dicembre 2016, dunque oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. Ha inoltre affermato che, trattandosi di opposizione all’esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini processuali. La questione della tardività, non coperta da giudicato interno, era rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determinava l’impossibilità di iniziare o proseguire il giudizio di appello. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del grado di appello erroneamente celebrato e quelle del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo di ricorso evocava il vizio di omesso esame del fatto decisivo; tuttavia la Corte non è entrata nel merito del vizio denunciato perché ha deciso la causa su una pregiudiziale di inammissibilità/tardività dell’appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era spirato prima della notifica dell’appello.

  • art. 3 della legge n. 742 del 1969

    non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Nelle opposizioni all’esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all’esecuzione

    La controversia rientrava nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente rilevanza del regime speciale dei termini di impugnazione.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La tardiva proposizione dell’appello rendeva il giudizio di secondo grado improponibile/improseguibile e imponeva la cassazione senza rinvio.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    cassazione senza rinvio della sentenza resa in esito a tale grado di lite

    La Corte richiama il principio per cui la rilevata decadenza processuale dell’impugnazione comporta la caducazione della sentenza di appello senza rinvio.

  • art. 83 c.p.c.

    requisito della specialità

    La Corte ha respinto l’eccezione di invalidità della procura richiamando il principio di conservazione e l’equiparazione della procura su foglio separato materialmente congiunto all’atto.

  • art. 365 c.p.c.

    condizione per la proposizione del ricorso per cassazione

    La procura per il giudizio di cassazione deve essere speciale, ma il requisito può ritenersi integrato anche mediante procura apposta su foglio separato materialmente congiunto all’atto.

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione

    Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso idoneo a farle produrre effetti, attribuendo alla parte la volontà di consentire la proposizione del ricorso.

  • art. 159 c.p.c.

    principio di conservazione

    La Corte richiama il criterio di conservazione dell’atto processuale per affermare la validità della procura nei casi dubbi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Essendo il ricorso respinto/definito con esito sfavorevole alla ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • artt. 1241 e 1242 c.c.

    la compensazione operava di diritto a fronte di reciproci crediti liquidi ed esigibili

    Il giudice di merito aveva ritenuto operante la compensazione legale tra crediti reciproci, liquidi ed esigibili.

Massime di principio

  • In una controversia di opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della sentenza di primo grado deve essere proposta nel termine lungo di sei mesi dall’art. 327 c.p.c.; se la notifica dell’appello avviene oltre tale termine, l’impugnazione è tardiva e il giudizio di appello non può essere validamente iniziato o proseguito.
  • Nelle opposizioni all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742 del 1969; pertanto il decorso del termine di impugnazione va calcolato senza escludere il periodo feriale.
  • La tardività dell’impugnazione, quando integri una decadenza processuale rilevabile d’ufficio e non coperta da giudicato interno, può essere esaminata anche in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La procura per il ricorso per cassazione soddisfa il requisito della specialità anche se è redatta su foglio separato materialmente congiunto all’atto, purché non risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione; nei casi dubbi opera un’interpretazione conservativa dell’atto processuale.
  • La compensazione legale presuppone la reciprocità di crediti liquidi ed esigibili; tuttavia, quando l’impugnazione avverso la decisione di merito è tardiva, ogni questione sul merito resta preclusa perché il processo di appello è improponibile/improseguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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