Cassazione Civile, Ordinanza n. 03635/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per un avvocato, iscritto dal 2001 alla Cassa Forense, di ottenere la ricongiunzione onerosa dei contributi versati in precedenza, tra il 1996 e il 2001, alla Gestione Separata INPS con quelli successivamente versati alla cassa professionale. L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda, deducendo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 45 del 1990, dell'art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335 del 1995, dell'art. 1 D.M. n. 282 del 1996, dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997 e dell'art. 1, comma 19, L. n. 335 del 1995. Secondo l'Istituto, la ricongiunzione non sarebbe consentita quando la pensione debba essere calcolata con il solo metodo contributivo, dovendo invece trovare applicazione gli istituti del cumulo e della totalizzazione, con eventuale utilizzo della contribuzione per una pensione supplementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto l'ammissibilità della ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli versati alla Cassa Forense. La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento, in particolare Cass. n. 26039 del 2019, secondo cui l'assicurato può avvalersi di tale ricongiunzione anche nei rapporti tra gestione separata e cassa professionale. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 2, L. 5 marzo 1990, n. 45
Richiamato dall'INPS quale norma asseritamente violata in tema di ricongiunzione dei contributi.
art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dall'INPS per sostenere il diverso regime della Gestione Separata e dei relativi istituti di coordinamento previdenziale.
art. 1 D.M. 2 maggio 1996, n. 282
Richiamato dall'INPS nel quadro normativo sulla ricongiunzione e sui rapporti contributivi tra gestioni.
art. 1, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184
Richiamato dall'INPS a sostegno della propria interpretazione restrittiva della ricongiunzione.
art. 1, comma 19, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dall'INPS per affermare che, in regime contributivo, opererebbero cumulo, totalizzazione o pensione supplementare anziché ricongiunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta depositata e comunicata alle parti.
Massime di principio
- L'assicurato può avvalersi della ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli successivamente versati a una cassa professionale, ove il quadro normativo non lo escluda espressamente.
- La circostanza che il trattamento pensionistico debba essere calcolato con il metodo contributivo, di per sé, non esclude automaticamente la facoltà di ricongiunzione dei contributi.
- In presenza di un consolidato orientamento di legittimità, la decisione di merito che vi si conformi è immune da censura per violazione di legge.
- Il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03623/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03625/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03626/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03627/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03628/2023 del 07/02/2023
- ordinanza_civile · 7 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03632/2023 del 07/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →