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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03635/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per un avvocato, iscritto dal 2001 alla Cassa Forense, di ottenere la ricongiunzione onerosa dei contributi versati in precedenza, tra il 1996 e il 2001, alla Gestione Separata INPS con quelli successivamente versati alla cassa professionale. L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda, deducendo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, L. n. 45 del 1990, dell'art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335 del 1995, dell'art. 1 D.M. n. 282 del 1996, dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997 e dell'art. 1, comma 19, L. n. 335 del 1995. Secondo l'Istituto, la ricongiunzione non sarebbe consentita quando la pensione debba essere calcolata con il solo metodo contributivo, dovendo invece trovare applicazione gli istituti del cumulo e della totalizzazione, con eventuale utilizzo della contribuzione per una pensione supplementare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto l'ammissibilità della ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli versati alla Cassa Forense. La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento, in particolare Cass. n. 26039 del 2019, secondo cui l'assicurato può avvalersi di tale ricongiunzione anche nei rapporti tra gestione separata e cassa professionale. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'assicurato può avvalersi della ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli successivamente versati a una cassa professionale, ove il quadro normativo non lo escluda espressamente.
  • La circostanza che il trattamento pensionistico debba essere calcolato con il metodo contributivo, di per sé, non esclude automaticamente la facoltà di ricongiunzione dei contributi.
  • In presenza di un consolidato orientamento di legittimità, la decisione di merito che vi si conformi è immune da censura per violazione di legge.
  • Il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

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