Cassazione Civile, Ordinanza n. 27577/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rigetto di un’istanza di rimborso di IRPEG/IRES versata per gli anni d’imposta 2001-2004 da un’azienda sanitaria, che assumeva di aver pagato imposta in eccedenza per effetto dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 6 d.P.R. n. 601/1973. Dopo un primo giudizio di legittimità, la causa era stata rinviata al giudice tributario per esaminare nel merito l’eccezione di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Nel giudizio di rinvio il giudice aveva ritenuto tempestiva l’istanza, valorizzando in particolare il versamento effettuato il 2 dicembre 2002 a titolo di ravvedimento operoso e considerando la domanda di rimborso riferibile a quel versamento. Con il nuovo ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 63 e 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel giudizio di rinvio la contribuente avesse mutato illegittimamente la domanda; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che il giudice di merito avesse imputato integralmente al versamento del 2 dicembre 2002 l’imposta asseritamente indebitamente versata, quando invece il rimborso doveva essere verificato versamento per versamento e solo pro quota, con conseguente tardività dell’istanza per i versamenti più risalenti.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione, ritenendo applicabile il termine annuale ex art. 327 c.p.c. nel testo previgente, poiché il giudizio era stato instaurato prima della riforma del 2009 e il rinvio era di tipo prosecutorio proprio. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che nel giudizio di rinvio vi fosse stata mutatio libelli: la domanda era rimasta quella di rimborso del 50% delle imposte versate in eccedenza per gli anni 2001-2004, e le deduzioni sul versamento del 2 dicembre 2002 costituivano mera difesa rispetto all’eccezione di decadenza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il versamento eseguito a titolo di ravvedimento operoso non poteva essere imputato integralmente alla quota eccedente, dovendo il rimborso essere riconosciuto versamento per versamento e solo nei limiti del 50% dell’imposta effettivamente dovuta per ciascun anno. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della decadenza e delle spese di lite.
Norme richiamate
termine lungo di impugnazione
Nel testo previgente alla L. n. 69/2009, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale; la riduzione a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo tale data. Nel rinvio prosecutorio proprio non si applicano le sopravvenienze processuali.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La disciplina transitoria rende applicabili le modifiche al codice di procedura civile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.
rinvio cd. prosecutorio (o proprio)
Nel rinvio proprio il giudizio conserva la sua originaria struttura processuale e non è soggetto alle modifiche processuali sopravvenute intervenute medio tempore.
La decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere dedotta anche per la prima volta in appello.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per chiedere il rimborso di tributi indebitamente versati è soggetto a decadenza; la verifica va compiuta in relazione ai singoli versamenti e non sulla base di una imputazione arbitraria del pagamento complessivo.
Nel giudizio di rinvio non è consentita una mutatio libelli che alteri il titolo o il quantum della domanda rispetto a quanto già proposto, ma sono ammesse difese e precisazioni compatibili con la domanda originaria.
In appello nel processo tributario non sono ammesse domande nuove; la Corte esclude però che nel caso concreto vi fosse una domanda nuova, trattandosi di mera difesa rispetto all’eccezione di decadenza.
La norma agevolativa è richiamata come base dell’assunto della contribuente di aver versato solo in parte quanto dovuto, ma non viene qui interpretata nel merito se non in relazione alla quantificazione del rimborso.
Massime di principio
- In materia tributaria, la decadenza dal rimborso di un’imposta indebitamente versata, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche per la prima volta in appello.
- Nel giudizio di rinvio proprio, instaurato a seguito di cassazione con rinvio prosecutorio, continuano ad applicarsi le regole processuali vigenti al momento dell’introduzione del giudizio originario; le sopravvenienze normative processuali non incidono sulla fase di rinvio.
- La domanda di rimborso va verificata secondo il suo titolo originario e nel suo quantum effettivo: non costituisce mutatio libelli la precisazione difensiva con cui la parte chiarisce quale versamento ritenga tempestivamente ripetibile, purché non muti la causa petendi o l’oggetto sostanziale della pretesa.
- Quando il rimborso è chiesto in relazione a un’agevolazione fiscale che riduce l’imposta dovuta in misura percentuale, la tempestività dell’istanza deve essere valutata versamento per versamento e solo per la quota effettivamente indebitamente pagata; è arbitraria un’imputazione selettiva del pagamento complessivo costruita ex post per evitare la decadenza.
- Il versamento eseguito a titolo di ravvedimento operoso non può essere automaticamente considerato integralmente indebito o integralmente tempestivo ai fini del rimborso, ma deve essere ricondotto alla concreta imposta dovuta per l’anno di riferimento e alla sola quota eccedente effettivamente ripetibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27523/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27524/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2023 del 28/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →