Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15328/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un sollecito di pagamento emesso dall’agente della riscossione in relazione a due cartelle per IRPEF. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento del sollecito per intervenuta prescrizione dei crediti, con compensazione delle spese. In appello l’ufficio aveva contestato l’esito sul merito e il contribuente aveva impugnato la sola statuizione sulle spese. La CTR, riuniti gli appelli, aveva accolto quello dell’Agenzia delle entrate ritenendo provata la notifica delle cartelle al contribuente mediante documentazione prodotta, e aveva rigettato l’appello del contribuente, compensando comunque le spese perché i documenti erano stati prodotti solo in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per non avere l’appello indicato e rivolto anche al concessionario della riscossione che era parte in primo grado; 2) nullità per violazione del contraddittorio per mancata integrazione nei confronti dell’agente della riscossione; 3) omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di integrità del contraddittorio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo di aver disconosciuto la conformità all’originale delle copie prodotte per provare la notifica; 5) violazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973 per mancato deposito degli originali delle cartelle; 6) violazione delle norme sulla notifica degli atti, sostenendo che la notifica ritenuta a mani proprie non era validamente provata perché il luogo non coincideva con residenza o domicilio e mancavano attestazioni idonee; 7) violazione delle norme sulle spese di lite, perché, se accolto il ricorso, l’ufficio avrebbe dovuto essere condannato alle spese di primo grado invece compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi sulla mancata evocazione dell’agente della riscossione in appello, affermando che l’omessa indicazione del litisconsorte asseritamente pretermesso non comporta inammissibilità dell’appello ma, al più, l’integrazione del contraddittorio se ne ricorrono i presupposti; ha inoltre escluso che possa configurarsi omessa pronuncia su eccezioni di rito, ritenendole implicitamente rigettate con la decisione di merito. Ha poi escluso il vizio denunciato nel quarto motivo, osservando che il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico e inequivoco e che, nel caso concreto, il disconoscimento era generico e, comunque, non investiva in modo pertinente la questione della prova della notifica. Ha respinto anche il quinto motivo, ribadendo che la prova della notifica della cartella può essere fornita dall’agente della riscossione mediante copie e relate o avvisi di ricevimento, senza necessità di produrre l’originale della cartella, né essendo l’art. 26 d.P.R. 602/1973 norma che imponga una regola probatoria processuale. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR, la quale aveva ritenuto che la notifica fosse avvenuta con consegna a mani proprie del destinatario a mezzo posta; in ogni caso ha richiamato l’orientamento secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque avvenga. Infine ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, poiché dipendente dal presupposto dell’accoglimento degli altri motivi. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché l’Agenzia delle entrate non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’appello nel processo tributario non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili; l’omessa indicazione di una parte del primo grado non determina di per sé inammissibilità dell’impugnazione, ma eventualmente impone l’integrazione del contraddittorio se necessaria.

  • artt. 31, 102 e 331 c.p.c.

    Le regole sul contraddittorio e sul litisconsorzio vanno applicate distinguendo tra cause inscindibili e scindibili; nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrazione nei confronti della parte ormai estranea all’interesse alla partecipazione all’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non è configurabile per eccezioni di rito, che si intendono rigettate con la decisione sul merito.

  • art. 2719 c.c.

    La parte che contesta la conformità all’originale di una copia fotostatica deve formulare un disconoscimento specifico, chiaro e inequivoco, indicando le ragioni della difformità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma disciplina la conservazione e l’esibizione della documentazione relativa alla notifica, ma non introduce una regola probatoria processuale che imponga il deposito dell’originale della cartella; la prova della notifica può essere data anche con copie e avvisi di ricevimento.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è ammessa, di regola, la produzione documentale in copia.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione, ma la Corte non ne ha tratto una regola decisiva perché la fattispecie concreta è stata ricondotta a notifica a mani proprie a mezzo posta.

  • artt. 137, 138, 139 c.p.c.

    Norme non ritenute pertinenti alla fattispecie concreta, che la CTR aveva qualificato come notifica a mani proprie a mezzo posta.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita/inammissibile quando dipende dal mancato accoglimento dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non viene rivalutata se restano ferme le statuizioni di merito che hanno reso soccombente il ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’omessa indicazione di una parte del primo grado nell’atto di appello non comporta automaticamente inammissibilità dell’impugnazione: occorre verificare se la causa sia inscindibile o scindibile, perché solo nella prima ipotesi può rendersi necessaria l’integrazione del contraddittorio.
  • L’eccezione di mancata integrità del contraddittorio è eccezione di rito e non dà luogo a omessa pronuncia in senso tecnico quando il giudice definisce la controversia nel merito.
  • La contestazione della conformità all’originale di una copia documentale deve essere specifica, chiara e supportata da ragioni concrete di difformità; il mero disconoscimento generico è insufficiente a paralizzare la valenza probatoria della copia.
  • Nel contenzioso sulla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può provare la notifica anche mediante copie della cartella, della relata o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre sempre l’originale, salvo che la parte avversa alleghi in modo specifico elementi idonei a incidere sulla prova.
  • Le norme sulla conservazione ed esibizione della documentazione di notifica non equivalgono, di per sé, a una regola di validità processuale della prova: la loro violazione non comporta automaticamente nullità della cartella o della notifica.
  • La consegna dell’atto a mani proprie del destinatario è valida anche se avvenuta in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio fiscale, purché sia accertata l’effettiva ricezione da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.