Cassazione Penale, Sentenza n. 31739/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La sentenza riguarda plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesse nell'ambito di un gruppo societario operante nella grande distribuzione alimentare. Secondo le sentenze di merito, mediante successive operazioni di conferimento, cessione, affitto e subaffitto di rami d'azienda e punti vendita, nonché mediante movimentazioni di denaro contante, commistioni con conti personali e girocontazioni infragruppo, sarebbero stati dissipati o distratti beni e disponibilità delle società del gruppo, allo scopo di dissimularne il dissesto e ritardare l'emersione dell'insolvenza. Una specifica imputazione riguardava la concessione asseritamente gratuita di un immobile di una società fallita a una società riconducibile ai componenti del collegio sindacale, qualificata come dissipazione. Un ulteriore ricorrente era accusato di avere concorso quale extraneus nelle distrazioni realizzate mediante il trasferimento di punti vendita e rami d'azienda a una società cessionaria, attraverso successive forniture di merci e servizi e accordi commerciali. I ricorrenti hanno dedotto, in varia combinazione, violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova, omessa o insufficiente motivazione nel ribaltamento in peius dell'assoluzione di primo grado, erronea qualificazione delle condotte, difetto del dolo e del contributo causale dell'extraneus, mancata applicazione della continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, illegittimità o insufficiente motivazione del bilanciamento delle circostanze e della dosimetria della pena, disparità di trattamento rispetto ai coimputati, nonché prescrizione. Per il capo relativo all'immobile, i ricorrenti hanno sostenuto che il rapporto non fosse gratuito, ma sinallagmatico, poiché la società utilizzatrice avrebbe sostenuto spese, svolto servizi di ricezione e protocollazione della corrispondenza e assicurato altre prestazioni a favore della società proprietaria. Quanto alla continuazione fallimentare, è stata invocata l'esistenza di un unico gruppo imprenditoriale e di un'unica crisi d'impresa, sebbene le società fossero state assoggettate a procedure concorsuali distinte. Il ricorrente estraneo alla società fallita ha inoltre sostenuto che il proprio accordo di fornitura fosse successivo e autonomo rispetto alle cessioni distrattive e che, in mancanza di un previo accordo con gli amministratori delle società fallite, non potesse configurarsi il concorso in bancarotta fraudolenta.
La decisione
La Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo H) nei confronti di due imputati appartenenti alla famiglia proprietaria del gruppo e del componente del collegio sindacale interessato, disponendo un nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d'appello di Salerno. La Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse carente perché non si confrontava specificamente con le risultanze emerse nell'istruttoria rinnovata, dalle quali potevano risultare la natura sinallagmatica del comodato, la disponibilità solo parziale dell'immobile, i servizi prestati dalla società utilizzatrice, le spese sostenute e l'eventuale sproporzione tra prestazioni. La condotta di concessione gratuita di un immobile può integrare dissipazione, ma la relativa configurabilità richiede una verifica concreta dell'uso del bene, dell'interesse della società, delle eventuali controprestazioni e del pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori. È stata inoltre annullata con rinvio la condanna dell'amministratore della società commerciale concorrente, poiché la Corte d'appello aveva desunto il previo accordo e il contributo causale dell'extraneus principalmente dalla conoscenza dello stato di crisi e da una prova logica non adeguatamente sviluppata. Il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza di un accordo anteriore o contestuale alla consumazione delle distrazioni, il concreto contributo agevolatore e il dolo richiesto per il concorrente extraneus; dovrà altresì valutare, se necessario, l'eventuale configurabilità della ricettazione prefallimentare in assenza di accordo con l'imprenditore fallito. Sono stati rigettati i ricorsi degli altri imputati, compresi quelli relativi al bilanciamento delle circostanze attenuanti, alla dosimetria della pena e alla richiesta di continuazione fallimentare, con condanna alle spese processuali. È stato dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di un imputato deceduto prima della sentenza d'appello; gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 130 c.p.p. per la correzione della sentenza, senza condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Disciplina le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestate nel procedimento.
art. 217 legge fallimentare
Richiamato nel quadro delle fattispecie di bancarotta e del rapporto con la continuazione fallimentare.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Prevede l'aggravamento riferito all'entità del danno, applicato nelle determinazioni sanzionatorie esaminate.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Prevede la disciplina speciale della continuazione fallimentare, applicabile solo quando le plurime condotte di bancarotta siano riferibili al medesimo fallimento; non opera automaticamente per società appartenenti al medesimo gruppo assoggettate a procedure concorsuali distinte.
art. 81, comma 2, c.p.
Disciplina la continuazione ordinaria, applicabile alle condotte di bancarotta riferite a fallimenti diversi quando ne ricorrano i presupposti.
art. 110 c.p.
Consente il concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta, purché sussistano un contributo causale concreto, un accordo anteriore o contestuale e il dolo richiesto.
art. 133, comma 2, n. 3, c.p.
Rileva nella valutazione della condotta successiva al reato, compresa la rinuncia ai motivi d'appello ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 2497 c.c.
Richiamato per la nozione di direzione e coordinamento nei gruppi societari e per la rilevanza del gruppo in ambito penale.
art. 2634, comma 3, c.c.
Richiamato per il principio dei vantaggi compensativi, la cui allegazione generica dell'appartenenza al gruppo non esclude la distrazione; occorre dimostrare il vantaggio concreto o fondatamente prevedibile per la società depauperata.
art. 287 d.lgs. 14/2019
Disciplina la liquidazione giudiziale unitaria delle imprese appartenenti a un gruppo, lasciando comunque autonome le rispettive masse attive e passive; non è applicabile alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore nei termini indicati dalla sentenza.
art. 390, comma 3, d.lgs. 14/2019
Esclude l'applicazione della disciplina del Codice della crisi alle procedure i cui ricorsi siano stati depositati prima del 1° luglio 2022.
art. 599-bis c.p.p.
Il dissenso del pubblico ministero alla proposta di concordato in appello non è normalmente censurabile mediante ricorso per cassazione in assenza di una specifica previsione legislativa.
art. 597, comma 1, c.p.p.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione delimita la cognizione del giudice ai punti cui si riferiscono i motivi; la rinuncia a un motivo preclude la successiva deduzione della relativa questione.
art. 130 c.p.p.
Quando il provvedimento impugnato non è correggibile dalla Corte di cassazione perché il ricorso è inammissibile, la correzione deve essere disposta dal giudice dell'impugnazione competente; nel caso esaminato, dal giudice d'appello, per l'inesistenza della sentenza pronunciata nei confronti di imputato già deceduto.
art. 619 c.p.p.
La disciplina della rettificazione di errori della sentenza non è estensibile analogicamente alla morte dell'imputato e non consente alla Corte di cassazione di procedere alla correzione nel caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La condotta di dissipazione in ambito societario consiste nell'impiego dei beni sociali in modo distorto e radicalmente incongruo rispetto alle concrete esigenze dell'impresa, con pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori; la concessione gratuita di un immobile può integrarla, ma occorre verificare concretamente l'eventuale interesse della società, le controprestazioni, la proporzione economica tra le prestazioni e l'effettivo pericolo per il ceto creditorio.
- Nel giudizio d'appello che ribalti in peius un'assoluzione, la motivazione deve confrontarsi con gli elementi probatori decisivi emersi o acquisiti nel grado d'appello, anche quando il giudice ritenga inizialmente non necessaria la rinnovazione istruttoria; non è sufficiente una motivazione assertiva che ometta di esaminare le risultanze entrate nel patrimonio conoscitivo del giudice.
- Il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta richiede un contributo materiale o morale concreto, efficiente rispetto alla distrazione o dissipazione e accompagnato da un accordo, anche implicito, anteriore o contestuale alla consumazione del reato; un comportamento autonomo e successivo, privo di previo accordo, non determina di per sé responsabilità concorsuale, anche se rende irreversibile l'effetto distrattivo.
- Il dolo dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta consiste nella volontaria prestazione dell'apporto all'attività dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è necessaria la specifica conoscenza dello stato di dissesto, che può tuttavia costituire un indice probatorio della rappresentazione della pericolosità della condotta.
- In assenza di un accordo con l'imprenditore poi fallito, la condotta del terzo che acquisisca beni prima del fallimento può essere valutata, ricorrendone i presupposti, come ricettazione prefallimentare; se invece l'acquisizione avviene in accordo con l'imprenditore per realizzare la distrazione, può configurarsi il concorso nella bancarotta fraudolenta.
- L'appartenenza di più società a un medesimo gruppo non crea un unico centro soggettivo di imputazione penale e non esclude la configurabilità di distrazioni infragruppo; ciascuna società conserva autonomia giuridica e gli amministratori devono salvaguardare la garanzia patrimoniale dei rispettivi creditori.
- La continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare presuppone che le plurime condotte di bancarotta siano riferibili al medesimo fallimento o alla medesima procedura concorsuale; quando le società del gruppo siano sottoposte a fallimenti distinti, trova applicazione, se ne ricorrono i presupposti, la continuazione ordinaria ex art. 81 c.p.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una comparazione analitica con le pene inflitte ai coimputati, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o arbitraria.
- La determinazione della pena base al di sotto della media edittale non richiede una motivazione analitica quando dal complessivo percorso motivazionale risultino il criterio di adeguatezza e gli elementi dell'art. 133 c.p.; analogamente, gli aumenti per la continuazione inferiori alla media devono rispettare i limiti legali, evitare un surrettizio cumulo materiale e mantenere proporzione tra pena principale e reati satellite.
- Il ricorso per cassazione proposto dopo la morte dell'imputato, deceduto nel corso del giudizio di merito, è inammissibile per difetto di legittimazione e per inesistenza giuridica della sentenza pronunciata nei suoi confronti; non comporta condanna alle spese della parte privata o del difensore. Se il decesso è anteriore alla sentenza d'appello e non è stato rilevato, la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. spetta al giudice d'appello quando il ricorso per cassazione è inammissibile.
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