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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Firenze aveva confermato, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. di Pistoia nei confronti di tre indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, contestata ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, nonché, nei confronti di uno solo di essi, per resistenza a pubblico ufficiale. Gli indagati erano stati arrestati in flagranza il 26 febbraio 2026. Uno di loro era stato fermato alla guida di un'autovettura dalla quale aveva tentato di allontanarsi, speronando in retromarcia un veicolo dei Carabinieri; nella vettura erano stati rinvenuti oltre 500 grammi di cocaina e cinque panetti di hashish, per complessivi 502 grammi. Nell'abitazione dalla quale erano stati visti uscire il conducente e un altro soggetto erano presenti gli altri due ricorrenti; vi erano stati rinvenuti 780 grammi lordi di cocaina, 906 grammi lordi di hashish, due bilancini di precisione, due blocchi di hashish visibili in cucina e 12.360 euro in contanti. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di gravi indizi circa il concorso nella detenzione dello stupefacente e la mancata considerazione della distinzione tra concorso nel reato e connivenza non punibile. Quanto ai due soggetti presenti nell'abitazione, hanno dedotto che fossero ospiti occasionali, privi di stabile dimora e senza effetti personali nell'immobile, e che la sostanza fosse in larga parte occultata; hanno inoltre sostenuto che il denaro trovato addosso a uno di loro fosse provento del lavoro agricolo. Quanto al conducente, hanno osservato che la droga era contenuta in una busta ai piedi del passeggero e hanno contestato la prova della sua consapevolezza, prospettando anche per lui una connivenza non punibile. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ribadito che, nel giudizio cautelare, il controllo di legittimità sul provvedimento del riesame riguarda la verifica dell'esistenza e della logicità della motivazione sulla gravità indiziaria, senza consentire una nuova valutazione dei fatti o un'alternativa lettura degli elementi probatori. Ha inoltre precisato che, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità degli indizi, non essendo richiesti, secondo gli stessi criteri del giudizio di merito, anche precisione e concordanza. Con riferimento al conducente, la motivazione del riesame aveva logicamente desunto la consapevolezza della droga dalla condotta di fuga, realizzata mediante lo speronamento del veicolo dei Carabinieri: tale comportamento sarebbe stato inspiegabile se egli avesse appreso della presenza dello stupefacente soltanto al momento del controllo. Con riferimento agli altri due indagati, la motivazione aveva valorizzato la presenza nell'abitazione di sostanza non occultata, di due bilancini e della consistente somma di denaro, ritenendo non credibile la loro presenza meramente occasionale. La Corte ha ritenuto che le censure prospettassero una rivalutazione del materiale fattuale e non evidenziassero vizi motivazionali effettivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, nel cui ambito il Tribunale ha confermato la custodia cautelare.

  • art. 273, comma 1, c.p.p.

    Richiede, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiama, per la valutazione cautelare, i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2; pertanto, in questa fase, non è richiesta la compresenza dei requisiti di precisione e concordanza propri della valutazione indiziaria nel giudizio di merito.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Nel giudizio di merito richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; tali requisiti non sono integralmente trasposti nella valutazione cautelare per effetto dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di cocaina e hashish, ritenuta assistita, nella fase cautelare, da un quadro di gravità indiziaria.

  • art. 337 c.p.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, contestata al solo conducente del veicolo in relazione alla fuga e allo speronamento dell'auto dei Carabinieri.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale del riesame, la Corte verifica soltanto che la motivazione sulla gravità indiziaria sia esistente, giuridicamente corretta e immune da illogicità manifesta; non può procedere a una nuova valutazione degli elementi fattuali né sostituire la propria interpretazione a quella del giudice della cautela.
  • Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, l'art. 273 c.p.p. richiede la gravità degli indizi; non è necessario che gli stessi siano valutati secondo il medesimo standard di precisione e concordanza richiesto dall'art. 192, comma 2, c.p.p. per il giudizio di merito.
  • La contestazione della connivenza non punibile è infondata quando la motivazione del riesame desume logicamente la consapevolezza della detenzione illecita da condotte incompatibili con l'ignoranza del fatto, come una fuga immediatamente realizzata mediante lo speronamento del veicolo degli operanti.
  • La presenza di sostanza stupefacente non occultata, di strumenti tipicamente funzionali alla pesatura e di una consistente somma di denaro può costituire base logica per ritenere, in sede cautelare, la conoscenza della droga da parte dei soggetti presenti nell'abitazione, anche quando una parte ulteriore dello stupefacente sia occultata.
  • Sono inammissibili le censure che, prospettando una diversa ricostruzione della presenza nell'abitazione, della disponibilità dello stupefacente o della consapevolezza dell'indagato, mirino sostanzialmente a ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale indiziario.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro la PAMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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