Cassazione Penale, Sentenza n. 31662/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
All'imputato era contestato di essersi posto alla guida di un'autovettura in orario notturno in stato di ebbrezza, causando un incidente stradale, con contestazione del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il Tribunale di Arezzo lo aveva assolto ritenendo non affidabile, o comunque dubbio, l'accertamento alcolemico eseguito mediante etilometro, poiché l'apparecchio era stato sottoposto all'ultimo controllo periodico nel 2009. Il giudice aveva inoltre ritenuto insufficienti gli elementi sintomatici rilevati nell'immediatezza per stabilire il superamento della soglia penalmente rilevante. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l'assenza dei controlli annuali al malfunzionamento dell'apparecchio, rimasto indimostrato; con il secondo motivo, violazione della legge processuale, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione istruttoria d'ufficio previsti dall'art. 507 c.p.p. per verificare il funzionamento dell'etilometro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha precisato che l'alcoltest non costituisce prova legale e che il mancato rispetto della cadenza annuale delle verifiche periodiche previste dall'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada non determina automaticamente la nullità dell'accertamento né impone di presumere il malfunzionamento dell'apparecchio, ma può incidere sull'affidabilità del risultato. La valutazione dell'attendibilità della misurazione spetta al giudice di merito, che può considerare ogni elemento disponibile, inclusi sintomi, condotta di guida, pretest, testimonianze e assunzione di alcol. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo non manifestamente illogico il dubbio sull'affidabilità della misurazione, valorizzando l'assenza di verifiche dell'apparecchio dal 2009 e l'insufficienza degli elementi sintomatici. È stato inoltre escluso che il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 507 c.p.p. integrasse violazione di legge, potendo la decisione risultare anche implicitamente motivata quando la motivazione adottata evidenzi già gli elementi ritenuti sufficienti per decidere sulla responsabilità. Non sono state applicate le statuizioni sulle spese processuali e sulla Cassa delle ammende, poiché il ricorso era stato proposto da una parte pubblica.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista.
art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Disciplina l'omologazione dell'apparecchio e le verifiche periodiche del singolo etilometro; il mancato rispetto della cadenza dei controlli non determina automaticamente nullità, ma può incidere sull'affidabilità della misurazione.
art. 593, comma 2, c.p.p.
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 114 del 2024, rende inappellabili per il pubblico ministero le sentenze di assoluzione relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., nei casi indicati dalla decisione.
art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha modificato l'art. 593, comma 2, c.p.p., incidendo sull'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero.
art. 606, comma 2, c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze divenute inappellabili per il pubblico ministero, anche nei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
art. 569 c.p.p.
Le limitazioni previste per il ricorso per saltum contro sentenze appellabili di primo grado non si applicano al ricorso del pubblico ministero contro le sentenze divenute inappellabili.
art. 507 c.p.p.
Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'integrazione dell'istruzione dibattimentale; il mancato esercizio non comporta di per sé violazione di legge quando la motivazione evidenzi elementi già sufficienti per la decisione.
art. 616 c.p.p.
Le statuizioni sulle spese e sulla Cassa delle ammende non seguono il rigetto del ricorso proposto da una parte pubblica.
Massime di principio
- L'indicazione normativa dell'alcoltest quale metodo di rilevazione del tasso alcolemico non trasforma il risultato in una prova legale; la sua efficacia probatoria resta soggetta alla valutazione del giudice secondo il principio del libero convincimento.
- Il mancato rispetto della cadenza annuale delle verifiche periodiche dell'etilometro non determina automaticamente la nullità dell'accertamento né dimostra, da solo, il malfunzionamento dell'apparecchio, ma può incidere sull'affidabilità concreta della misurazione.
- Quando l'affidabilità dell'etilometro è specificamente contestata, il giudice di merito deve valutarla considerando complessivamente ogni elemento disponibile, tra cui la distanza temporale dall'ultima verifica, i sintomi dell'ebbrezza, la condotta di guida, gli esiti di eventuali pretest, le testimonianze e l'assunzione di alcol; la valutazione, se logicamente ed esaustivamente motivata, non è sindacabile in cassazione per il solo fatto di essere sfavorevole all'accusa.
- Il mancato esercizio del potere officioso di integrazione istruttoria previsto dall'art. 507 c.p.p. non comporta automaticamente violazione di legge quando la motivazione della decisione, anche implicitamente, evidenzi che gli elementi già acquisiti erano ritenuti sufficienti per decidere sulla responsabilità.
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