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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31661/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile della guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 2,00 g/l alla prima prova e 2,07 g/l alla seconda, in orario notturno. Il veicolo era stato fermato dopo che il conducente non aveva immediatamente ottemperato all'alt e aveva proseguito la marcia per circa un chilometro. Gli operanti avevano rilevato forte odore di alcol, eloquio stentato, difficoltà di coordinamento e di comprensione. Il ricorso per cassazione articolava dodici motivi. I primi otto contestavano l'affidabilità e utilizzabilità dell'alcoltest, deducendo l'eccessivo intervallo tra la guida e l'accertamento, irregolarità dell'omologazione, delle verifiche periodiche, della manutenzione e della calibratura dell'apparecchio, mancata applicazione della normativa sulla metrologia legale, vetustà dello strumento, mancata corrispondenza tra sintomi e tasso alcolemico rilevato e omesso controllo preventivo di funzionalità. Gli ultimi quattro motivi riguardavano il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena e il rigetto nel resto.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi relativi all'accertamento della responsabilità e ai benefici. Ha ritenuto che un intervallo di circa trentaquattro minuti tra la condotta e l'alcoltest non incidesse sulla validità dell'accertamento; che l'apparecchio fosse regolarmente omologato secondo la disciplina applicabile, sottoposto a verifica primitiva e a verifiche periodiche positive; che il solo mancato rispetto della cadenza annuale delle verifiche non dimostrasse il malfunzionamento; che il CSRPAD fosse l'organo competente per le verifiche necessarie all'omologazione; che non fosse necessario un ulteriore certificato di metrologia legale; che la normativa non prevedesse una durata massima dell'apparecchio; che le censure sui sintomi costituissero una diversa lettura del merito probatorio; e che l'omesso controllo preventivo di funzionalità non comportasse inutilizzabilità della misurazione in assenza di una specifica sanzione. Sono stati ritenuti motivati il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della particolare tenuità del fatto. È stato invece accolto il nono motivo: l'aggravante dell'orario notturno prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada comporta un aumento soltanto della pena pecuniaria e non dell'arresto. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena detentiva, rideterminata in sei mesi di arresto; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada

    2,00 g/l alla prima prova e 2,07 g/l alla seconda prova

    La misurazione superiore a 1,5 g/l integra la fascia più elevata della guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186, comma 2-sexies, Codice della strada

    L'aggravante comporta un aumento limitato alla sola pena pecuniaria.

    L'aggravante dell'orario notturno non consente di aumentare anche la pena dell'arresto.

  • art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Disciplina i requisiti, l'omologazione, la verifica primitiva e le verifiche periodiche degli etilometri; la verifica dell'apparecchio compete al CSRPAD nell'ambito della procedura prevista.

  • art. 3 d.m. 22 maggio 1990, n. 196

    Prevede l'omologazione del tipo degli etilometri da parte della Direzione generale della motorizzazione civile, a seguito delle verifiche e prove effettuate dal CSRPAD.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche uno solo degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente.

  • art. 164 c.p.

    La sospensione condizionale presuppone una prognosi positiva di futura astensione da ulteriori reati, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i parametri per valutare gravità del reato, attenuanti generiche, sospensione condizionale e particolare tenuità del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione riguarda l'effettività, la logicità, l'assenza di contraddizioni interne e la compatibilità con gli atti specificamente indicati.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, un intervallo temporale di circa trenta minuti tra la condotta di guida e l'esecuzione dell'alcoltest non incide, di per sé, sulla validità dell'accertamento; la necessità di ulteriori elementi indiziari può sorgere quando tra condotta e test sia trascorso un intervallo di alcune ore.
  • L'alcoltest costituisce prova del tasso alcolemico quando l'apparecchio è omologato secondo la disciplina speciale del Codice della strada e non risultano difetti di funzionamento; l'imputato che contesti l'accertamento deve allegare e dimostrare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o della procedura.
  • Il mancato rispetto della cadenza temporale delle verifiche periodiche dell'etilometro non dimostra automaticamente il malfunzionamento dell'apparecchio, quando risultino una verifica positiva nell'anno del fatto e un'ulteriore verifica positiva successiva.
  • Per la validità dell'alcoltest trovano applicazione le procedure di omologazione e verifica previste dalla normativa speciale del Codice della strada e dalle relative disposizioni attuative; non è necessario aggiungere requisiti derivanti da discipline diverse, se non richiamati dalla normativa speciale.
  • La mancata esecuzione del controllo preventivo di funzionalità dell'etilometro non determina inutilizzabilità della misurazione in assenza di una specifica previsione normativa che colleghi a tale omissione detta sanzione processuale.
  • Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico di parte con motivazione coerente e logicamente adeguata; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito mediante una diversa lettura delle prove.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare uno o alcuni degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quando siano ritenuti prevalenti, senza esaminare analiticamente ogni possibile elemento favorevole.
  • La determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale rispondono a valutazioni diverse: la prima riguarda la gravità del reato, mentre la seconda richiede una prognosi sulla futura astensione da ulteriori reati; non esiste quindi una necessaria correlazione tra pena minima e concessione del beneficio.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta, del grado di colpevolezza e del danno o pericolo; nella guida in stato di ebbrezza, un tasso alcolemico molto superiore alla soglia, la prosecuzione della marcia dopo l'alt e un grave stato di alterazione possono escludere la particolare tenuità anche in assenza di conseguenze dannose.
  • L'aggravante dell'orario notturno prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, Codice della strada comporta un aumento soltanto della pena pecuniaria e non consente di incrementare la pena detentiva.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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