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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31664/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari. Gli venivano contestati la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, con il ruolo di autista per le consegne nel territorio di Roma, nonché plurimi reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti, anche con l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990. Il ricorso articolava tre motivi. Con il primo motivo si deducevano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e la violazione del ne bis in idem cautelare, poiché in un precedente procedimento era già stata applicata nei confronti dell'indagato una misura cautelare per un'associazione facente capo al medesimo soggetto, operante negli stessi luoghi e con il medesimo ruolo dell'indagato. Il ricorrente sosteneva che la successiva delimitazione temporale dell'imputazione nel procedimento principale non potesse giustificare una nuova misura, dovendosi confrontare le originarie contestazioni cautelari e verificare l'effettiva autonomia delle associazioni o la sovrapposizione dei periodi e delle condotte partecipative. Con il secondo motivo si deducevano erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, c.p.p., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale valorizzato automaticamente la gravità dei fatti e la professionalità criminale senza una concreta valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, nonostante la cessazione delle piazze di spaccio, la carcerazione del promotore e la sottoposizione dell'indagato agli arresti domiciliari. Con il terzo motivo si contestavano la scelta della custodia in carcere e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, lamentando l'omessa valutazione della misura già in corso e della possibilità di modulare o aggravare le prescrizioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri, poiché la verifica dell'esistenza dell'associazione e della gravità indiziaria incide anche sulla valutazione delle esigenze cautelari. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva seguito un metodo non corretto, attribuendo rilievo decisivo alla modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero nell'udienza preliminare del precedente procedimento, anziché confrontare le due contestazioni cautelari. Il giudice del rinvio dovrà acquisire gli atti del diverso procedimento e verificare, sulla base dell'imputazione cautelare che aveva fondato la prima misura, se la seconda misura riguardi un segmento temporale realmente ulteriore e autonomo della condotta partecipativa permanente oppure costituisca una diversa rappresentazione formale del medesimo fatto già coperto dal precedente titolo cautelare. La verifica dovrà essere compiuta applicando il criterio dell'identità storico-naturalistica del fatto e considerando concretamente compagine, ruoli, territorio, interessi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuali successioni tra sodalizi e continuità dell'organizzazione. La decisione non ha definito nel merito la responsabilità dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

    Ai fini del ne bis in idem cautelare, la contestazione associativa deve essere confrontata in concreto con quella oggetto della precedente misura, verificando i segmenti temporali e fattuali della partecipazione e l'eventuale autonomia dei sodalizi.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata per i reati-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata per uno dei reati-fine contestati.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma richiamata per la contestazione della continuazione tra i reati-fine.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata per il concorso di persone nei reati-fine.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione criminosa.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

  • art. 300 c.p.p.

    La sentenza precisa che la sentenza di primo grado esplica efficacia anche nel procedimento de libertate, mentre le modifiche dell'imputazione nel processo principale, prima di tale momento, non sostituiscono l'imputazione cautelare rilevante per il confronto ai fini del ne bis in idem.

  • art. 127 c.p.p.

    Norma processuale in base alla quale si è svolta la trattazione camerale senza discussione orale, non richiesta dalle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Norme richiamate per i motivi di ricorso concernenti violazione di legge e vizi della motivazione.

Massime di principio

  • In presenza di un'eccezione di ne bis in idem cautelare, il giudice deve confrontare concretamente le contestazioni cautelari poste a fondamento dei due titoli, acquisendo gli atti del diverso procedimento ove necessario, senza attribuire rilievo decisivo alle successive modifiche dell'imputazione operate nel processo principale prima della sentenza di primo grado.
  • Per stabilire se ricorra il medesimo fatto occorre applicare il criterio dell'identità storico-naturalistica, verificando la corrispondenza della condotta, dell'evento, del nesso causale e delle coordinate di tempo, luogo e persona.
  • Nei reati associativi, l'identità o la diversità del fatto non può essere desunta soltanto dal richiamo alla medesima norma incriminatrice, dall'appartenenza allo stesso gruppo criminale, dal diverso numero dei partecipi, dal mutamento dei ruoli o da una parziale difformità temporale. Occorre accertare in concreto i segmenti di partecipazione contestati nei diversi procedimenti e valutare compagine, ruoli apicali, territorio, interessi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, successione tra sodalizi e continuità dell'organizzazione.
  • Il ne bis in idem cautelare opera quando le condotte partecipative oggetto dei diversi procedimenti risultano sovrapponibili; non opera, invece, se il secondo procedimento riguarda una prosecuzione successiva e fattualmente autonoma della permanenza oppure una diversa organizzazione criminale, purché tale autonomia sia concretamente accertata.
  • In caso di contestazione aperta di un reato permanente, la protrazione della permanenza oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio può escludere l'identità del fatto solo quando sia accompagnata dall'allegazione di un fatto nuovo e da un'effettiva autonomia del segmento successivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCustodia cautelare
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiNe bis in idem

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