Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2026 del 21/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Roma, accogliendo l'appello della Procura contro il rigetto del GIP, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, ritenendolo partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente cocaina, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché autore, in concorso e in continuazione, di plurimi reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti, alcuni aggravati. Secondo la contestazione, il ricorrente avrebbe svolto dapprima il ruolo di autista per le consegne nel Comune di Roma e successivamente quello di pusher nei Comuni di Civita Castellana e Roma. Con un unico articolato motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge, prospettando un ne bis in idem cautelare rispetto a un diverso procedimento nel quale erano state applicate misure cautelari ad altri indagati per un reato associativo ritenuto riferibile al medesimo contesto, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari. La difesa ha sostenuto che le condotte erano cessate nell'agosto 2024 e che era trascorso quasi un biennio dagli ultimi episodi. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: nel diverso procedimento non era stata richiesta alcuna misura cautelare nei confronti del ricorrente, né era stata documentata o anche solo affermata la sua qualità di indagato per il reato associativo in quel procedimento. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva considerato la contestazione delle condotte fino a settembre 2024, il deposito dell'informativa conclusiva nel gennaio 2025 e la richiesta cautelare nel mese successivo; pertanto, i fatti non erano risalenti nel tempo. Ha inoltre ritenuto operanti le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in assenza di elementi idonei a escludere le esigenze cautelari o a dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato sotto tutti i profili. Ha escluso il ne bis in idem cautelare, non essendo stata richiesta nel diverso procedimento alcuna misura nei confronti del ricorrente e non risultando provata la sua sottoposizione a indagine per il medesimo reato associativo. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'attualità delle esigenze cautelari, valorizzando la prossimità temporale tra le condotte contestate, il deposito dell'informativa e la richiesta cautelare, nonché l'operatività delle presunzioni cautelari relative al delitto associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero dalla colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
La norma individua il delitto associativo contestato al ricorrente; la Corte lo considera rilevante anche ai fini dell'operatività delle presunzioni cautelari.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
svariati reati-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
È richiamato per i reati-fine contestati al ricorrente.
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato quale aggravante relativa ad alcuni dei reati-fine contestati.
art. 81, comma 2, c.p.
reati commessi in continuazione
È richiamato per la contestazione della continuazione tra i reati-fine.
art. 110 c.p.
reati commessi in concorso
È richiamato per la contestazione del concorso di persone nei reati-fine.
art. 275, comma 3, c.p.p.
doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
La Corte ritiene applicabile la disciplina presuntiva al delitto associativo contestato, in mancanza di elementi dimostrativi dell'insussistenza delle esigenze cautelari o dell'idoneità di misure meno afflittive.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.
delitti cui si riferisce l'art. 275, comma 3, c.p.p.
È richiamato quale riferimento sistematico per l'ambito dei delitti cui si collega la disciplina cautelare presuntiva.
art. 127 c.p.p.
udienza camerale senza discussione orale
Disciplina la trattazione camerale adottata nel giudizio di cassazione.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
È applicato quale conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 9, comma 1, n. 2, c.p.p.
Massime di principio
- Non sussiste un ne bis in idem cautelare nei confronti di una persona quando, nel procedimento anteriormente richiamato, non sia stata formulata nei suoi confronti alcuna richiesta di applicazione di misura cautelare e non risulti documentato che essa fosse indagata per il medesimo reato associativo; la diversa posizione cautelare di altri coindagati non è di per sé estensibile.
- La deduzione del ne bis in idem cautelare richiede l'allegazione e la dimostrazione dell'identità sostanziale della posizione dell'indagato nei diversi procedimenti; il mero collegamento personale o investigativo con soggetti cautelati in altro procedimento non è sufficiente.
- Ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della distanza temporale deve essere compiuta considerando la data finale delle condotte contestate e la scansione dell'attività investigativa e cautelare; la prossimità tra cessazione delle condotte, deposito dell'informativa e richiesta della misura può escludere che i fatti siano risalenti.
- Per il delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 opera la disciplina presuntiva dell'art. 275, comma 3, c.p.p., salvo che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso cautelare che non si confronti specificamente con le argomentazioni poste dal giudice del riesame a fondamento dell'attualità delle esigenze cautelari.
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