Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di accertare la non esecutività del titolo costituito da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e confermata in appello, divenuta irrevocabile, sostenendo che il processo di appello fosse nullo per omessa dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione e per l'asserita carenza di legittimazione del difensore che aveva proposto l'impugnazione. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'incidente e trasmesso gli atti alla Corte di appello quale giudice competente sulla richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibili le richieste, ritenendole tardive e comunque infondate. Con l'unico articolato motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione di legge, nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato, erronea applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. e incompetenza della Corte di appello, sostenendo che non risultasse la sottoscrizione personale dell'atto di appello né il conferimento del mandato al difensore. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e la rimessione in libertà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, poiché l'ordinanza con cui era stato disposto di procedere in assenza era anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicava la versione dell'art. 629-bis c.p.p. anteriore alla riforma, in forza della disciplina transitoria dell'art. 89 del medesimo decreto. In tale regime, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento, non necessariamente dalla conoscenza completa della sentenza. La conoscenza deve però consistere in informazioni specifiche relative a un processo definito con sentenza irrevocabile su una determinata accusa. Nel caso concreto, il condannato era stato arrestato il 31 marzo 2025 in esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza irrevocabile, mentre la prima richiesta di rescissione era stata depositata il 31 dicembre 2025; il termine di trenta giorni era pertanto ampiamente decorso. La Corte non ha proceduto all'esame decisivo delle ulteriori censure, essendo il ricorso inammissibile per tardività della richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, il termine di trenta giorni per la richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento; tale conoscenza non richiede la piena cognizione della sentenza, ma esige informazioni specifiche su un processo definito con sentenza irrevocabile relativa a un'accusa.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria mantiene applicabili le disposizioni anteriori in materia di assenza e rescissione del giudicato quando, prima dell'entrata in vigore del decreto, sia già stata emessa l'ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza.
art. 670 c.p.p.
Disciplina l'incidente di esecuzione relativo al titolo esecutivo; nel caso concreto le censure sono state ritenute non attinenti alla valida formazione del titolo esecutivo e gli atti sono stati trasmessi al giudice competente per la rescissione del giudicato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero da colpa, di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 179 c.p.p.
È stato invocato dalla difesa per sostenere la rilevabilità in ogni stato e grado delle nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, stante l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'ordinanza con cui è stato disposto di procedere in assenza è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la disciplina della rescissione del giudicato resta quella previgente, in applicazione dell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, indipendentemente dalla data della sentenza irrevocabile o della proposizione della richiesta.
- Nel regime previgente dell'art. 629-bis c.p.p., il termine di trenta giorni per chiedere la rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza completa della sentenza di condanna.
- La conoscenza del procedimento idonea a far decorrere il termine per la rescissione del giudicato non deve essere approfondita, ma deve comunque risultare da dati specifici che rendano riconoscibili l'esistenza di un processo, l'accusa e la sua definizione con sentenza irrevocabile, così da consentire l'esercizio delle facoltà difensive.
- La decorrenza del termine per la rescissione del giudicato non può essere ancorata a una cognizione meramente generica del processo, ma neppure richiede la conoscenza integrale degli atti o del contenuto della sentenza.
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