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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18144/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore importazione)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento doganale e da atti sanzionatori notificati per l'importazione di tubi dichiarati sotto una voce doganale poi rettificata dall'Ufficio, con recupero di maggiori diritti di confine, dazi antidumping e IVA all'importazione. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi delle contribuenti; in appello la CTR ha riformato la decisione, ritenendo valida la sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio, preferendo le analisi svolte da laboratori pubblici alle perizie di parte, escludendo rilevanza alle informazioni tariffarie vincolanti prodotte dalle società perché successive alle operazioni doganali, affermando la natura di diritto di confine dell'IVA all'importazione e la coobbligazione del rappresentante doganale, ritenendo corrette le sanzioni e insussistenti i presupposti per l'esimente e per lo sgravio doganale. Con i ricorsi per cassazione le società hanno dedotto: motivazione apparente sulla validità della sottoscrizione dell'appello; motivazione apparente e violazione di legge sulla valutazione della perizia di parte; violazione delle norme doganali e della disciplina probatoria per la rettifica tariffaria e per l'applicazione del dazio antidumping; omesso esame di un fatto decisivo sulla natura dei tubi come tubi di precisione; nullità per omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'accertamento doganale per carenza di elementi essenziali; nullità per omessa pronuncia sulle sanzioni; e, per una delle società, violazione delle norme doganali sulla responsabilità solidale per l'IVA all'importazione del rappresentante indiretto.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso della prima società, mentre accoglie il ricorso della seconda limitatamente al sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata solo in relazione a tale motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito accogliendo l'originario ricorso della seconda società limitatamente all'annullamento delle riprese a titolo di IVA all'importazione. I restanti motivi del ricorso accolto sono rigettati. Le spese sono poste a carico della prima società nei confronti dell'Agenzia, mentre tra la seconda società e l'Agenzia sono integralmente compensate in tutti i gradi per il mutato orientamento giurisprudenziale sulla natura dell'IVA all'importazione.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria non è apparente se rende percepibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare nullità della sentenza o omessa pronuncia, ma il vizio va specificamente dedotto e non può essere surrettiziamente trasformato in critica di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale e consentire di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione risulta ritualmente e specificamente proposta e riportata in cassazione nei suoi esatti termini.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i limiti di legge.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare il valore delle risultanze tecniche, ma la Corte ribadisce che la perizia stragiudiziale è solo allegazione difensiva o indizio.

  • art. 4, n. 5), Reg. CEE n. 2913/1992

    Richiamato in tema di disciplina doganale e soggetti obbligati, senza che la censura delle ricorrenti sia accolta sul punto relativo alla classificazione.

  • art. 12, comma 2, Reg. CEE n. 2913/1992

    L'informazione tariffaria vincolante obbliga l'autorità doganale solo per merci per le quali le formalità doganali siano state espletate dopo la comunicazione dell'informazione.

  • art. 11 Reg. CEE n. 2454/1993

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di efficacia delle informazioni tariffarie vincolanti e delle regole doganali.

  • art. 220 C.D.C.

    L'esimente invocata non ricorre nel caso esaminato secondo la CTR, e tale statuizione non viene sovvertita in cassazione per la parte non assorbita.

  • art. 239 C.D.C.

    Lo sgravio è atto discrezionale dell'amministrazione, concedibile solo in presenza di eventi eccezionali.

  • art. 3-bis D.L. n. 16/2012

    Richiamato dalla ricorrente quale norma che avrebbe imposto contenuti essenziali all'accertamento doganale.

  • art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012

    Richiamato per sostenere la nullità degli atti impositivi per difetto degli elementi indicati dalla norma.

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità degli atti impositivi.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Richiamato per dedurre la mancanza di motivazione/elementi informativi negli atti impositivi.

  • art. 11 D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato per contestare la legittimità delle sanzioni nei confronti della società che non avrebbe presentato o sottoscritto le dichiarazioni doganali.

  • artt. 2, 4, 5, 6, 7, 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamati come base della disciplina sanzionatoria contestata dalla ricorrente.

  • art. 303 T.U.L.D.

    In caso di rettifica della dichiarazione doganale, l'importatore è il primo destinatario della sanzione; la responsabilità solidale del rappresentante rileva solo secondo la natura della rappresentanza.

  • art. 4, nn. 9 e 10, Reg. CEE n. 2913/1992

    La Corte richiama la definizione di obbligazione doganale e soggetto passivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.

  • art. 5 Reg. UE n. 952/2013

    Richiamato insieme alla giurisprudenza UE per affermare che l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale.

  • art. 1 Reg. CE n. 1256/2008

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla classificazione tariffaria dei tubi.

  • art. 1 Reg. UE n. 110/2015

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla classificazione tariffaria dei tubi.

  • Disposizioni Preliminari alla Tariffa, paragrafo A, Allegato I al Reg. CEE n. 2658/1987

    Richiamate per le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta la mera sinteticità se sono esposte le ragioni essenziali della decisione.
  • Nel processo tributario la perizia stragiudiziale può essere utilizzata come elemento di convincimento, ma resta una semplice allegazione difensiva/indizio e non ha valore di prova legale; il giudice di merito può valutarla discrezionalmente e anche non tenerne conto.
  • La censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche, perché la scelta delle fonti del convincimento e la ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia è deducibile solo se la questione è stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con indicazione degli atti rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'informazione tariffaria vincolante obbliga l'amministrazione doganale solo per operazioni effettuate dopo la sua comunicazione; non è utilizzabile per neutralizzare rettifiche relative a formalità doganali già esaurite.
  • In materia doganale, in caso di rettifica della dichiarazione, l'importatore è il primo destinatario delle sanzioni; la responsabilità del rappresentante dipende dalla concreta forma della rappresentanza e non si estende automaticamente all'IVA all'importazione.
  • L'IVA all'importazione non integra, di regola, l'obbligazione doganale e il suo mancato pagamento non comporta automaticamente responsabilità del rappresentante indiretto in assenza di una chiara previsione nazionale di solidarietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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