Cassazione Civile, Ordinanza n. 37722/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di uno stabilimento industriale, nell'ambito del quale era previsto il trasferimento a favore dell'appaltatore di una metà del terreno dei committenti su cui doveva essere edificato il manufatto. Dopo un iniziale contrasto sull'esito del rapporto, si sono susseguite decisioni di merito e di legittimità: una sentenza d'appello aveva rigettato la domanda di risoluzione e disposto il trasferimento del bene all'appaltatore, ma tale decisione è stata cassata; nel successivo giudizio di rinvio è stata invece confermata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con condanna alla riconsegna dell'immobile. Nelle more, sulla base della sentenza poi cassata, l'appaltatore aveva venduto porzioni del bene a società terze, e una di esse aveva poi rivenduto una porzione alla ricorrente. I proprietari originari hanno quindi agito per far dichiarare la nullità degli atti di compravendita. La società ricorrente censura: 1) l'asserita difformità tra il soggetto che aveva agito in primo grado e quello costituito in appello, per errore nell'indicazione del codice fiscale e della denominazione sociale, con conseguente difetto di legittimazione/procura; 2) la violazione delle norme sulla tutela del terzo di buona fede ex art. 2652 n. 6 c.c., sostenendo che la trascrizione della domanda di nullità fosse intervenuta oltre cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato e che la buona fede dovesse presumersi, senza che l'acquirente potesse accorgersi che la sentenza posta a base degli acquisti non era passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che l'errore nel codice fiscale e la diversa denominazione della società fossero meri errori materiali, non idonei a mettere in dubbio l'identità della parte attrice/appellante e quindi privi di incidenza sulla validità degli atti e sulla procura. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la buona fede della ricorrente perché, usando l'ordinaria diligenza, l'acquirente avrebbe dovuto rendersi conto che il venditore non era divenuto proprietario in forza di una sentenza non ancora definitiva; inoltre ha chiarito, con motivazione integrativa, che la tutela di cui all'art. 2652 n. 6 c.c. riguarda i terzi subacquirenti rispetto all'atto dichiarato nullo o annullato, non l'acquirente immediato che abbia acquistato da chi non era titolare del diritto, né i casi di inefficacia dell'atto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore di due controricorrenti e compensazione delle spese nei rapporti con un'altra resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme ad altre norme processuali per censurare la legittimazione e la rappresentanza della parte attrice; la Corte ha escluso che gli errori materiali nell'indicazione della parte incidessero sulla validità dell'atto.
Richiamato per dedurre un preteso difetto di procura; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio perché la parte era comunque identificabile.
Richiamato nel primo motivo; non è stato ritenuto violato, poiché l'errore formale non ha inciso sulla titolarità dell'azione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato carenza di interesse o altra nullità processuale connessa all'erronea indicazione della parte.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione, ritenendo infondata la censura sull'identità della parte e sulla buona fede.
Richiamati dalla ricorrente ma non centrali nella decisione; la Corte li menziona nel quadro delle doglianze sul rapporto di rappresentanza/procura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia nel primo motivo.
La Corte lo assume come criterio generale per il concetto di buona fede, intesa come ignoranza di ledere l'altrui diritto, presunta salvo prova contraria; chiarisce anche che la buona fede non tutela chi versi in colpa grave.
La Corte ne delimita l'ambito applicativo: tutela i diritti dei terzi aventi causa dall'acquirente rispetto a un atto poi dichiarato nullo o annullato, purché la domanda sia trascritta oltre cinque anni; non si applica all'acquisto immediato da non dominus né ai casi di inefficacia dell'atto.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla buona fede; la Corte osserva che il giudice di merito non ha preteso una prova illegittima, ma ha valutato negativamente la dimostrazione della buona fede.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Invocato dalla Corte per integrare e correggere la motivazione, chiarendo la corretta portata dell'art. 2652 n. 6 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Gli errori materiali nell'indicazione del codice fiscale o della denominazione sociale non determinano nullità dell'atto processuale quando la parte sia comunque identificabile senza incertezza, anche alla luce del comportamento processuale delle parti.
- La buona fede, intesa come ignoranza non colpevole della lesione dell'altrui diritto, si presume ma può essere vinta da elementi anche presuntivi; il giudizio sulla sua esistenza è di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione apparente/incongrua.
- La tutela dei terzi ex art. 2652 n. 6 c.c. opera per l'avente causa dall'acquirente rispetto all'atto impugnato e non per chi acquisti immediatamente da un soggetto privo di titolo; inoltre essa presuppone una domanda di nullità o annullamento, non l'accertamento dell'inefficacia dell'atto.
- Quando il titolo di provenienza dell'alienante risulti da una sentenza non ancora passata in giudicato, l'acquirente non può invocare la buona fede se, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi della mancata definitività del titolo.
- La disposizione di un bene da parte di chi non ne sia divenuto proprietario rende inefficace, verso il titolare, l'atto di trasferimento e non consente di estendere automaticamente la protezione prevista per la nullità o l'annullamento degli atti soggetti a trascrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →