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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23734/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di liquidazione per IRAP relativo all'anno d'imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo, sul rilievo che non fosse stata fornita adeguata spiegazione circa l'effettivo firmatario e circa il potere di firma del soggetto che aveva sottoscritto l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 42, commi 1 e 2, del D.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione nuova, non proposta in primo grado; con il secondo ha dedotto, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che, ove la CTR avesse rilevato d'ufficio la questione della invalidità della firma, avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per il contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la questione della nullità della delega di firma era stata effettivamente proposta in primo grado e che la censura era inoltre formulata in modo non corretto come violazione di legge, anziché come vizio di motivazione o violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha altresì evidenziato un difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia si era limitata ad affermare, senza riprodurli, gli atti di causa che avrebbero smentito la ricostruzione della CTR. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi, poiché la CTR non aveva rilevato d'ufficio la nullità, ma aveva accolto il motivo di appello del contribuente sulla carenza di valida sottoscrizione dell'atto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile quando in realtà si contesta la ricognizione del fatto o la motivazione della sentenza, senza porre un effettivo problema di interpretazione della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale va dedotto come nullità della sentenza o violazione di norme sul procedimento, non come violazione di legge sostanziale.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario.

  • art. 42, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di validità e sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il contraddittorio deve essere assicurato solo se il giudice introduce d'ufficio una questione non sottoposta alle parti.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al principio del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione o decisione su questione non proposta deve essere veicolato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione in presenza di una pubblica amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura deve essere correttamente qualificata: la deduzione di un errore nella ricostruzione della fattispecie o della motivazione non integra, di per sé, violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ma va eventualmente prospettata come vizio processuale o motivazionale nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su un presupposto fattuale smentito dagli atti o non autosufficientemente documentato, quando il ricorrente non riproduca o specifichi gli elementi processuali decisivi invocati.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: non può denunciare un'omessa instaurazione del contraddittorio per una questione rilevata d'ufficio quando il giudice di merito ha in realtà deciso su una questione proposta dalla parte e già presente nel processo.
  • Nel processo tributario, la deduzione di novità della questione in appello richiede una puntuale dimostrazione processuale; in mancanza, la decisione che abbia ritenuto già prospettata la questione non è efficacemente censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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