Cassazione Civile, Ordinanza n. 22095/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore e creditore pubblico)
La controversia
La società, dichiarata fallita dopo la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l. fall. e dopo il rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con i primi due ha sostenuto che la propria rinuncia alla procedura di concordato avrebbe dovuto rendere improcedibile il procedimento ex art. 173 l. fall., impedendo la revoca dell'ammissione, e che la revoca sarebbe stata comunque ingiustificata perché erano state versate spese di procedura pari al 25% di quelle richieste e il piano allegava perizie di stima idonee a dimostrare spese inferiori a quelle ipotizzate dal tribunale. Con il terzo motivo ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non sarebbe stata legittimata a chiedere il fallimento, poiché la presentazione della domanda di definizione agevolata ex d.l. 119/2018 avrebbe sospeso l'esigibilità del credito e quindi la legittimazione. Con il quarto motivo ha contestato l'accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che, essendo la società in liquidazione, il giudizio andava compiuto verificando se l'attivo fosse idoneo a soddisfare integralmente i creditori; la corte territoriale avrebbe invece errato nel fondarsi sui dati della domanda di concordato. Con il quinto motivo ha censurato la condanna alle spese del legale rappresentante/liquidatore, richiamando l'autonomia patrimoniale perfetta della società e la disciplina dell'art. 94 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse, perché anche una eventuale declaratoria di improcedibilità del concordato per rinuncia non avrebbe impedito la declaratoria di fallimento richiesta da ADER. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la disciplina della definizione agevolata ex d.l. 119/2018 limita le preclusioni alle sole procedure esecutive individuali e non incide sulla legittimazione a proporre istanza di fallimento né sulla prosecuzione della procedura prefallimentare. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva applicato il corretto criterio di accertamento dell'insolvenza della società in liquidazione, valorizzando dati della domanda di concordato più attendibili dei bilanci e dai quali emergeva un rilevante squilibrio patrimoniale. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per difetto di legittimazione della società a impugnare il capo di condanna alle spese pronunciato esclusivamente nei confronti del suo legale rappresentante, che era il solo titolare del relativo interesse ad impugnare. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
la revoca dell'ammissione al concordato e il relativo procedimento non risultano paralizzati dalla successiva rinuncia alla procedura quando permanga l'interesse alla dichiarazione di fallimento.
art. 163, comma 2, n. 4, l. fall.
il debitore non ha un diritto alla preventiva quantificazione delle spese della procedura tale da poterne unilateralmente ridurre l'importo nel piano.
il termine per il deposito della somma necessaria per le spese della procedura non attribuisce al debitore un potere di autonoma determinazione in diminuzione delle spese richieste.
ai fini della dichiarazione di fallimento rileva l'accertamento dello stato di insolvenza; per la società in liquidazione il giudizio va compiuto verificando se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
la qualità di creditore legittimato a chiedere il fallimento comprende anche crediti non liquidi, non esigibili o non ancora scaduti.
art. 3, comma 10, d.l. 119/2018
la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende solo l'avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive individuali, non la declaratoria di insolvenza o la procedura prefallimentare.
richiamato nel motivo, ma non decisivo nella soluzione; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
richiamato nel motivo relativo all'insolvenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare una valutazione di merito già correttamente svolta.
"Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente..."
la condanna personale alle spese colpisce il rappresentante in proprio; solo quest'ultimo è legittimato a impugnare il relativo capo della sentenza.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia patrimoniale perfetta della società, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.
richiamato nel motivo sulle spese, senza incidere sulla ratio decidendi espressa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia del debitore alla procedura di concordato, intervenuta dopo l'avvio del procedimento ex art. 173 l. fall., non impedisce che il giudice prosegua nell'accertamento rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, se permane l'interesse del creditore istante.
- La presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi fiscali sospende soltanto le procedure esecutive individuali previste dalla norma e non priva l'agente della riscossione della legittimazione a richiedere il fallimento del debitore.
- Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori sociali; può utilizzare, se più attendibili, i dati emergenti dalla domanda di concordato rispetto ai bilanci.
- Il debitore non può dolersi, in sede di legittimità, di questioni che non avrebbero comunque impedito la dichiarazione di fallimento richiesta dal creditore istante, difettando in tal caso un concreto interesse all'impugnazione.
- Quando la condanna alle spese è pronunciata esclusivamente nei confronti del legale rappresentante o del curatore in proprio, il potere di impugnare quel capo spetta al soggetto personalmente condannato e non alla parte rappresentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →