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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05086/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore proveniente dall'ex Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, dopo essere transitato in Telecom e poi essere stato trasferito all'INAIL in esecuzione di una pronuncia del Consiglio di Stato, ha agito per ottenere: il riconoscimento di un inquadramento superiore nell'area C del CCNL del comparto enti pubblici non economici, con decorrenza dal 16 luglio 2009; in subordine, l'inquadramento in area C4 o C3; il pagamento delle differenze retributive; il riconoscimento e mantenimento di specifici premi economici; il risarcimento dei danni da demansionamento, ritardo nelle procedure di mobilità e mancata ricostruzione di carriera. In cassazione ha dedotto, con sei motivi, soprattutto: erronea qualificazione della procedura come mobilità volontaria anziché come cessione/passaggio con effetti più ampi; erronea corrispondenza tra il vecchio profilo e la posizione B2 assegnata dall'INAIL; omesso esame della contestazione sul trattamento economico e del diritto ai premi come assegni ad personam; violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato; omessa/erronea valutazione dei fatti ai fini del risarcimento; omessa pronuncia sull'anzianità di servizio e sulla ricostruzione di carriera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la disciplina applicabile era quella della mobilità volontaria prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992, che attribuiva al dipendente un diritto al corretto espletamento della procedura ma non un diritto incondizionato a permanere nel pubblico impiego né a ottenere un inquadramento superiore rispetto al posto vacante disponibile. Ha quindi confermato la correttezza dell'inquadramento in posizione B2, corrispondente al posto vacante effettivamente accettato. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quinto e sesto motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o perché non autosufficienti e non specificamente localizzati gli atti richiamati; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il Consiglio di Stato aveva deciso solo sulla procedura di mobilità e non sulla ricostruzione della carriera, oltre a non essere opponibile all'INAIL, non parte di quel giudizio. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'INAIL e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 30 ss. d.lgs. n. 165/2001

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della mobilità volontaria alla fattispecie; la Corte ha invece ricondotto la vicenda alla disciplina speciale della mobilità prevista dalla legge n. 58/1992.

  • art. 4 legge n. 58/1992

    la disposizione disciplina due distinte forme di mobilità del personale ASST; per chi opta per la permanenza nel pubblico impiego attribuisce un diritto al corretto espletamento della procedura, non un diritto soggettivo perfetto a restare nella P.A. o a ottenere un determinato inquadramento oltre i posti vacanti disponibili.

  • DPCM n. 325/1988

    richiamato come fonte delle procedure di mobilità d'ufficio su base regionale o nazionale, applicabile in via speciale alla vicenda.

  • legge n. 554/1988

    richiamata come norma regolatrice delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 58/1992.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la cessione del contratto; la Corte ha escluso che nella fattispecie vi fosse cessione del contratto.

  • art. 2909 c.c.

    esclusa la violazione del giudicato, perché la sentenza amministrativa non aveva deciso sulla ricostruzione della carriera e non era opponibile all'INAIL.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è configurabile solo con riguardo a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o condotte processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del merito o del ragionamento presuntivo del giudice.

  • artt. 2043, 2056, 2058, 2059 c.c.

    richiamati a fondamento della domanda risarcitoria; la Corte ha escluso i presupposti del risarcimento nei confronti dell'INAIL e ha ritenuto generiche o non provate le altre domande.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per sostenere l'uso di presunzioni; la Corte ha ribadito che la valutazione delle presunzioni appartiene al merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di specificazione e localizzazione degli atti processuali nei motivi di ricorso.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e specificazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella mobilità del personale verso una pubblica amministrazione, quando il dipendente viene collocato su uno specifico posto vacante e accetta la valutazione dell'ente di destinazione sulla corrispondenza tra profili, non può poi pretendere, a passaggio avvenuto, un inquadramento superiore o differenze retributive che alterino l'assetto derivante dalla procedura.
  • La disciplina speciale che regola la permanenza nel pubblico impiego del personale interessato da processi di trasformazione o riassetto non attribuisce, di regola, un diritto incondizionato a restare nell'amministrazione pubblica, ma un diritto al corretto svolgimento delle procedure di mobilità previste dalla legge.
  • Il giudicato amministrativo fa stato solo nei limiti oggettivi e soggettivi della decisione: se la sentenza si è pronunciata sul diritto al corretto espletamento della procedura, non può estendersi automaticamente a pretese ulteriori, come la ricostruzione della carriera, né può essere opposto a un soggetto rimasto estraneo a quel giudizio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira in realtà a far valere questioni, valutazioni o argomentazioni difensive, ovvero a sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
  • La deduzione della violazione delle regole sulle presunzioni, sul libero convincimento o sulla non contestazione non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale, salvo che si denunci un vizio nei limiti rigorosi del controllo di legittimità.
  • Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia o l'omesso esame di un capo di domanda deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando puntualmente dove la domanda sia stata proposta e riproposta e localizzando gli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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