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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35778/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento ex legge Pinto per equa riparazione dinanzi alla Corte d'appello di Perugia. I ricorrenti avevano ottenuto in sede monitoria un indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio presupposto, ma contestavano: a) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, che assumevano consistente nella perdita della posta in gioco del giudizio presupposto, asseritamente non incassata per il ritardo nella definizione della causa; b) la liquidazione dell'indennizzo non patrimoniale, che ritenevano dovesse essere fissata nel massimo di euro 800 per anno anziché euro 600; c) la liquidazione delle spese processuali, ritenuta troppo bassa e non adeguata alla natura del procedimento ex lege Pinto; d) la mancata liquidazione delle spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo. Con il ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi per travisamento della prova documentale, violazione della legge Pinto e degli artt. 2056 e 1223 c.c. sul nesso causale del danno patrimoniale, nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di aumento dell'indennizzo non patrimoniale, violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione dei compensi e omessa pronuncia sulle spese vive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi sul danno patrimoniale, affermando che, in materia di equa riparazione, il danno economico è indennizzabile solo se conseguenza immediata e causalmente adeguata del ritardo del processo, mentre la perdita della posta in gioco dovuta all'inadempimento dei debitori e a vicende esterne al processo non è causalmente ricollegabile alla durata irragionevole. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che il giudice di merito aveva applicato correttamente la disciplina vigente al momento della domanda e che non vi era omessa pronuncia, essendovi stata una statuizione implicita di rigetto sulla diversa quantificazione dell'indennizzo. Ha rigettato il quinto motivo sulla liquidazione delle spese, affermando l'applicabilità della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 ai procedimenti monitori ex lege Pinto nella fase dinanzi al consigliere designato. Ha infine dichiarato non fondato e, in parte, inammissibile il sesto motivo sulle spese vive, rilevando che la loro contestazione richiede specifica indicazione nella nota spese e che eventuali errori nella liquidazione non sono deducibili con ricorso per cassazione, salvo i rimedi di correzione o revocazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    ricorso proposto ... ex art. 5-ter legge n. 89/2001

    disciplina l'opposizione al decreto emesso nel procedimento per equa riparazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    è invocato per censurare un preteso travisamento della prova documentale, ma la Corte lo reputa inidoneo a sovvertire l'accertamento sul nesso causale del danno patrimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione degli art. 1 bis, comma 2 e 2 bis, comma 2 legge n. 89/2001 e succ. modif., nonché degli artt. 2056 e 1223 c.c.

    la Corte ribadisce che il danno patrimoniale è indennizzabile solo se causalmente collegato in modo adeguato al ritardo del processo.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come parametro di liquidazione del danno, ma non supera il requisito del nesso causale adeguato.

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento/indennizzo copre solo la conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato nella censura sul danno patrimoniale, ma la decisione valorizza soprattutto il requisito del nesso causale.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    impone al giudice di considerare i parametri legali di liquidazione dell'equo indennizzo, inclusi quelli relativi all'esito del giudizio presupposto.

  • art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001

    indica i valori minimi e massimi dell'equo indennizzo nel testo novellato applicabile ratione temporis.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001

    consente, nei casi previsti, la riduzione di un terzo; la Corte afferma che il suo esercizio è discrezionale del giudice di merito.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    procedimento ex art. 3 l. n. 89/2001

    il procedimento Pinto ha una prima fase monitoria dinanzi al consigliere designato e un'eventuale opposizione ex art. 5-ter.

  • art. 19 D.M. n. 55 del 2014

    richiamato dalla corte territoriale per ritenere congrua la liquidazione delle spese.

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    viene invocato per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte conferma l'applicabilità della tabella n. 8.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    consente la diminuzione o l'aumento dei valori medi entro i limiti previsti; la Corte rileva che il compenso liquidato è comunque superiore ai minimi.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato quale criterio per la determinazione del compenso professionale, ma non impedisce l'applicazione della tabella tariffaria pertinente.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte precisa che una statuizione implicita di rigetto esclude il vizio.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con riguardo alle spese di lite e alla loro liquidazione.

  • art. 287 c.p.c.

    eventuali errori materiali nella liquidazione delle spese possono essere corretti con questo rimedio, non con ricorso per cassazione.

  • art. 640 c.p.c.

    art. 640, primo e secondo comma

    richiamato dalla disciplina Pinto per la fase monitoria; il mancato richiamo del terzo comma non altera l'assetto speciale del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la dichiarazione di debenza del contributo unificato aggiuntivo perché il procedimento è esente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, il danno patrimoniale non è automaticamente presunto: il ricorrente deve provare che la perdita patrimoniale sia conseguenza immediata e adeguatamente causale del ritardo irragionevole del processo.
  • La posta in gioco del giudizio presupposto non è indennizzabile quando il suo mancato conseguimento dipenda da inadempimenti dei debitori o da vicende esterne e non dal solo protrarsi del processo.
  • L'azione giudiziaria e le spese sostenute per promuovere il giudizio presupposto sono una scelta di tutela e non un effetto della lesione da ritardo; perciò tali costi non sono, di regola, danno patrimoniale indennizzabile ex legge Pinto.
  • In materia di equa riparazione, la quantificazione dell'indennizzo non patrimoniale va compiuta secondo i parametri legali vigenti al momento della domanda, includendo i criteri normativi espressamente richiamati per la liquidazione e l'eventuale riduzione discrezionale.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice adotti una decisione che implica logicamente il rigetto della domanda o dell'istanza proposta.
  • Per la liquidazione delle spese della fase monitoria nel procedimento Pinto si applica la tabella relativa ai procedimenti monitori, perché l'elemento qualificante è l'assenza iniziale di contraddittorio e la struttura bifasica del rito.
  • Le contestazioni sulle spese vive richiedono indicazioni specifiche e puntuali nella nota spese; gli errori di liquidazione, se non emendabili con correzione, non sono normalmente deducibili in cassazione ma solo tramite i rimedi propri.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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