Parere n. 1176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Maria Carpentiere contro il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e nei confronti del signor Gerardo Ferraro per l’annullamento: - del permesso di costruire n. 21/23 (prot. n. 13272 del 22 agosto 2023), rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistico – Edilizio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; - dell’autorizzazione paesaggistica n. 30/23 del 23 giugno 2023, rilasciata dal Responsabile del paesaggio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino su istanza del controinteressato Gerardo Ferraro per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato rurale, ubicato su area limitrofa alla sua proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire n. 21/23 del 22 agosto 2023 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 30/23 del 23 giugno 2023, relativi alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, per l’annullamento del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune per un intervento edilizio su area limitrofa alla sua proprietà. Ha dedotto, tra l’altro, violazioni della normativa regionale campana in materia edilizia e urbanistica, del d.P.R. n. 380/2001, del d.m. n. 1444/1968, dell’art. 873 c.c., dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale Campania n. 35/1987, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. Nel corso del procedimento il controinteressato ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal controinteressato. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita, non essendo più necessario esaminarla nella sede consultiva.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione del controinteressato al ricorso straordinario è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione davanti al giudice amministrativo.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione della controversia e della conseguente improcedibilità del ricorso straordinario.
Motivi di merito
I motivi relativi alla legittimità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica non sono stati esaminati, poiché la definizione in rito ha impedito l’esame del merito.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso nella sede straordinaria e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
atto di costituzione in giudizio
La parte ricorrente ha manifestato l’intenzione di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti per la trasposizione.
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate dagli atti edilizi impugnati; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’autorizzazione paesaggistica; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.
Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396
Richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti.
Cons. Stato, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496
Richiamato per il medesimo principio sull’effetto dell’opposizione e sulla necessità del consenso delle parti all’utilizzo del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede consultiva.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate alla sua utilizzazione; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione.
- La proposizione dell’opposizione e la conseguente trasposizione assorbono l’esame dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
Trasposizione di un ricorso straordinario avente a oggetto titoli edilizi e paesaggistici
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, nei confronti del titolare dell’intervento edilizio, per l’annullamento di un permesso di costruire e di un’autorizzazione paesaggistica relativi alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale.
Atti impugnati e motivi dedotti
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 21/23 del 22 agosto 2023 e l’autorizzazione paesaggistica n. 30/23 del 23 giugno 2023. I motivi denunciavano violazioni della normativa edilizia e urbanistica statale e regionale, del d.m. n. 1444/1968, dell’art. 873 c.c., dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del Piano urbanistico territoriale previsto dalla legge regionale Campania n. 35/1987. Erano inoltre dedotti eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, sproporzione e sviamento.
Opposizione del controinteressato
Nel corso del procedimento il controinteressato ha comunicato di avere proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La parte ricorrente ha confermato di avere ricevuto la notifica dell’opposizione e si è riservata di procedere alla costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha accertato che l’opposizione era stata effettivamente proposta e l’ha ritenuta rituale e tempestiva. Ha ricordato che il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo esperimento presuppone la concorde volontà delle parti. L’opposizione rappresenta quindi lo strumento mediante il quale una parte può sottrarsi alla definizione della controversia in sede straordinaria e ottenere che essa sia trattata dal giudice amministrativo.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità degli atti edilizi e paesaggistici, poiché la definizione in rito ha impedito ogni valutazione di merito. Anche l’istanza cautelare è stata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 172/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 173/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 174/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 1166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 1167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 lug 2026Parere n. 1168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →