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Parere

Parere n. 174/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Gela n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di sgombero dell'immobile di proprietà dell’Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta e della nota di diffida al rilascio dell'alloggio popolare prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dall’Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Gela di sgombero di un alloggio popolare e della previa diffida dell’Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, madre di tre figli minori e in condizioni di disagio abitativo, ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero e la diffida dell’IACP, sostenendo di avere occupato l’alloggio in buona fede sulla base di un comodato verbale con il precedente occupante. Ha dedotto l’incompetenza assoluta del Comune ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1035/1972 e della l.r. Siciliana n. 1/1992, il difetto di istruttoria e la mancata ponderazione delle esigenze del nucleo familiare e dei minori, nonché illogicità, contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il parere

Il Consiglio ha condiviso l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo, poiché la pretesa della ricorrente a conservare la disponibilità dell’immobile si contrappone a un ordine di rilascio diretto al recupero di un bene pubblico e non espressione di discrezionalità amministrativa. Secondo l’indirizzo delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le controversie relative al rilascio di alloggi occupati senza titolo appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano contestati la diffida e l’ordine di sgombero, suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.; la domanda cautelare è assorbita. È fatta salva la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dalla comunicazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia sull’opposizione al rilascio di un alloggio popolare occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché concerne il diritto soggettivo di resistere all’attività esecutiva e non l’esercizio di una potestà amministrativa discrezionale.

Petitum sostanziale

Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano la natura sostanziale della posizione giuridica dedotta e la causa petendi effettiva, non il petitum formale articolato nel ricorso.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Traslatio iudicii

La ricorrente può riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa

    Il ricorso straordinario non è ammissibile quando la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla comunicazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 18 d.P.R. n. 1035/1972

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza dell’ente proprietario e gestore del patrimonio abitativo in caso di occupazione senza titolo; il Consiglio non esamina nel merito tale censura, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è esaminata nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla solidarietà sociale e al diritto all’abitazione; la relativa censura non è esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati personali.

  • Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34502

    Ribadisce che le controversie sull’opposizione a provvedimenti di rilascio di alloggi occupati senza titolo appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano dedotti vizi di provvedimenti amministrativi disapplicabili dal giudice ordinario.

  • Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956

    Richiamata quale precedente sull’appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative al rilascio esecutivo di alloggi occupati senza titolo.

  • Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 621

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20761

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., 30 marzo 2022, n. 10244

    Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie con cui un occupante senza titolo contesta un ordine di rilascio di un alloggio pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’ordine costituisce attuazione vincolata dell’obbligo di recuperare il bene e non esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La contestazione di vizi propri della diffida e dell’ordine di sgombero non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa, poiché il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi rilevanti e accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio coattivo.
  • Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuato in base alla situazione giuridica dedotta e alla causa petendi effettiva, anziché al contenuto formale delle domande proposte.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria; resta salva la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali.

Ricorso straordinario contro lo sgombero di un alloggio popolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’occupante di un alloggio di proprietà dell’Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta contro l’ordinanza di sgombero del Comune di Gela e la previa diffida dell’IACP. La ricorrente ha rappresentato di essere madre di tre figli minori, di trovarsi in condizioni di disagio abitativo e di avere ricevuto l’alloggio in comodato verbale dal precedente occupante, ignorando che questi fosse privo di titolo.

Motivi dedotti

La ricorrente ha sostenuto:

  • l’incompetenza assoluta del Comune, ritenendo competente l’IACP ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1035/1972 e della l.r. Siciliana n. 1/1992;
  • il difetto di istruttoria e la mancata ponderazione delle esigenze del nucleo familiare e dei minori, con richiamo agli artt. 2 e 97 Cost.;
  • l’illogicità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché la violazione del legittimo affidamento, per avere l’amministrazione disposto lo sgombero pur prevedendo l’intervento dei servizi sociali.

Questione preliminare: il riparto di giurisdizione

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa. Il Consiglio ha condiviso tale eccezione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione e precedenti dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa.

La controversia non riguarda l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma il diritto della ricorrente di opporsi all’attività esecutiva diretta al rilascio di un bene pubblico occupato senza titolo. L’ordine di rilascio è considerato un atto vincolato, funzionale al recupero del bene, sicché la posizione fatta valere ha natura di diritto soggettivo.

Petitum sostanziale

Ai fini del riparto non rileva il petitum formale, cioè la richiesta di annullamento degli atti amministrativi, ma il petitum sostanziale, ricostruito sulla base dei fatti dedotti e del rapporto giuridico effettivamente controverso. Nel caso concreto, la pretesa alla conservazione della disponibilità dell’immobile si contrappone alla pretesa esecutiva dell’amministrazione e configura un diritto soggettivo, non un interesse legittimo.

Il giudice ordinario può conoscere della controversia e, se necessario, disapplicare la diffida e l’ordine di sgombero per verificare l’esistenza delle condizioni legali del rilascio forzato.

Decisione

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché la controversia non è devoluta alla giurisdizione amministrativa. La domanda cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Riproposizione davanti al giudice ordinario

Il parere precisa che la ricorrente può avvalersi della traslatio iudicii prevista dall’art. 11, comma 2, c.p.a. e riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Protezione dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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