Parere n. 1168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 12 agosto 2020 di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 12 agosto 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento è stato motivato mediante il richiamo a elementi riferiti al coniuge dell’istante, ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Sono stati dedotti tre motivi concernenti l’insufficienza della motivazione e dell’istruttoria e la mancata acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato prima della decisione sull’istanza. Il Ministero dell’interno ha sostenuto l’infondatezza delle censure, valorizzando l’ampia discrezionalità propria della concessione della cittadinanza e la natura riservata degli elementi informativi posti a fondamento del diniego. Dopo un precedente parere interlocutorio, con il quale erano state richieste informazioni specifiche sulla natura, riferibilità e rilevanza degli elementi ostativi, il Ministero ha trasmesso una nota riservata. La Sezione deve ora assicurare il contraddittorio sulla documentazione acquisita e verificare anche se il parere del Consiglio di Stato sia stato acquisito nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.
Il parere
Il parere non definisce nel merito il ricorso. La Sezione ritiene necessario, ai fini del contraddittorio, consentire al difensore della ricorrente di prendere visione della nota riservata trasmessa dal Ministero in risposta al precedente parere interlocutorio. A tal fine dispone la convocazione delle parti all’adunanza del 1° ottobre 2026 e assegna il termine di almeno venti giorni prima dell’adunanza per comunicare l’eventuale partecipazione. La Sezione dispone inoltre che il Ministero comunichi entro lo stesso termine se, con riferimento alla domanda di cittadinanza, sia stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, indicandone gli estremi oppure illustrando le ragioni della mancata richiesta. L’esame del ricorso è quindi sospeso in attesa degli adempimenti istruttori e della successiva decisione.
Osservazioni
Contraddittorio sulla nota ministeriale riservata
Il difensore della ricorrente deve essere posto in condizione di prendere visione della nota con cui il Ministero dell’interno ha fornito, in via riservata, le informazioni richieste dal precedente parere interlocutorio, così da garantire il pieno contraddittorio.
Acquisizione del parere del Consiglio di Stato nel procedimento di cittadinanza
Il Ministero dell’interno deve comunicare se il parere del Consiglio di Stato sia stato acquisito prima dell’adozione del diniego, indicandone gli estremi oppure illustrando le ragioni per cui non sarebbe stato richiesto.
Norme richiamate
È richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale la ricorrente ha richiesto la concessione della cittadinanza italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e del coniuge.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, in relazione all’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’amministrazione produce informazioni riservate in risposta a un’integrazione istruttoria disposta dalla Sezione, il contraddittorio impone di consentire al difensore del ricorrente di prenderne visione, secondo le modalità stabilite dalla Sezione.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su elementi informativi riferiti a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, l’amministrazione deve fornire alla sede consultiva informazioni sufficientemente specifiche sulla natura delle condotte, sulla loro riferibilità al soggetto interessato e sulla rilevanza concreta ai fini della sicurezza.
- La verifica della regolarità del procedimento di concessione della cittadinanza può comprendere l’accertamento dell’avvenuta acquisizione del parere del Consiglio di Stato, con indicazione degli estremi o delle ragioni della sua mancata richiesta, quando tale adempimento sia controverso.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina della Repubblica di -OMISSIS- contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento impugnato è il decreto del 12 agosto 2020, adottato dal Ministero dell’interno e riferito alla domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivazione del diniego
Il diniego è stato motivato sulla base di elementi emersi a carico del coniuge della richiedente, ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. La ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo tre motivi: insufficienza della motivazione, carenza dell’istruttoria e mancata acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato prima della decisione sull’istanza.
Difese dell’amministrazione
Il Ministero dell’interno ha sostenuto l’infondatezza delle censure, richiamando l’ampia discrezionalità che caratterizza la concessione della cittadinanza e la natura riservata dei documenti e degli elementi informativi posti a fondamento del diniego.
Precedente attività istruttoria
Con il parere n. 1454 del 22 dicembre 2025, la Sezione aveva disposto l’acquisizione di informazioni specifiche sulla natura e sulla concreta portata degli elementi ostativi, chiedendo chiarimenti:
- sulla natura delle condotte ritenute rilevanti;
- sulla loro specifica riferibilità al coniuge della ricorrente;
- sulla loro concreta rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica.
Il Ministero ha riscontrato la richiesta con una nota dell’11 marzo 2026, trasmessa in via riservata.
Garanzia del contraddittorio
La Sezione ritiene necessario consentire al difensore della ricorrente di prendere visione della nota ministeriale, in modo da garantire il contraddittorio sulle informazioni acquisite dopo il precedente parere interlocutorio. A questo fine dispone la convocazione delle parti all’adunanza del 1° ottobre 2026, invitandole a comunicare almeno venti giorni prima se intendano partecipare.
Ulteriore verifica sul parere del Consiglio di Stato
La Sezione dispone inoltre che il Ministero dell’interno comunichi, entro lo stesso termine, se nel procedimento di concessione della cittadinanza sia stato acquisito il parere del Consiglio di Stato. In caso positivo, dovranno essere indicati gli estremi del parere; in caso negativo, dovranno essere illustrate le ragioni della mancata richiesta.
Esito del parere
Il parere ha natura interlocutoria e istruttoria. La Sezione non decide ancora sui motivi di ricorso né sulla legittimità del diniego. Dispone gli adempimenti indicati e fissa l’affare per la decisione all’adunanza del 1° ottobre 2026.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ordina l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e il coniuge.
Come è indicizzato
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