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Parere

Parere n. 172/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

quanto al ricorso n. 138 del 2025: ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto dai signori Gaspare Ferro e Francesco Ferro, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Genco, avverso l’ordinanza del Comune di Salemi n. 21 del 5 febbraio 2025, di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi; quanto al ricorso n. 87 del 2026: Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Gaspare Ferro e Francesco Ferro, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Genco, contro il Comune di Salemi, per l’annullamento del provvedimento del predetto Comune prot. 0011217 del 21 gennaio 2025, di diniego sanatoria;

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorsi straordinari riuniti contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria e contro l’ordinanza di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie realizzate in difformità da una SCIA.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, da un lato, il diniego comunale di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativo alla copertura di un pergolato e alla realizzazione di due vani nell’area della tettoia e, dall’altro, l’ordinanza di demolizione e ripristino, limitatamente alle opere indicate ai punti 3 e 4. Essi hanno dedotto: violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione per il mancato accertamento in contraddittorio della distanza dal confine; erronea applicazione dell’art. 39 delle norme di attuazione del piano comprensoriale, sostenendo che la presenza di una striscia interposta inedificabile avrebbe dovuto neutralizzarsi nel calcolo della distanza; erronea qualificazione delle opere come costruzioni, prospettandone la natura precaria, pertinenziale o interrata; applicabilità dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 sulle tolleranze costruttive e dell’art. 34 sul regime delle parziali difformità. Le censure relative all’ordinanza di demolizione sono state formulate principalmente in via derivata rispetto ai vizi dedotti contro il diniego di sanatoria. Nel corso del procedimento sono state inoltre presentate ulteriori istanze di sanatoria, entrambe respinte dal Comune e non impugnate in sede straordinaria.

Il parere

Il Collegio ha previamente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha esaminato con priorità quello contro il diniego di sanatoria, quale atto presupposto rispetto all’ordinanza demolitoria. Entrambi i ricorsi sono stati ritenuti ricevibili. Il primo motivo è stato respinto perché il Comune ha svolto un’istruttoria effettiva, mediante sopralluogo alla presenza degli interessati e di un loro tecnico e mediante la valutazione degli elaborati progettuali, senza che sussista un obbligo generalizzato di effettuare misurazioni in contraddittorio. È stato inoltre ritenuto rispettato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché i ricorrenti erano stati posti in condizione di presentare osservazioni. Il Collegio ha rilevato che le osservazioni riguardavano soprattutto il criterio giuridico di calcolo della distanza, non l’esattezza della misurazione. Il secondo motivo è stato respinto perché il distacco minimo di 10 metri dal confine, previsto dallo strumento urbanistico, costituisce un parametro pubblicistico e oggettivo di conformazione dell’edificazione, distinto dalle regole civilistiche sulle distanze tra edifici. Non è quindi possibile neutralizzare una striscia interposta inedificabile sulla base di un criterio elaborato dalla giurisprudenza civile per la composizione dei rapporti tra privati. Il terzo motivo è stato respinto perché le opere accertate presentavano trasformazioni strutturali e funzionali rilevanti rispetto alla SCIA: la tettoia era stata chiusa e dotata di porte, finestra e spazi interni, mentre il pergolato era stato trasformato in una tettoia con copertura strutturata. In ogni caso, il difetto dei prescritti pareri e assensi delle autorità preposte alla tutela dei vincoli gravanti sull’area costituisce ragione autonoma e assorbente del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione. È stato inoltre ritenuto inconferente l’art. 34-bis, poiché la tolleranza del 2% riguarda difformità realizzate nell’esecuzione di un progetto assentito e non superfetazioni o manufatti non presenti nel progetto autorizzato. Il parere conclusivo è stato quindi di rigetto di entrambi i ricorsi riuniti.

Osservazioni

Primo motivo – Istruttoria e partecipazione procedimentale

Nei procedimenti edilizi avviati su istanza di parte, l’onere di allegare e provare i presupposti dell’accoglimento grava anzitutto sul richiedente. Non sussiste un obbligo generalizzato dell’amministrazione di effettuare misurazioni in contraddittorio quando disponga già di elementi tecnici congrui, quali il sopralluogo e gli elaborati progettuali. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è rispettato quando il privato sia stato posto in condizione di formulare osservazioni sui motivi ostativi.

Secondo motivo – Distacco dal confine e striscia interposta

Il distacco minimo dal confine stabilito dallo strumento urbanistico è un parametro pubblicistico, oggettivo e vincolante di conformazione dell’edificazione. Esso non può essere trasformato, mediante interpretazione ispirata a criteri civilistici, in una distanza variabile tra edifici né può essere neutralizzata una striscia interposta inedificabile sulla base di regole elaborate per i rapporti di vicinato.

Terzo motivo – Qualificazione delle opere e vincoli

La tettoia chiusa con porte, finestra e spazi interni e il pergolato trasformato in tettoia con copertura strutturata presentano trasformazioni strutturali e funzionali non meramente esecutive. In ogni caso, la mancanza dei prescritti pareri o assensi delle autorità preposte alla tutela dei vincoli gravanti sull’area costituisce ragione autonoma e assorbente per il diniego di sanatoria e per l’ingiunzione di demolizione.

Art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 – Tolleranze costruttive

La tolleranza del 2% opera per difformità realizzate durante l’esecuzione di un progetto regolarmente assentito e non è applicabile a superfetazioni o manufatti non presenti nel progetto autorizzato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971, art. 9

    Disciplina la trasmissione del rapporto dell’amministrazione e il termine per la proposizione del ricorso straordinario; il Collegio lo richiama anche per valutare la ricevibilità del ricorso n. 87/2026.

  • legge n. 241/1990, art. 6

    Attribuisce al responsabile del procedimento i compiti istruttori, ma non impone all’amministrazione di supplire in via generalizzata alle carenze probatorie del richiedente né di effettuare sempre misurazioni tecniche in contraddittorio.

  • legge n. 241/1990, art. 10-bis

    Il contraddittorio procedimentale risulta rispettato mediante la comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 36

    Disciplina il permesso di costruire in sanatoria richiesto dai ricorrenti; il diniego è stato ritenuto legittimo per il mancato rispetto del parametro urbanistico e, autonomamente, per l’assenza dei prescritti assensi relativi ai vincoli.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31

    È richiamato nell’ordinanza comunale quale fondamento della demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire; le censure contro l’ordinanza, anche per illegittimità derivata, sono state respinte.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 34

    I ricorrenti ne hanno invocato l’applicazione per sostenere la parziale difformità dal titolo, ma il parere conclusivo di rigetto non accoglie tale prospettazione.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 34-bis

    La tolleranza costruttiva del 2% riguarda difformità realizzate nel corso dell’esecuzione di un progetto regolarmente assentito e non si applica a superfetazioni o manufatti non previsti dal progetto.

  • art. 39 del decreto presidenziale n. 133/A del 29 novembre 1977

    Prevede, per la zona interessata, un distacco minimo dal confine di 10 metri, considerato dal Collegio parametro urbanistico pubblicistico, oggettivo e vincolante.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9

    È richiamato quale disposizione imperativa e inderogabile sulle distanze minime tra fabbricati, posta a tutela di esigenze collettive di igiene e sicurezza.

  • legge regionale n. 4/2003, art. 20

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la natura precaria e amovibile delle strutture, ma la prospettazione non incide sulla ragione autonoma fondata sulla mancanza dei pareri relativi ai vincoli.

  • d.lgs. n. 42/2004

    La mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e dei prescritti pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli costituisce ragione autonoma e assorbente del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione.

  • Cgars, sez. giur., 5 giugno 2023, n. 392

    «la legittimità dell’intervento edilizio deve essere valutata dall’amministrazione senza riguardo ai profili civilistici» e «soltanto davanti al giudice civile»

    Le questioni relative ai rapporti di vicinato e ai diritti soggettivi non condizionano la verifica amministrativa della conformità urbanistico-edilizia.

  • Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610

    «a superfetazioni o comunque a manufatti non presenti nel progetto autorizzato»

    Esclude l’applicazione della tolleranza costruttiva del 2% a manufatti non previsti dal progetto assentito.

Massime di principio

  • Nei procedimenti edilizi avviati su istanza di parte, il richiedente deve allegare e provare i presupposti fattuali e documentali necessari all’accoglimento; l’amministrazione non è tenuta a colmare generalizzate carenze probatorie dell’istante quando disponga di elementi tecnici congrui per decidere.
  • Il rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di accogliere le osservazioni del privato, ma richiede che il privato sia posto in condizione di interloquire sui motivi ostativi e che l’amministrazione valuti le deduzioni pertinenti alla decisione.
  • Il distacco dal confine previsto dallo strumento urbanistico è un parametro pubblicistico e oggettivo di conformazione dell’edificazione, distinto dalle regole civilistiche sulle distanze tra edifici; non può essere modificato mediante criteri di calcolo elaborati per regolare i rapporti di vicinato.
  • Nel procedimento di sanatoria edilizia, il difetto dei prescritti pareri o assensi delle autorità preposte alla tutela dei vincoli costituisce ragione autonoma e sufficiente per il diniego, anche quando siano controverse la qualificazione dell’opera e l’applicabilità della disciplina sulle distanze.
  • La tolleranza costruttiva del 2% prevista dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 riguarda difformità maturate nell’esecuzione di un progetto regolarmente assentito e non si applica a superfetazioni o manufatti non previsti dal titolo.

Ricorsi riuniti su sanatoria edilizia e demolizione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva per il ricorso straordinario, ha esaminato due ricorsi proposti da proprietari privati contro il Comune di Salemi. Il primo riguardava il diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; il secondo, proposto per motivi aggiunti, riguardava l’ordinanza di demolizione e ripristino, limitatamente alla tettoia e al pergolato. I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.

Premesse e svolgimento della vicenda

Nel 2015 i ricorrenti avevano presentato una SCIA per lavori di sistemazione esterna, comprendenti una tettoia e un pergolato. Nel 2024 il Comune ha effettuato un sopralluogo e ha accertato difformità rispetto alla SCIA. In particolare, la tettoia risultava chiusa e articolata in spazi interni destinati a deposito e servizio igienico; il pergolato risultava coperto con una struttura assimilabile a una tettoia.

L’immobile ricadeva in zona agricola E2 e in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici. Il Comune ha rilevato il mancato rispetto del distacco minimo di 10 metri dal confine previsto dall’art. 39 del decreto presidenziale n. 133/A del 1977 e ha respinto l’istanza di sanatoria. Successivamente ha adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino. Nel corso del procedimento sono state presentate ulteriori istanze di sanatoria, entrambe respinte e, secondo quanto riferito, non impugnate.

Ricevibilità e ordine di esame

Il Collegio ha ritenuto ricevibili entrambi i ricorsi, rilevando il rispetto dei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/1971. Ha inoltre stabilito di esaminare anzitutto il ricorso contro il diniego di sanatoria, quale atto presupposto rispetto all’ordinanza demolitoria, seguendo la successione logico-giuridica e cronologica degli atti impugnati.

Istruttoria e partecipazione procedimentale

La censura relativa alla violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 è stata respinta. Nei procedimenti edilizi su istanza di parte, l’onere di allegazione e prova dei presupposti dell’intervento grava anzitutto sul richiedente. L’amministrazione non deve supplire in via generalizzata alle carenze tecniche e documentali dell’istante.

Nel caso concreto il Comune aveva effettuato un sopralluogo alla presenza degli interessati e di un loro tecnico e aveva ricavato il dato metrico rilevante dagli elaborati progettuali. Non sussiste quindi un obbligo generalizzato di svolgere una nuova misurazione in contraddittorio ogni volta che l’amministrazione disponga già di elementi tecnici congrui. Anche il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato, poiché i ricorrenti avevano ricevuto il preavviso di diniego e avevano potuto presentare osservazioni.

Il Collegio ha inoltre osservato che le osservazioni non contestavano specificamente la misurazione della distanza, ma sostenevano una diversa modalità giuridica di calcolo, fondata sulla presenza di una striscia interposta inedificabile. Tale questione incideva sul parametro normativo applicabile e non sull’accertamento materiale della distanza.

Distacco dal confine e differenza rispetto alle distanze civilistiche

La prescrizione urbanistica che impone un distacco minimo di 10 metri dal confine è stata qualificata come regola pubblicistica e vincolante, posta a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’ordinato assetto del territorio. Essa si distingue dalle regole civilistiche sulle distanze tra costruzioni, dirette alla disciplina dei rapporti di vicinato.

Il Collegio ha quindi escluso che potesse applicarsi il criterio, richiamato dai ricorrenti sulla base della giurisprudenza civile, della neutralizzazione di una striscia interposta inedificabile e della ripartizione proporzionale del distacco tra i fondi effettivamente edificabili. Tale criterio, elaborato per comporre conflitti tra privati, non consente di derogare in via interpretativa al parametro urbanistico oggettivo del distacco dal confine.

Le questioni relative ai diritti soggettivi e ai rapporti di vicinato restano devolute al giudice civile e non condizionano la verifica amministrativa della conformità urbanistico-edilizia dell’opera.

Qualificazione delle opere e vincoli

Il Collegio ha rilevato che le opere effettivamente realizzate si discostavano in modo strutturale e funzionale dalla SCIA. La tettoia era stata integralmente chiusa, con due porte, una finestra e spazi interni; il pergolato era stato trasformato in una tettoia con copertura strutturata, pannelli coibentati e finitura con tegole canadesi.

I ricorrenti avevano sostenuto che le opere non fossero costruzioni soggette alle distanze, oppure che avessero natura precaria, pertinenziale o interrata. Il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire tali argomenti, perché l’area era sottoposta a plurimi vincoli e mancavano i prescritti pareri e assensi delle autorità competenti.

Il difetto di tali atti costituisce una ragione autonoma, assorbente e sufficiente per respingere la sanatoria e giustificare l’ordine di demolizione. In particolare, il parere paesaggistico nel procedimento di sanatoria è stato qualificato come obbligatorio e vincolante, nonché come presupposto imprescindibile della determinazione comunale conclusiva.

Tolleranze costruttive e parziali difformità

È stata respinta anche la prospettazione relativa all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. La tolleranza del 2% opera per difformità realizzate durante l’esecuzione di un progetto regolarmente assentito; non può invece essere applicata a superfetazioni o a manufatti non presenti nel progetto autorizzato.

La questione relativa all’eventuale applicazione dell’art. 34 sulle parziali difformità non ha inciso sull’esito, poiché la mancanza dei pareri relativi ai vincoli costituiva comunque una ragione autonoma sufficiente a fondare il diniego e la demolizione.

Esito

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che entrambi i ricorsi riuniti fossero respinti. Il rigetto riguarda sia il ricorso contro il diniego di sanatoria sia quello, proposto per motivi aggiunti, contro l’ordinanza di demolizione e ripristino.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDistanze, altezze e volumiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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