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Parere

Parere n. 173/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Emmecci s.r.l. e Acri s.r.l. in liquidazione, rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Serena Viola, contro l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, per l’annullamento della nota prot. n. 52340 del 23 novembre 2023 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo e voltura del decreto D.D.S. n. 888 del 22 luglio 2019.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota prot. n. 52340 del 23 novembre 2023, recante il rigetto della richiesta di rinnovo e voltura del decreto D.D.S. n. 888 del 22 luglio 2019 relativo all’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le società ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, della nota con cui il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti aveva rigettato la richiesta di rinnovo e voltura dell’autorizzazione relativa all’impianto di gestione dei rifiuti. Il ricorso deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché il travisamento dei fatti. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha revocato in via cautelativa la nota impugnata e ha avviato un nuovo procedimento per la rivalutazione dell’istanza. Le questioni sottoposte al Collegio riguardavano quindi la ricevibilità del ricorso, la definitività dell’atto impugnato, la permanenza dell’interesse alla decisione e la configurabilità della cessazione della materia del contendere.

Il parere

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché proposto entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Ha tuttavia rilevato che l’atto impugnato era, in origine, privo di definitività, essendo stato adottato dal dirigente del Servizio e non dal dirigente generale, con conseguente inammissibilità del ricorso sotto tale profilo. In ogni caso, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva revocato in via cautelativa l’atto impugnato e aperto un nuovo procedimento di rivalutazione. La revoca non ha determinato la piena, stabile e irretrattabile soddisfazione della pretesa sostanziale delle ricorrenti e quindi non ha comportato cessazione della materia del contendere, ma ha soltanto eliminato l’utilità attuale di una pronuncia demolitoria sull’atto originario. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Ricevibilità del ricorso

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto il 22 marzo 2024, entro il termine di 120 giorni dall’adozione dell’atto impugnato, previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Definitività dell’atto impugnato

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato era di per sé non definitivo, in quanto adottato dal dirigente di Servizio e non dal dirigente generale. Tale circostanza avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso.

Sopravvenuta revoca e nuovo procedimento

La revoca in via cautelativa della nota impugnata e l’apertura di un nuovo procedimento per la rivalutazione dell’istanza hanno fatto venir meno l’utilità attuale di una pronuncia di annullamento sull’atto originario.

Cessazione della materia del contendere

Non sussiste la cessazione della materia del contendere, perché la revoca cautelativa non ha attribuito alle ricorrenti il bene della vita richiesto in modo pieno, stabile e irretrattabile. La definizione della pretesa è stata rimessa al nuovo procedimento amministrativo.

Istanza cautelare

L’espressione del parere definitivo ha determinato l’assorbimento dell’esame della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di centoventi giorni

    Il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario è stato ritenuto rispettato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti quale parametro per denunciare il difetto di motivazione dell’atto impugnato; il Collegio non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 208 d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione costituisce la base normativa dell’autorizzazione amministrativa relativa all’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti, oggetto della richiesta di rinnovo e voltura.

Massime di principio

  • La revoca cautelativa dell’atto impugnato non determina la cessazione della materia del contendere quando non attribuisca integralmente, stabilmente e irretrattabilmente al ricorrente il bene della vita perseguito, ma comporti soltanto la riapertura o rinnovazione del procedimento.
  • La sopravvenienza di un nuovo procedimento amministrativo può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando renda non più utile la pronuncia di annullamento dell’atto originario, senza soddisfare integralmente la posizione sostanziale dedotta.
  • Nel ricorso straordinario, la mancanza di definitività dell’atto impugnato, perché adottato da un organo dirigenziale non competente a provvedere in via definitiva, comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La proposizione di un nuovo procedimento di rivalutazione non equivale al riconoscimento della pretesa sostanziale del ricorrente, poiché l’esito favorevole resta subordinato all’esercizio del potere amministrativo nel procedimento rinnovato.

Ricorso straordinario sul rigetto della richiesta di rinnovo e voltura di un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da due società contro il rigetto della richiesta di rinnovo e voltura di un decreto autorizzatorio relativo a un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Premesse e atto impugnato

Le ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 52340 del 23 novembre 2023 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’atto riguardava la richiesta di voltura del provvedimento di autorizzazione adottato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e il rinnovo del decreto D.D.S. n. 888 del 22 luglio 2019.

Il ricorso è stato notificato e depositato il 22 marzo 2024. Le censure riguardavano la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e il travisamento dei fatti.

Sviluppi del procedimento

Nel corso del giudizio, il Dipartimento ha trasmesso la documentazione e il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Successivamente, con nota dell’1 ottobre 2024, l’amministrazione ha revocato in via cautelativa la nota impugnata e ha avviato un nuovo procedimento per la rivalutazione dell’istanza di rinnovo e voltura.

Le ricorrenti hanno quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ritenendo realizzato l’interesse sostanziale sotteso al ricorso.

Ricevibilità e definitività dell’atto

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché proposto entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

È stata tuttavia rilevata la mancanza di definitività dell’atto impugnato. La nota era stata adottata dal dirigente di Servizio e non dal dirigente generale; secondo il Collegio, tale circostanza avrebbe reso il ricorso inammissibile, perché diretto contro un atto non definitivo.

Differenza tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità

Il Collegio ha distinto tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia integralmente soddisfatta in modo pieno, stabile e irretrattabile, con attribuzione del bene della vita perseguito.

L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando un fatto sopravvenuto renda non più utile una pronuncia di annullamento, senza determinare la piena soddisfazione della posizione sostanziale azionata.

Valutazione della revoca cautelativa

Nel caso esaminato, la revoca cautelativa dell’atto impugnato non ha attribuito alle società il rinnovo o la voltura dell’autorizzazione. Essa ha soltanto eliminato il precedente rigetto e ha aperto un nuovo procedimento di rivalutazione.

Per tale ragione, la revoca non ha prodotto una soddisfazione piena, stabile e irretrattabile della pretesa e non ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ha però fatto venir meno l’utilità attuale di una pronuncia demolitoria sull’atto originario.

Conclusioni

Il Collegio ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità è stata ritenuta assorbente rispetto alla questione della mancata definitività dell’atto e all’esame dei motivi di merito.

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita dall’espressione del parere definitivo. Il nuovo procedimento amministrativo resta quindi la sede nella quale dovrà essere rivalutata l’istanza di rinnovo e voltura.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenzaTutela cautelare

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