Parere n. 1166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro l’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate - Riscossione per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 6 novembre 2025 concernente il pagamento della somma di euro 4.959,48 dovuta alla gestione previdenziale dei commercianti a titolo di contributi, sanzioni e spese in relazione alla contribuzione fissa IVS - Invalidità vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi di imposta 2023 (quarta rata) e 2024 (prima, seconda e terza rata).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’avviso di addebito del 6 novembre 2025 per il pagamento di euro 4.959,48 a titolo di contributi, sanzioni e spese dovuti alla gestione previdenziale dei commercianti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’avviso di addebito INPS relativo alla contribuzione fissa IVS per il periodo d’imposta 2023, quarta rata, e per il periodo d’imposta 2024, prime tre rate. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’avviso avrebbe dovuto essere contestato mediante opposizione dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente ha inoltre chiesto l’audizione delle parti e il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, l’avviso di addebito INPS deve essere contestato mediante opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notificazione. È stata respinta la richiesta di audizione, non prevista dalla disciplina del ricorso straordinario, rilevando che il contraddittorio era stato comunque garantito mediante la trasmissione della relazione istruttoria e la possibilità di presentare controdeduzioni. È stata altresì esclusa la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., poiché la questione di giurisdizione non presenta difficoltà interpretative; il Consiglio di Stato ha lasciato impregiudicata anche la questione preliminare dell’ammissibilità di tale rinvio nella sede straordinaria. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove riproposta davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia relativa all’avviso di addebito INPS appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Audizione delle parti
La richiesta di audizione è respinta perché non prevista dalla disciplina applicabile al procedimento di decisione del ricorso straordinario. Il contraddittorio è stato ritenuto pienamente garantito dalla trasmissione della relazione istruttoria e dalla possibilità per la ricorrente di depositare controdeduzioni.
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è respinta poiché la questione di giurisdizione non presenta difficoltà interpretative di alcun genere. Resta impregiudicata l’ulteriore questione circa l’ammissibilità del rinvio nella sede del ricorso straordinario.
Riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa venga riproposta davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971
Richiamato quale base procedimentale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
opposizione entro quaranta giorni dalla relativa notifica al giudice del lavoro
La disposizione individua nell’opposizione al giudice del lavoro il rimedio per contestare l’avviso di addebito emesso dall’INPS.
art. 30, comma 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
Unitamente all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, conferma la devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie relative all’avviso di addebito INPS.
art. 363-bis c.p.c.
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione
Il rinvio pregiudiziale non è disposto perché la questione di giurisdizione non presenta difficoltà interpretative; resta non esaminata la questione dell’ammissibilità del rinvio nella sede straordinaria.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata
Utilizzato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
Massime di principio
- La contestazione dell’avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi previdenziali, sanzioni e spese deve essere proposta mediante opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro il termine previsto dalla legge, e non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se il ricorrente deduce questioni attinenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o prospetta la necessità di un rinvio pregiudiziale europeo: tali questioni devono essere sottoposte al giudice munito di giurisdizione.
- Nel procedimento di ricorso straordinario non è prevista, in via generale, l’audizione delle parti; il contraddittorio è soddisfatto quando la relazione istruttoria è trasmessa al ricorrente e questi può presentare controdeduzioni.
- Il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis c.p.c. non è giustificato quando la questione interpretativa sottoposta non presenta difficoltà interpretative di alcun genere.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un avviso di addebito INPS
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una privata contro l’INPS e l’Agenzia delle entrate - Riscossione per l’annullamento di un avviso di addebito relativo a contributi fissi IVS dovuti alla gestione previdenziale dei commercianti, oltre a sanzioni e spese, per complessivi euro 4.959,48.
Premesse e richieste processuali
Il ricorso è stato notificato l’11 febbraio 2026 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato. La ricorrente ha depositato più memorie e ha chiesto l’audizione delle parti. In una memoria dell’8 giugno 2026 ha inoltre domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella relazione istruttoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Audizione delle parti e contraddittorio
La Sezione ha respinto la richiesta di audizione, rilevando che tale adempimento non è previsto dalla disciplina applicabile al procedimento di decisione del ricorso straordinario. Il contraddittorio è stato comunque considerato pienamente garantito, poiché la relazione istruttoria è stata trasmessa alla ricorrente, che ha potuto presentare le proprie controdeduzioni.
La Sezione ha inoltre escluso la riunione con altro affare, relativo a un ricorso per revocazione e riguardante periodi d’imposta e rate differenti.
Giurisdizione e rimedio applicabile
Il Consiglio di Stato ha applicato il combinato disposto dell’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e dell’art. 30, comma 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
Da tali disposizioni deriva che l’avviso di addebito emesso dall’INPS deve essere contestato mediante opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro quaranta giorni dalla notificazione. La controversia non rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo e non può essere decisa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Rinvio pregiudiziale
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. è stata respinta. Secondo la Sezione, la questione di giurisdizione non presenta difficoltà interpretative di alcun genere.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la ricorrente potrà eventualmente sottoporre al giudice ordinario le contestazioni relative al contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e chiedere in quella sede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. È rimasta impregiudicata la questione preliminare dell’ammissibilità del rinvio ex art. 363-bis c.p.c. nel procedimento di ricorso straordinario.
Esito e salvezza degli effetti della domanda
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Sezione ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora la ricorrente la riproponga davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione. Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Oscuramento dei dati personali
Su richiesta dell’interessata, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificarla, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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