Cassazione Civile, Ordinanza n. 28191/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a due fratelli distinti avvisi di accertamento IRPEF per recuperare a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata nel 1999 mediante la lottizzazione e la vendita di un terreno edificabile proveniente dall'eredità paterna. I contribuenti avevano impugnato gli atti e la CTR Toscana, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva annullato gli avvisi ritenendo: che ai fini della plusvalenza dovessero considerarsi congiuntamente entrambe le vendite di terreni effettuate nello stesso anno, poiché costituenti un'unica operazione economica; e che, comunque, per i terreni acquisiti gratuitamente il valore normale andasse riferito alla data di approvazione del piano di lottizzazione, così ravvisando l'assenza di una significativa plusvalenza. L'Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 e 82 del TUIR previgente: con il primo motivo ha contestato la tesi della CTR secondo cui le due vendite dovessero essere valutate unitariamente, sostenendo che il presupposto impositivo va verificato autonomamente per ogni singola cessione; con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione delle norme sulla determinazione del valore normale dei terreni lottizzati, assumendo che la data di inizio della lottizzazione fosse stata correttamente individuata nell'approvazione del piano e che, quindi, il tempo trascorso fino alla vendita non fosse giuridicamente rilevante. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR si era correttamente attenuta al combinato disposto degli artt. 81 e 82 TUIR previgente nel determinare il valore normale del terreno acquisito a titolo gratuito con riferimento alla data di inizio della lottizzazione, coincidente con l'approvazione del piano da parte del Comune. Ha poi qualificato come apprezzamento di merito non sindacabile la valutazione della CTR sulla mancanza di prova di circostanze eccezionali idonee a generare una plusvalenza significativa nel brevissimo intervallo tra approvazione della lottizzazione e vendita. Esclusa l'infondatezza del secondo motivo, la Corte ha dichiarato superfluo esaminare il primo, richiamando il principio secondo cui, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alle censure, le doglianze sulle altre diventano inammissibili per difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel precedente giudizio di legittimità era stato evocato per censurare la motivazione della decisione d'appello secondo il regime allora vigente.
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
È stata richiamata la norma sulla riassunzione del processo dinanzi al giudice di rinvio.
art. 81 D.P.R. n. 917 del 1986
Per la Corte, nel regime previgente, soggiace a tassazione la plusvalenza realizzata mediante lottizzazione e successiva vendita di terreni; per i terreni acquisiti a titolo gratuito il riferimento al costo è il valore normale alla data di inizio della lottizzazione.
art. 82 D.P.R. n. 917 del 1986
Il costo dei terreni acquisiti gratuitamente va determinato con riguardo al valore normale al momento di inizio della lottizzazione; il presupposto impositivo si collega alla singola cessione, ma ciò non incide sull'errore imputato alla ricorrente in concreto.
art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come corrispondente alla disciplina attuale delle plusvalenze immobiliari.
art. 68 D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come corrispondente alla disciplina attuale di determinazione della plusvalenza e del costo dei terreni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione della disposizione sul raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
Norma di rinvio richiamata per affermare la disciplina speciale dell'Agenzia delle Entrate in tema di contributo unificato.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata per affermare la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel caso di plusvalenze da lottizzazione e successiva vendita di terreni acquisiti a titolo gratuito, il valore normale del bene deve essere riferito alla data di inizio della lottizzazione, identificabile con il provvedimento autorizzativo di approvazione del piano.
- La valutazione circa l'insussistenza di una plusvalenza significativa in ragione del breve lasso temporale tra l'inizio della lottizzazione e la vendita, in assenza di fatti eccezionali, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei ristretti confini consentiti.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse resiste al ricorso, le censure dirette alle altre diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.
- Il presupposto impositivo delle plusvalenze va collegato alla singola cessione, ma la corretta determinazione della base imponibile dipende dalla disciplina specifica del bene e dal suo momento di acquisizione, non da una lettura atomistica che ignori i criteri legali di valutazione del costo
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