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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28191/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a due fratelli distinti avvisi di accertamento IRPEF per recuperare a tassazione una plusvalenza ritenuta realizzata nel 1999 mediante la lottizzazione e la vendita di un terreno edificabile proveniente dall'eredità paterna. I contribuenti avevano impugnato gli atti e la CTR Toscana, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva annullato gli avvisi ritenendo: che ai fini della plusvalenza dovessero considerarsi congiuntamente entrambe le vendite di terreni effettuate nello stesso anno, poiché costituenti un'unica operazione economica; e che, comunque, per i terreni acquisiti gratuitamente il valore normale andasse riferito alla data di approvazione del piano di lottizzazione, così ravvisando l'assenza di una significativa plusvalenza. L'Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 e 82 del TUIR previgente: con il primo motivo ha contestato la tesi della CTR secondo cui le due vendite dovessero essere valutate unitariamente, sostenendo che il presupposto impositivo va verificato autonomamente per ogni singola cessione; con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione delle norme sulla determinazione del valore normale dei terreni lottizzati, assumendo che la data di inizio della lottizzazione fosse stata correttamente individuata nell'approvazione del piano e che, quindi, il tempo trascorso fino alla vendita non fosse giuridicamente rilevante. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR si era correttamente attenuta al combinato disposto degli artt. 81 e 82 TUIR previgente nel determinare il valore normale del terreno acquisito a titolo gratuito con riferimento alla data di inizio della lottizzazione, coincidente con l'approvazione del piano da parte del Comune. Ha poi qualificato come apprezzamento di merito non sindacabile la valutazione della CTR sulla mancanza di prova di circostanze eccezionali idonee a generare una plusvalenza significativa nel brevissimo intervallo tra approvazione della lottizzazione e vendita. Esclusa l'infondatezza del secondo motivo, la Corte ha dichiarato superfluo esaminare il primo, richiamando il principio secondo cui, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alle censure, le doglianze sulle altre diventano inammissibili per difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel caso di plusvalenze da lottizzazione e successiva vendita di terreni acquisiti a titolo gratuito, il valore normale del bene deve essere riferito alla data di inizio della lottizzazione, identificabile con il provvedimento autorizzativo di approvazione del piano.
  • La valutazione circa l'insussistenza di una plusvalenza significativa in ragione del breve lasso temporale tra l'inizio della lottizzazione e la vendita, in assenza di fatti eccezionali, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei ristretti confini consentiti.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse resiste al ricorso, le censure dirette alle altre diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.
  • Il presupposto impositivo delle plusvalenze va collegato alla singola cessione, ma la corretta determinazione della base imponibile dipende dalla disciplina specifica del bene e dal suo momento di acquisizione, non da una lettura atomistica che ignori i criteri legali di valutazione del costo

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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