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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Il giudizio trae origine da una fideiussione prestata da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di una società di cui era stato legale rappresentante. Il Tribunale aveva rigettato le domande dell’attore nei confronti dell’originaria banca creditrice; la Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1956, 2697, 2727 e 2739 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto sapere del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, anche in ragione del preteso 'blocco' della linea di credito e del successivo fallimento della società; con il secondo ha denunciato error in procedendo, violazione degli artt. 61, 115, 183, comma 7, 191, 245 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare addebiti illegittimi sul conto della società garantita, inclusi interessi capitalizzati e oltre soglia. La resistente, cessionaria del credito, ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che il ricorrente non avesse specificamente dimostrato la decisività del fatto storico asseritamente omesso e che la censura mirasse in realtà a sovvertire un apprezzamento di merito della Corte territoriale, la quale aveva già esaminato il successivo fallimento della società ma lo aveva reputato non idoneo a provare la conoscenza, da parte della banca, del peggioramento rilevante ai sensi dell’art. 1956 c.c.; inoltre, il dedotto 'blocco' della linea di credito non era stato adeguatamente correlato, nei precedenti gradi, a un concreto deterioramento della situazione patrimoniale della debitrice. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava su una ratio autonoma non efficacemente censurata, ossia la genericità delle allegazioni difensive poste a base della richiesta di consulenza tecnica; ha inoltre ricordato che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e che, in presenza di rationes decidendi autonome, il mancato attacco anche di una sola di esse rende inammissibili le doglianze ulteriori. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, in applicazione della disciplina del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche al pagamento di somme aggiuntive in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre agli importi dovuti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La clausola tutela il fideiussore quando la banca, conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, concede nuovo credito rendendo notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; nel caso concreto la Corte ha escluso che tale conoscenza fosse stata provata o adeguatamente allegata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento delle censure, specie quanto alla dimostrazione della conoscenza bancaria del peggioramento patrimoniale e della fondatezza delle contestazioni sugli addebiti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il tema delle presunzioni; la Corte ha ribadito che il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico la decisività degli indizi dedotti.

  • art. 2739 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni, senza che la censura superasse il vaglio di specificità richiesto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse presente e articolata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per il difetto di motivazione, ma non ritenuto violato alla luce della motivazione resa dalla Corte territoriale.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni difensive.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul diniego di CTU e sulla gestione istruttoria della causa.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nomina del consulente tecnico d’ufficio, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale/istruttoria, senza che la censura superasse il difetto di specificità individuato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte applica il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e richiama la disciplina della decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ne dispone l’applicazione in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta, qualificando la condotta processuale come ipotesi di abuso del processo e responsabilità aggravata.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per l’immediata applicabilità delle disposizioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l’adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e soprattutto la sua concreta decisività.
  • La censura che miri a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio all’apprezzamento di merito del giudice di appello è inammissibile in cassazione, specie quando il giudice territoriale abbia già esaminato il fatto dedotto e lo abbia ritenuto non decisivo.
  • In materia di art. 1956 c.c., il fideiussore deve allegare e provare in modo specifico che la banca abbia concesso nuovo credito pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
  • La mera deduzione di un successivo fallimento del debitore principale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la conoscenza bancaria del peggioramento patrimoniale rilevante ai fini dell’art. 1956 c.c.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il suo diniego va censurato solo se la motivazione sia mancante o illogica e, comunque, a fronte di allegazioni specifiche e non generiche.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le doglianze che attaccano le altre, per difetto di interesse.
  • La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può legittimare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale espressione tipica di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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