Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 316.000 euro fondato su fatture relative a somministrazioni di energia elettrica presso uffici della Prefettura di Reggio Calabria, assumendo di essere cessionaria di crediti originariamente riferibili a fornitori del servizio. Il Ministero aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non provata l’esistenza del credito ceduto, anche per mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione, per l’assenza di prova del periodo di efficacia del rapporto e della sua riconducibilità all’amministrazione ingiunta. La Corte d’appello aveva confermato integralmente la decisione e aveva rigettato anche l’istanza di rimessione in termini per produrre documenti. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 101 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse respinto la rimessione in termini su una questione sollevata senza contraddittorio; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato negli effetti del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione di merito non si fondava su una nullità del contratto per difetto di forma in sé, ma sulla mancata produzione delle prove documentali necessarie a dimostrare i fatti costitutivi del credito; inoltre la richiesta di rimessione in termini era stata formulata senza allegare i presupposti della decadenza non imputabile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come vizio motivazionale, in realtà denunciava una violazione dell’art. 115 c.p.c.; in ogni caso era ostativo il regime della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., non essendo state indicate dal ricorrente ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’amministrazione resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La censura sulla rimessione in termini è stata ritenuta non pertinente, perché la decisione non riguardava una questione decisa senza contraddittorio, ma la mancata prova dei fatti costitutivi del credito.
La deduzione del principio di non contestazione non può essere fatta valere come omesso esame di fatto storico; se si lamenta la violazione della norma processuale occorre denunciare il relativo error in procedendo e la nullità conseguente.
La violazione o falsa applicazione di legge processuale va dedotta in modo coerente con il vizio effettivamente prospettato.
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non la violazione di norme processuali o valutazioni giuridiche.
Il fatto storico omesso deve essere correlato a un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato.
In presenza di "doppia conforme" è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Per denunciare un error in procedendo occorre un chiaro riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio processuale.
L’amministrazione resistente si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
La disciplina sulla doppia conforme si applica ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012 rilevante per il regime dell’art. 348-ter c.p.c.
È richiamata in relazione all’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito rigetta la domanda per mancata prova dei fatti costitutivi del credito, non è sufficiente dolersi in cassazione di una pretesa decisione su una questione di diritto non previamente sottoposta al contraddittorio: occorre confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La rimessione in termini può essere utilmente invocata solo se la parte allega e prova la decadenza per causa non imputabile; in difetto di tale allegazione, il rigetto dell’istanza è corretto.
- Il principio di non contestazione non integra di per sé un "fatto storico" ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; se si ritiene violato l’art. 115 c.p.c., la censura va qualificata come error in procedendo, con puntuale deduzione della nullità conseguente.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando si verta in ipotesi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente incardinata nel vizio di motivazione, sostanzialmente deduca soltanto una violazione di legge senza individuare il corretto paradigma processuale del vizio lamentato.
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