Cassazione Civile, Ordinanza n. 28548/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto destinatario di cartella esattoriale, intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessi per il recupero di un credito relativo a spese di giustizia penali, ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. chiedendo anche la sospensione degli atti. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione qualificandola come opposizione esecutiva; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività, ritenendo che, trattandosi di opposizione esecutiva, non si applicasse la sospensione feriale dei termini e che l'appello fosse quindi soggetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 742/1969, sostenendo che la controversia non fosse una vera opposizione esecutiva, ma un'azione di accertamento negativo del credito, con conseguente applicabilità della sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, applicando l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che, una volta qualificata dal giudice di primo grado la domanda come opposizione esecutiva, opera il principio di apparenza: il regime delle impugnazioni e il computo dei termini si determinano in base a tale qualificazione, non in base alla diversa prospettazione della parte. Di conseguenza, la sospensione feriale non era applicabile e l'appello, notificato oltre il termine di sei mesi, era tardivo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun gruppo di controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La disciplina della sospensione feriale è esclusa per il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Concorre a delimitare i casi di non applicazione della sospensione feriale dei termini.
L'impugnazione della sentenza di primo grado doveva essere proposta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione, non operando la sospensione feriale.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e non vi sono elementi per mutarla.
Norma richiamata quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado.
Norma richiamata quale base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive; tale esclusione opera per l'intero processo di opposizione all'esecuzione, in ogni sua fase e anche in cassazione.
- Il regime delle impugnazioni e il computo dei termini devono essere individuati secondo la qualificazione dell'azione data dal giudice a quo, in applicazione del principio di apparenza, e non sulla base della diversa qualificazione sostenuta dalla parte.
- Quando la sentenza di primo grado qualifica la domanda come opposizione esecutiva, l'impugnazione va proposta nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., senza aggiunta della sospensione feriale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarlo.
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