Sentenza del 16/10/2019 n. 26169 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2012, contestando la qualificazione dei terreni come edificabili in ragione dei vincoli idrogeologici e chiedendo l'annullamento delle sanzioni per omessa comunicazione comunale della natura edificabile, prevista dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 31, comma 20. In Cassazione ha inoltre sostenuto che il vincolo fosse stato effettivamente rimosso solo dopo l'aggiornamento comunale del marzo 2012 e che l'omessa comunicazione avesse determinato un errore incolpevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e confermato la decisione della CTR. Ha stabilito che i vincoli idrogeologici non eliminano, ai fini ICI, la natura edificabile dell'area, ma incidono soltanto sulla determinazione del suo valore venale e quindi sulla base imponibile. L'efficacia del Piano di Bacino e delle relative variazioni non dipende dal successivo recepimento nelle tavole comunali. La mancata comunicazione della fabbricabilità non esclude né l'obbligo tributario né l'applicazione di sanzioni e interessi, non essendo stata provata la buona fede del contribuente. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune le spese di lite, liquidate in 4.500 euro oltre accessori, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b)
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune
La natura edificabile rilevante ai fini ICI sussiste quando l'area è inserita nello strumento urbanistico con destinazione edificatoria. I vincoli pubblicistici possono ridurre il valore di mercato, ma non eliminano necessariamente l'edificabilità tributaria.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione
La base imponibile delle aree edificabili deve essere determinata considerando il valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposta, tenendo conto anche dei vincoli che incidono concretamente sul valore economico.
Legge n. 289 del 2002, articolo 31, comma 20
i comuni quando attribuiscono natura di area fabbricabile ai terreni ne devono dare comunicazione al proprietario
La comunicazione costituisce un adempimento informativo del Comune, ma non è condizione per la produzione degli effetti tributari della destinazione edificatoria e la sua omissione non esclude automaticamente sanzioni e interessi.
Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi
È sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale comunale; non occorrono né l'approvazione regionale né l'adozione di piani attuativi per far sorgere l'obbligo ICI.
Legge n. 212 del 2000, articolo 10, comma 2
non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi quando il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa
L'esclusione di sanzioni e interessi richiede, tra l'altro, un comportamento conforme a buona fede e l'esistenza di un nesso diretto tra l'omissione dell'amministrazione e l'errore del contribuente. Nel caso concreto tali presupposti non sono stati riconosciuti.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6
È stato richiamato dal contribuente a sostegno dell'assenza di colpevolezza, ma la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione comunale determinasse, nel caso concreto, un errore inevitabile o una situazione idonea a escludere le sanzioni.
Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13
Richiamato in relazione alla disciplina dell'IMU e ai criteri di determinazione del valore delle aree edificabili, confermando la rilevanza del valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, e articolo 132 c.p.c., n. 4
Le censure relative alla motivazione sono state respinte perché il giudice di merito aveva comunque adottato una soluzione giuridicamente corretta; l'eventuale insufficienza della motivazione su una questione di diritto non comporta necessariamente la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini ICI e, in linea generale, delle imposte immobiliari, l'inserimento di un terreno in uno strumento urbanistico comunale come area edificabile può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo tributario, anche se mancano piani attuativi o approvazioni successive.
- I vincoli idrogeologici, paesaggistici o analoghi non escludono automaticamente la natura edificabile del terreno: normalmente incidono sulla concreta utilizzabilità e riducono il valore venale, con possibile diminuzione della base imponibile.
- Per stabilire la decorrenza e gli effetti dei vincoli occorre considerare gli atti dell'autorità competente, come i piani di bacino, che possono essere vincolanti indipendentemente dal successivo recepimento formale negli strumenti urbanistici comunali.
- L'omessa comunicazione della natura edificabile da parte del Comune non elimina di per sé l'obbligo di dichiarazione e di pagamento, né comporta automaticamente l'annullamento delle sanzioni.
- Per ottenere la disapplicazione di sanzioni e interessi occorre dimostrare un errore inevitabile, la buona fede del contribuente e un rapporto diretto tra l'omissione o l'errore dell'amministrazione e il mancato adempimento.
- In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame generale dei fatti o della valutazione delle prove: la censura deve riguardare una concreta violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato.
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