Sentenza del 16/10/2019 n. 862 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di tassazione dei prodotti energetici e, in particolare, sull'esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell'elettricità prodotta. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma - Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell'elettricità prodotta - Assenza, durante un periodo transitorio autorizzato, di un'imposta interna sul consumo finale di elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per produrre elettricità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente gestiva un impianto di cogenerazione e utilizzava gas naturale per produrre calore ed elettricità. Tra il 1° gennaio 2004 e il 1° aprile 2008 tale gas era stato assoggettato all’imposta interna francese sul consumo di gas naturale (TICGN). La società chiedeva il rimborso della quota d’imposta relativa al gas utilizzato per produrre elettricità, invocando l’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi sostenevano invece che la tassazione del gas fosse giustificata dall’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, relativo alla possibilità di esentare l’elettricità prodotta dai piccoli produttori purché fossero tassati i prodotti energetici utilizzati per produrla.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, non poteva essere applicato dalla Francia durante il periodo transitorio concesso fino al 1° gennaio 2009, poiché in quel periodo lo Stato non aveva ancora istituito il sistema armonizzato di tassazione dell’elettricità al quale la deroga si riferiva. La disposizione sui piccoli produttori costituisce infatti solo una modalità alternativa di applicazione di un sistema di tassazione dell’elettricità già istituito e non può giustificare autonomamente la tassazione dei prodotti energetici impiegati per produrla. L’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), restava quindi applicabile anche durante il periodo transitorio, salvo le deroghe espressamente previste dalla direttiva. La Corte non ha esaminato la seconda questione, ritenendola assorbita dalla risposta alla prima; le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
"Gli Stati membri esentano dalla tassazione [...] i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità".
L’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità è obbligatoria e incondizionata, salvo le deroghe espressamente previste dalla direttiva, tra cui la tassazione per motivi di politica ambientale e il regime speciale per i piccoli produttori.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase
"Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità".
La disposizione consente agli Stati membri di sostituire la tassazione dell’elettricità prodotta con la tassazione dei prodotti energetici impiegati, ma opera soltanto come modalità del sistema armonizzato di tassazione dell’elettricità già istituito.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 18, paragrafo 10, secondo comma
"La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1º gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva".
Il periodo transitorio riguardava esclusivamente l’adeguamento del sistema francese di tassazione dell’elettricità e non sospendeva l’applicazione delle norme sull’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrla. Le deroghe transitorie devono essere interpretate restrittivamente.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
"Gli Stati membri possono applicare [...] esenzioni o riduzioni [...] ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia".
Prevede una facoltà di esenzione o riduzione per la cogenerazione, ma non esclude l’applicazione dell’esenzione obbligatoria dell’articolo 14 ai prodotti energetici utilizzati specificamente per la produzione di elettricità.
Codice doganale francese, articolo 266 quinquies
Costituiva la base nazionale per l’imposizione del gas naturale fornito all’utilizzatore finale e, nel periodo controverso, aveva determinato l’assoggettamento alla TICGN del gas utilizzato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando una normativa europea prevede un’esenzione obbligatoria, uno Stato membro non può disapplicarla invocando una deroga facoltativa se non ricorrono esattamente i presupposti stabiliti dalla normativa.
- La deroga per i piccoli produttori, che consente di tassare il combustibile invece dell’elettricità prodotta, presuppone l’esistenza di un sistema nazionale di tassazione dell’elettricità dal quale derogare; non può essere utilizzata in via autonoma durante un periodo in cui tale sistema non è stato istituito.
- Un periodo transitorio concesso a uno Stato membro deve essere interpretato restrittivamente e non si estende automaticamente a settori o obblighi diversi da quelli espressamente indicati.
- Nel settore della produzione elettrica occorre evitare la doppia imposizione: normalmente si tassa l’elettricità a valle e si esentano i prodotti energetici impiegati per produrla.
- Nella cogenerazione, il combustibile può rientrare contemporaneamente nelle disposizioni sulla produzione di elettricità e in quelle sulla produzione combinata di calore ed energia; la quota utilizzata per produrre elettricità beneficia dell’esenzione obbligatoria, salvo una deroga espressa e validamente applicabile.
- Per valutare la legittimità di un’imposta nazionale occorre verificare separatamente la normativa europea applicabile ratione temporis, l’effettiva istituzione del sistema impositivo nazionale e la presenza di una deroga espressa.
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