Sentenza del 16/10/2019 n. 189 - Corte di Giustizia UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava due accertamenti IVA relativi agli esercizi 2010 e 2011, con cui l'amministrazione aveva negato la detrazione dell'IVA, ritenendo che la società sapesse o avrebbe dovuto sapere che le operazioni con i propri fornitori erano inserite in una frode IVA. L'amministrazione si era basata su constatazioni e qualificazioni giuridiche emerse da controlli fiscali e procedimenti penali o amministrativi riguardanti i fornitori, ai quali la ricorrente non aveva partecipato. La società lamentava la violazione dei diritti della difesa, del diritto di accesso al fascicolo, del principio della parità delle armi e del diritto a un processo equo, poiché aveva ricevuto soltanto estratti o sintesi degli elementi utilizzati contro di essa e il giudice nazionale non sembrava poter verificare la legittimità delle prove raccolte nei procedimenti connessi.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non vieta, in linea di principio, che l'amministrazione finanziaria utilizzi e consideri vincolanti le constatazioni definitive effettuate nei confronti dei fornitori, anche se il destinatario delle fatture non era parte di quei procedimenti. Tuttavia, ciò è ammissibile solo se l'amministrazione comunica al contribuente tutti gli elementi di prova sui quali intende fondarsi, gli consente di contestare effettivamente le constatazioni e le qualificazioni giuridiche, gli garantisce durante il procedimento l'accesso agli elementi rilevanti, inclusi quelli potenzialmente favorevoli, salvo restrizioni proporzionate giustificate da interessi generali, e assicura che il giudice possa controllare la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo delle prove e delle conclusioni determinanti. La trasmissione di sole sintesi selezionate unilateralmente dall'amministrazione non è sufficiente. Se il giudice non può effettuare tale controllo, le prove non devono essere ammesse e la decisione fondata su di esse deve essere annullata, se rimane priva di fondamento. La Corte ha quindi fornito un'interpretazione favorevole alle garanzie procedurali della ricorrente, rimettendo al giudice nazionale la decisione finale sulla controversia e sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 167
Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.
Il diritto alla detrazione nasce al momento in cui l'IVA detraibile diventa esigibile ed è un elemento strutturale del sistema comune dell'IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto (...) di detrarre (...) l'IVA dovuta o assolta (...) per i beni (...) e i servizi (...) resi da un altro soggetto passivo.
La detrazione è un diritto fondamentale, esercitabile quando gli acquisti sono destinati a operazioni imponibili, salvo che sia dimostrato il coinvolgimento consapevole o colposo in una frode IVA.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.
Il contribuente deve disporre di un ricorso effettivo, della parità delle armi e della possibilità di discutere in contraddittorio le prove decisive, comprese quelle provenienti da procedimenti riguardanti terzi.
Principio generale dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa
I destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione.
Prima dell'adozione di una decisione sfavorevole, l'amministrazione deve comunicare gli elementi rilevanti, ascoltare il contribuente, esaminare realmente le sue osservazioni e motivare adeguatamente la decisione.
Legge ungherese generale sui tributi n. XCII del 2003, articolo 1, paragrafo 3a
L'amministrazione finanziaria non può qualificare un medesimo rapporto giuridico (...) in modo diverso per ciascun soggetto passivo.
La norma può perseguire certezza del diritto e coerenza tra contribuenti, ma non può essere applicata in modo da esonerare l'amministrazione dalla prova nel procedimento contro il contribuente né comprimere i suoi diritti di difesa.
Legge ungherese generale sui tributi n. XCII del 2003, articolo 100, paragrafo 4
Il soggetto passivo riceve una comunicazione dettagliata relativa alla parte che lo riguarda del verbale e della decisione pertinenti, e dei dati e delle prove raccolte.
La comunicazione deve consentire una contestazione effettiva; una selezione unilaterale o una mera sintesi degli elementi probatori non soddisfa le garanzie dell'Unione.
Massime di principio
- Il diniego della detrazione IVA è un'eccezione: l'amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- Le conclusioni definitive adottate nei confronti di un fornitore possono essere utilizzate nel procedimento contro il cliente, ma non possono automaticamente produrre effetti vincolanti contro quest'ultimo senza una possibilità autonoma di contestazione.
- Il contribuente deve poter conoscere, prima della decisione, le prove decisive utilizzate dall'amministrazione e anche gli elementi potenzialmente favorevoli alla propria difesa.
- La tutela della riservatezza, dei dati personali o delle indagini può giustificare limitazioni all'accesso, ma le restrizioni devono essere specifiche, necessarie e proporzionate; deve essere valutato anche l'accesso parziale o anonimizzato.
- Il giudice che esamina il ricorso deve poter verificare la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo delle prove provenienti da procedimenti riguardanti terzi e la correttezza delle constatazioni decisive.
- Se il contribuente non ha avuto accesso effettivo alle prove e il giudice non può controllarle, tali prove devono essere escluse e l'accertamento può essere annullato quando, senza di esse, non rimane una motivazione sufficiente.
- La certezza del diritto e l'esigenza di coerenza dell'amministrazione non possono prevalere in modo sproporzionato sui diritti della difesa e sul contraddittorio.
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