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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 153 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di autotutela relativo a due avvisi di accertamento doganale e ai conseguenti atti sanzionatori. La controversia riguardava il mancato riconoscimento della preferenza daziaria per merci di origine indiana, documentate mediante certificati Form A emessi alcuni giorni dopo la spedizione, ma privi nella casella 4 della dicitura "issued retrospectively" o "Délivré a posteriori". La società sosteneva che l'irregolarità fosse meramente formale, che l'origine indiana e l'autenticità dei certificati non fossero contestate e che l'Ufficio avrebbe dovuto attivare la cooperazione amministrativa con le autorità indiane. L'Agenzia eccepiva invece l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che il diniego di autotutela fosse stato utilizzato per contestare atti ormai definitivi, e sosteneva che la dicitura fosse obbligatoria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto impugnabile il diniego di autotutela perché l'Amministrazione non si era limitata a un rifiuto formale, ma aveva riesaminato ampiamente i fatti e il diritto, integrando la motivazione degli atti originari: si trattava quindi di una conferma propria, sostitutiva dei precedenti atti. Nel merito, il Collegio ha qualificato l'omessa dicitura sui certificati Form A come irregolarità formale, in assenza di contestazioni sull'origine, autenticità o contenuto sostanziale della documentazione. L'Ufficio avrebbe dovuto applicare la disciplina sul rilascio a posteriori e attivare la cooperazione amministrativa prevista dal regolamento doganale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela.

    Il giudice ha ritenuto impugnabile il diniego poiché qualificabile come conferma propria, cioè come nuovo atto adottato dopo un effettivo riesame della situazione.

  • Art. 12, comma 2, L. 448/2001

    Attribuisce al giudice tributario tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie.

    La giurisdizione tributaria comprende anche le controversie sugli atti di esercizio dell'autotutela tributaria.

  • Art. 2-quater D.L. 564/1994, convertito dalla L. 656/1994

    Disciplina i poteri di annullamento d'ufficio e revoca dell'Amministrazione finanziaria.

    L'autotutela è esercitata nell'interesse pubblico e non costituisce un rimedio sostitutivo dei termini e degli ordinari strumenti di impugnazione.

  • D.M. 37/1997, artt. 2 e 3

    L'art. 3 accorda priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e a quelle con rischio di vasto contenzioso.

    L'autotutela è discrezionale e deve essere valutata in relazione a un interesse pubblico, non al solo interesse individuale del contribuente.

  • Art. 4 L. 2248/1865, allegato E

    Richiamato per delimitare i poteri del giudice rispetto alla discrezionalità amministrativa.

    Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali né adottare direttamente l'atto di autotutela.

  • Art. 97-terdecies Regolamento CEE 2454/1993

    I certificati Form A rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura "issued retrospectively" o "Délivré a posteriori".

    La disciplina consente il rilascio del certificato dopo l'esportazione, ma prevede una specifica indicazione formale. Nel caso concreto, tuttavia, l'omissione è stata ritenuta un errore formale non decisivo, poiché non erano contestate l'origine e l'autenticità della merce e dei documenti.

  • Art. 97-vicies Regolamento CEE 2454/1993

    Prevede la richiesta di controllo a posteriori alle autorità pubbliche del Paese beneficiario.

    Quando sussistono dubbi o irregolarità documentali, l'autorità doganale deve valutare l'attivazione della cooperazione amministrativa per verificare l'origine, anziché negare automaticamente il beneficio.

  • Art. 7 L. 212/2000

    Invocato dalla società in relazione ai termini e alle garanzie difensive.

    La società ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, ma la decisione si è fondata principalmente sulla qualificazione del diniego come conferma propria e sulla natura formale dell'irregolarità dei certificati.

  • Art. 53 Costituzione

    Richiamato quale principio costituzionale di capacità contributiva.

    È stato utilizzato per sostenere che non dovrebbe diventare intangibile una pretesa impositiva illegittima solo perché non impugnata tempestivamente, soprattutto quando l'Amministrazione procede a un effettivo riesame.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela è normalmente impugnabile solo per contestare l'illegittimità del rifiuto e non per riaprire il merito di un atto ormai definitivo.
  • Se, però, l'Amministrazione riesamina concretamente fatti e motivi, svolge una nuova istruttoria e integra o modifica la motivazione originaria, il diniego può essere qualificato come conferma propria e diventare autonomamente impugnabile.
  • In materia doganale, un'irregolarità formale della prova dell'origine non dovrebbe comportare automaticamente la perdita della preferenza daziaria quando l'origine, l'autenticità e i dati sostanziali della merce non sono contestati.
  • Prima di negare un beneficio per difetti documentali, l'autorità deve valutare se sia possibile sanare l'irregolarità o verificare i dati tramite la cooperazione amministrativa con le autorità del Paese esportatore.
  • L'autotutela non sostituisce i normali termini di impugnazione: il contribuente deve contestare tempestivamente gli atti impositivi, salvo che emergano fatti sopravvenuti o che il successivo provvedimento costituisca un nuovo atto sostanzialmente rinnovato.
  • Il giudice può controllare la legittimità dell'esercizio dell'autotutela, ma non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni propriamente discrezionali.

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