Sentenza del 16/10/2019 n. 860 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'esenzione dall'IVA in materia di servizi postali comunitari. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera a) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Servizi pubblici postali - Direttiva 97/67/CE - Fornitore del servizio postale universale - Operatore privato che fornisce un servizio di notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, titolari di licenze nazionali per la distribuzione della corrispondenza, effettuavano notifiche formali di atti giudiziari e amministrativi. Le autorità fiscali tedesche avevano negato l'esenzione IVA, ritenendo che tali notifiche non rientrassero nel servizio postale universale e che l'esenzione nazionale fosse applicabile soltanto alle operazioni della Deutsche Post AG. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se tali operatori privati potessero essere qualificati come fornitori del servizio universale e se le relative prestazioni fossero esenti ai sensi della direttiva IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli operatori privati titolari di una licenza nazionale, obbligati dalla legge a effettuare notifiche formali di atti giudiziari o amministrativi, devono essere considerati fornitori del servizio universale, almeno per la parte di servizio relativa a tali notifiche. Le prestazioni sono effettuate nell'interesse generale, soggette a obblighi normativi, svolte a condizioni non negoziate individualmente e, secondo la verifica spettante al giudice nazionale, a prezzi accessibili e sull'intero territorio. Di conseguenza, esse rientrano nell'esenzione IVA prevista per i servizi pubblici postali. La qualificazione divergente del diritto nazionale o l'eventuale mancata comunicazione dell'operatore alla Commissione non possono impedire l'applicazione dell'esenzione europea. La decisione finale sulle controversie e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 132, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni.
L'esenzione IVA si applica non soltanto agli operatori pubblici, ma anche agli operatori privati che assicurano, in tutto o in parte, il servizio postale universale. La nozione di servizi pubblici postali è autonoma rispetto alle qualificazioni del diritto nazionale.
Articolo 2, punto 13, direttiva 97/67/CE
Fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all'interno di uno Stato membro.
Un operatore privato può essere fornitore del servizio universale quando è soggetto a obblighi specifici imposti dalla legge e fornisce una parte del servizio universale.
Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 7, direttiva 97/67/CE
Il servizio universale corrisponde a un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
L'elenco delle prestazioni minime del servizio universale è aperto, come dimostra il termine almeno. Possono quindi rientrarvi anche servizi ulteriori, quali la notifica formale di atti, se soggetti a obblighi di servizio pubblico, accessibili e destinati a soddisfare esigenze essenziali della collettività.
Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 97/67/CE
Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale.
Uno Stato membro può affidare a diversi operatori differenti componenti del servizio universale o diverse aree territoriali; non è necessario che ogni singolo operatore fornisca l'intero servizio universale.
Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione [...] e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono disciplinare le modalità applicative dell'esenzione, ma non possono modificarne il contenuto sostanziale né escludere operazioni che rientrano nell'esenzione secondo il diritto dell'Unione.
Articoli 33 e 34 della legge tedesca sui servizi postali
Un licenziatario che fornisce servizi di distribuzione di corrispondenza è tenuto a procedere alla notifica formale di atti [...] ed è investito di pubblici poteri.
L'obbligo legale di effettuare notifiche, la remunerazione regolata e l'attribuzione di prerogative pubblicistiche costituiscono elementi rilevanti per qualificare l'attività come componente del servizio universale.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per i servizi postali di interesse pubblico può spettare anche a un operatore privato, se questo è sottoposto a obblighi legali specifici e assicura una parte del servizio universale.
- Per stabilire se un servizio rientra nell'esenzione occorre guardare alle sue caratteristiche effettive: obbligatorietà, accessibilità, copertura territoriale, prezzi regolati e finalità di interesse generale; non è decisiva la denominazione attribuita dal diritto nazionale.
- L'elenco dei servizi del servizio universale non è necessariamente esaustivo: prestazioni ulteriori possono rientrarvi se sono funzionalmente collegate alle esigenze essenziali della collettività.
- Le prestazioni negoziate individualmente per soddisfare esigenze specifiche di singoli operatori economici, invece, tendono a essere escluse dall'esenzione.
- La mancata designazione formale o comunicazione dell'operatore alla Commissione non può, da sola, impedire l'esenzione quando l'attività svolta presenta sostanzialmente i requisiti del servizio universale.
- In casi analoghi è necessario verificare concretamente la normativa nazionale, la licenza dell'operatore, l'esistenza di obblighi di servizio pubblico, le condizioni tariffarie e la disponibilità del servizio sul territorio.
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