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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05410/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, da parte di un Comune, di un'area di circa 10.550 mq sulla quale erano state realizzate una scuola media statale e opere accessorie. Il Comune aveva agito per ottenere l'accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno per usucapione o comunque per irreversibile trasformazione conseguente all'occupazione e all'esecuzione dell'opera pubblica. Le Amministrazioni statali si opponevano, sostenendo la natura demaniale dell'area e la sua non usucapibilità, e proponevano in via riconvenzionale domanda di rilascio, demolizione delle opere e risarcimento danni. In appello la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di usucapione e sulla riconvenzionale di rilascio, ma ha confermato il risarcimento del danno patrimoniale per occupazione illegittima, ritenendo che il Comune non avesse provato l'interversione della detenzione in possesso utile all'usucapione e che il danno fosse desumibile in via presuntiva dalla perdita di disponibilità economica dell'area. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver posseduto l'area uti dominus fin dal 1966, di averla trasformata irreversibilmente e di non essere mero detentore; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'esistenza e la prova del danno, negando che fosse in re ipsa e sostenendo il disinteresse delle Amministrazioni per il bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sul punto dell'usucapione: quando la disponibilità del bene da parte della pubblica amministrazione origini da un valido titolo amministrativo, la situazione iniziale è di detenzione e, per usucapire, occorre allegare e provare un mutamento della detenzione in possesso mediante atti oppositivi specificamente rivolti contro il proprietario; la mera protrazione dell'occupazione, la trasformazione del bene e il compimento di attività coerenti con l'opera pubblica non bastano, soprattutto se l'occupazione iniziale era stata autorizzata per la realizzazione della scuola. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, perché la censura mirava in realtà a rivalutare il materiale istruttorio. Sul danno, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva desunto, con motivazione congrua e conforme ai principi delle Sezioni Unite, un danno-conseguenza da occupazione illegittima sulla base della natura e dell'ubicazione dell'area, della sua destinazione e della presunta redditività del bene; il ricorrente non aveva offerto elementi concreti per superare tale presunzione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per distinguere tra possesso e mera detenzione del bene.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    Per il mutamento della detenzione in possesso occorrono atti incompatibili con il titolo di detenzione e oppositivi verso il proprietario; il solo protrarsi dell'uso del bene non basta.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede un possesso utile, pacifico e continuato per il tempo di legge, non integrato da una mera detenzione non intervertita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere di allegazione e prova in tema di usucapione e di danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale criterio di risarcibilità del danno conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, nell'ambito della quantificazione del pregiudizio da occupazione illegittima.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana per occupazione illegittima.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la disciplina del risarcimento del danno in materia extracontrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che non è deducibile un mero dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato solo in via incidentale quanto alla possibile preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 56-bis D.L. n. 69/2013

    Richiamato per il trasferimento dell'area al Comune che ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio e sulla domanda di acquisto originaria.

  • art. 4 D.P.R. n. 327/2001

    Invocato dalle amministrazioni resistenti per sostenere che i beni demaniali non sono espropriabili né usucapibili fino a sdemanializzazione; la decisione finale non si fonda su tale norma, ma sulla diversa qualificazione del bene e sulla mancata interversione del possesso.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione acquisisce la disponibilità di un immobile in forza di un valido provvedimento amministrativo finalizzato all'espropriazione o all'occupazione d'urgenza, la situazione iniziale è di detenzione e non di possesso; per usucapire è necessario provare un'interversione del possesso ex art. 1141, comma 2, c.c. mediante atti oppositivi chiari e riconoscibili dal proprietario.
  • La mera protrazione dell'occupazione, la trasformazione del bene o il compimento di atti compatibili con l'opera pubblica non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'interversione della detenzione in possesso utile all'usucapione.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • In tema di occupazione illegittima di beni pubblici o comunque di proprietà altrui, il danno non va considerato automaticamente in re ipsa: esso può essere desunto presuntivamente come danno-conseguenza, ma la presunzione deve fondarsi sulle caratteristiche concrete del bene, sulla sua ubicazione e sulla sua potenziale redditività, restando a carico dell'occupante la prova contraria.
  • La mancata allegazione di elementi concreti idonei a superare la presunzione di normale redditività del bene consente la conferma del risarcimento del danno patrimoniale da occupazione senza titolo.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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