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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45964/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del GIP di La Spezia che ha dichiarato estinto per oblazione il reato (artt. 17 e 38 TULPS) relativo all'omessa denuncia del trasferimento del luogo di custodia del fucile regolarmente detenuto, denunciando la violazione della normativa sulla confisca prevista dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si contesta che il giudice, pur avendo estinto il reato per oblazione, abbia omesso di pronunciare la confisca obbligatoria dell'arma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla confisca del fucile e ha disposto la confisca dell'arma. La Corte ha motivato l'ordine con richiamo alla natura obbligatoria della confisca prevista dall'art. 6 l. 152/1975, alla giurisprudenza di legittimità e alla sentenza della Corte costituzionale n. 5/2023; ha inoltre ritenuto che, dato l'accertamento già compiuto (decreto penale di condanna revocato per oblazione senza elementi difensivi idonei a provarne l'insussistenza), non sussistessero ragioni per escludere la confisca. La mancanza di sequestro materiale dell'arma non ha ostato alla pronuncia ablativa.

Norme richiamate

  • legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6

    "il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi"

    Stabilisce l'obbligatorietà della confisca per i reati concernenti le armi anche se non vi sia una condanna, salvo le eccezioni previste; applicata dalla Corte per ritenere dovuta la confisca anche in caso di estinzione per oblazione quando non sia dimostrata l'insussistenza del reato o l'estraneità dell'arma.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 6 l.152/1975 come base dell'istituto della confisca; il primo capoverso è applicato ai reati sulle armi.

  • TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), artt. 17 e 38

    Norme in relazione alle quali è stato contestato il reato (omessa denuncia/trasferimento del luogo di custodia dell'arma).

  • codice di procedura penale, art. 620 comma 1 lett. l)

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando è stato rilevato un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per disporre la confisca senza rinvio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 5/2023

    Ha precisato che l'art. 6 l.152/1975 è compatibile con la Costituzione purché sia consentito all'imputato di provare l'insussistenza del reato o la sua non ascrivibilità; non ha escluso l'applicazione della confisca in caso di estinzione per oblazione quando la sussistenza del reato e la responsabilità siano accertate.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 33982/2016; Sez. 1, n. 6919/2022; Sez. 1, n. 16321/2022; Sez. 1, n. 13326/2024)

    "La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo"

    Confermano l'orientamento secondo cui la confisca è in linea di principio obbligatoria nei reati sulle armi anche se il reato si estingue per oblazione; riconoscono però la possibilità per l'imputato di provare l'insussistenza del reato e autorizzano la Cassazione a disporre la confisca senza rinvio se i presupposti risultano dagli atti.

Massime di principio

  • Nei reati concernenti armi l'obbligo di confisca previsto dall'art. 6 l. 152/1975 rimane applicabile anche se il reato si estingue per oblazione, salvo che sia accertata l'assenza del reato o l'estraneità dell'arma a carico dell'imputato.
  • La presenza di un decreto penale di condanna o altro accertamento giudiziale favorevole alla sussistenza del fatto rafforza la legittimità della confisca se la difesa non produce elementi idonei a dimostrare l'insussistenza del reato.
  • La mancanza di sequestro materiale dell'arma non impedisce la pronuncia di confisca: i provvedimenti ablativi sono autonomi e possono essere adottati anche successivamente.
  • La Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre la confisca quando dagli atti emerge in modo chiaro e in contraddittorio con la difesa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, evitando ulteriori accertamenti in sede di merito.
  • In procedura di oblazione o di richiesta di proscioglimento l'imputato conserva la possibilità di provare l'insussistenza del reato o la propria non responsabilità; senza elementi probatori in tal senso, il giudice può ritenere dovuta la confisca.

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