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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03650/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente pubblico, assolto con sentenza della Corte dei conti in un giudizio di responsabilità contabile, aveva chiesto che l'amministrazione di appartenenza fosse condannata a rimborsargli le spese legali sostenute per il patrocinio. In primo grado era stata accolta la domanda di pagamento del difensore e la domanda di garanzia del dipendente nei confronti del Comune. In appello, però, la domanda di garanzia era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto necessari, ai fini del rimborso ex art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996, sia il definitivo proscioglimento sia la prova dell'effettiva anticipazione delle spese da parte del dipendente al legale; inoltre aveva rilevato l'assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, in sintesi: falsa applicazione di varie norme, tra cui l'art. 1720 c.c., l'art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996, l'art. 18 D.L. 67/1997 e gli artt. 91, 92, 106, 269 e 112 c.p.c.; omessa pronuncia sull'ammissibilità della domanda di garanzia e sull'accertamento della congruità del compenso; erronea esclusione del diritto al rimborso, sostenendo che esso discendesse dalla sola assoluzione nel giudizio contabile e che la Corte d'appello avesse deciso ultra petita valorizzando il mancato pagamento al difensore non dedotto dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione documentale del certificato di passaggio in giudicato della sentenza contabile perché estranea ai limiti dell'art. 372 c.p.c.; ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi per cumulo eterogeneo di censure ex art. 360 c.p.c., per uso improprio del vizio motivazionale oltre i limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e per mancato rispetto degli oneri di specificazione del fatto storico omesso. In più, ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi autonoma: assenza di prova del giudicato del proscioglimento e assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle spese legali. Il ricorso era rivolto, di fatto, solo contro la seconda ratio, sicché restava comunque intatta l'altra ragione decisiva della decisione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità al Comune, mentre le spese del controricorso adesivo dell'altro intimato sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996

    "In caso di definitivo proscioglimento... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza"

    la Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha inteso la norma come fonte di un rimborso solo ex post, subordinato sia al definitivo proscioglimento sia alla prova dell'effettivo sostenimento/anticipazione delle spese da parte dell'interessato

  • art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20

    richiamato come parametro per il definitivo proscioglimento nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile

  • art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000

    ritenuto inapplicabile ai giudizi di responsabilità contabile, essendo riferito ai soli giudizi di responsabilità civile o penale

  • art. 372 c.p.c.

    non consente la produzione in cassazione di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e il ricorso non può trasformare la cassazione in un terzo grado di merito

  • art. 366 c.p.c.

    richiede chiarezza e sinteticità espositiva; la loro violazione compromette l'intelligibilità dei motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo riguardare mere questioni o argomentazioni

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impongono l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento/processo in cui è stato discusso e della sua decisività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    invocati per la regolazione delle spese, ma senza incidere sulla ratio decisoria di inammissibilità

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato come norma sulla chiamata in causa del terzo

  • art. 269 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel censurare la gestione probatoria della causa

  • art. 1720 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno di un preteso diritto al rimborso delle spese del mandatario

  • art. 2031 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di rimborso

  • art. 18 D.L. 67/1997

    richiamato dal ricorrente come ulteriore base normativa del diritto al rimborso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee riconducibili ai diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. quando il ricorrente non distingua con chiarezza i singoli vizi denunciati.
  • Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo nei ristretti casi di omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per contestare la valutazione delle prove, l'insufficienza della motivazione o mere argomentazioni difensive.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un nuovo giudizio di merito: restano riservate al giudice di merito l'interpretazione delle prove, la loro attendibilità e la selezione degli elementi ritenuti decisivi.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve investire utilmente tutte le rationes, altrimenti difetta l'interesse all'impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione la produzione documentale è ammessa nei soli limiti rigorosi dell'art. 372 c.p.c., non potendo essere introdotti documenti estranei ai profili di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso.
  • La domanda di rimborso delle spese legali del dipendente assolto in un giudizio di responsabilità contabile richiede, oltre al definitivo proscioglimento, la prova del presupposto fattuale richiesto dalla disciplina applicabile, cioè l'effettivo sostenimento delle spese da parte dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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