Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale con cui l'INPS aveva chiesto a una società la restituzione di somme trattenute per la fruizione indebita di sgravi contributivi connessi all'assunzione di lavoratori nel periodo 1995-1997. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva ritenuto: interrotta la prescrizione decennale per effetto di un avviso bonario notificato nel 2005; non provato dalla società l'incremento occupazionale derivante dai contratti di formazione e lavoro; stipulati i contratti in violazione dei requisiti di legge (età, titolo di studio, stato di disoccupazione); non dimostrato il reddito della società nei tre anni precedenti la richiesta di restituzione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di norme interne e comunitarie in materia di sgravi, sostenendo che, ai fini della compatibilità con la disciplina europea, sarebbe bastata la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro e non anche la prova dell'aumento occupazionale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'azione di recupero dovesse soggiacere alla prescrizione breve e non a quella decennale, in analogia con il recupero dei contributi previdenziali non versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui l'azione di recupero di aiuti di Stato illegittimamente percepiti è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica della decisione della Commissione europea allo Stato membro, momento in cui l'aiuto diviene qualificabile come illegittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata usata come norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché in realtà mirava alla rivalutazione dei fatti.
art. 3, D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863
norma richiamata dal ricorrente in tema di sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro.
art. 9, D.L. 29/3/1991, n. 108, convertito in L. 1/6/1991, n. 169
richiamata dal ricorrente quale disciplina degli sgravi contributivi contestati.
richiamata dal ricorrente in collegamento alla disciplina degli sgravi contributivi.
art. 16, D.L. 16/05/1994, convertito in L. 19/7/1994, n. 451
richiamata dal ricorrente in tema di incentivi e sgravi contributivi.
Decisione della Commissione europea 11/5/1999, n. 2000/128/CE
richiamata come fonte europea relativa alla compatibilità degli aiuti di Stato e al recupero degli aiuti illegittimi.
artt. 87 e 88 Trattato CE
richiamati dal ricorrente come parametri europei sulla disciplina degli aiuti di Stato.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione breve nell'azione di recupero.
la Corte lo applica come termine ordinario di prescrizione per l'azione di recupero degli aiuti di Stato illegittimamente corrisposti.
art. 12, comma 2, disp. att. c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, mira soltanto a una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie già operate dal giudice di merito.
- In materia di recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti, trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non una prescrizione breve di matrice previdenziale o analoga.
- La prescrizione dell'azione di recupero degli aiuti di Stato non decorre dalla fruizione materiale del beneficio, ma dalla notifica della decisione della Commissione europea allo Stato membro, poiché solo da quel momento l'aiuto assume qualificazione di illegittimità.
- Non vi è contrasto con il principio di affidamento del beneficiario quando il recupero avvenga dopo la dichiarazione di incompatibilità dell'aiuto, poiché da quel momento il soggetto non può più confidare legittimamente nella stabilità del vantaggio ricevuto.
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