Cassazione Civile, Ordinanza n. 11705/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un debitore avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a una cartella per crediti contributivi. Il tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, ritenendo prescritto il credito e annullando la comunicazione limitatamente alla cartella oggetto di causa; la corte d’appello aveva confermato, osservando che la cartella non era stata opposta e che, alla data dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9 maggio 2006, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso. L’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 e sostenendo che: la cartella era stata notificata il 1 febbraio 2006 e non opposta; l’inutile decorso del termine per impugnarla rendeva irretrattabile il credito contributivo; la prescrizione, decorrente dalla notifica della cartella, era stata interrotta dall’insinuazione al passivo del 9 maggio 2006 e poi sospesa fino alla chiusura del fallimento il 30 dicembre 2011; infine, era stata ulteriormente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3 novembre 2014, sicché il credito non era prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo, perché la cartella notificata il 1 febbraio 2006, non opposta, aveva reso il credito irretrattabile; da tale notifica decorreva il nuovo termine prescrizionale, interrotto dall’istanza di insinuazione al passivo del 9 maggio 2006, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale del 30 dicembre 2011, e poi interrotto ulteriormente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3 novembre 2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, che dovrà riesaminare il merito applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Per i crediti contributivi si applica la prescrizione quinquennale; nel caso concreto la Corte chiarisce che il giudice di merito ha errato nel ritenerla maturata, perché la decorrenza del nuovo termine va valutata dalla notifica della cartella non opposta e dagli atti interruttivi e sospensivi successivi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
Cass. sez. un. n. 23397/2016
L’inutile decorso del termine per opporre la cartella non impugnata produce l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo.
Cass. n. 17412/2016
L’istanza di insinuazione al passivo fallimentare interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.
Massime di principio
- In materia di crediti contributivi, la cartella di pagamento non opposta nel termine rende irretrattabile la pretesa iscritta e segna il momento dal quale va calcolato il successivo regime prescrizionale.
- L’istanza di insinuazione al passivo fallimentare interrompe la prescrizione del credito azionato e tale effetto permane fino alla chiusura della procedura concorsuale.
- Dopo la chiusura della procedura concorsuale, la prescrizione può essere nuovamente interrotta da atti successivi idonei, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
- Nel valutare la prescrizione di un credito contributivo già cristallizzato in cartella non opposta, il giudice deve considerare congiuntamente decorrenza del nuovo termine, atti interruttivi e periodi di sospensione derivanti dalla procedura fallimentare.
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