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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03243/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; dopo la notifica del prospetto di sintesi, aveva richiesto un estratto di ruolo, aveva impugnato il prospetto stesso e cinque cartelle esattoriali richiamate nell'estratto, deducendo anche di non aver ricevuto notifica di altri atti. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica delle cartelle; in appello l'Agenzia sosteneva che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata senza indicare specificamente le cartelle, valesse come ricognizione del debito e precludesse l'azione, oltre a contestare la ricostruzione della CTR sulla possibilità di scegliere successivamente quali cartelle definire. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo che la CTR avesse erroneamente interpretato la disciplina della definizione agevolata e trascurato le difese dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile ab origine, perché il prospetto di sintesi e l'estratto di ruolo non erano atti autonomamente impugnabili e, quanto all'estratto di ruolo, mancava la dimostrazione di uno specifico interesse ad agire secondo i limiti introdotti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. I motivi dell'Agenzia sono stati sostanzialmente superati dall'accoglimento della questione preliminare sull'ammissibilità dell'azione del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità per asserito difetto di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di ricorso per la dedotta nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di ricorso per la dedotta violazione e falsa applicazione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    È la disciplina invocata dall'Agenzia e discussa con riguardo alla definizione agevolata dei carichi pendenti e alla portata della dichiarazione di adesione.

  • art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ne afferma l'applicabilità al processo pendente e ribadisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo in specifici casi e previa dimostrazione di uno specifico pregiudizio.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnabilità.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio che consente la diretta impugnazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è considerata tassativa ma interpretata estensivamente solo per atti che portino a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria; il prospetto di sintesi non vi rientra.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte esclude l'interesse ad agire contro il prospetto di sintesi e contro l'estratto di ruolo, in assenza di un concreto pregiudizio allegato e dimostrato.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    È la norma applicata per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria e, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale può essere esercitata contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo in senso proprio, salvo le specifiche ipotesi legali di diretta impugnazione.
  • Il prospetto di sintesi relativo alla definizione agevolata dei carichi ha funzione meramente informativa e riassuntiva e non integra, di per sé, una pretesa tributaria autonoma suscettibile di impugnazione.
  • Dopo l'intervento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, la diretta impugnazione della cartella invalidamente notificata conosciuta tramite estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla norma e a condizione che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio.
  • L'interesse ad agire in materia tributaria è condizione dell'azione che può essere influenzata anche da norme sopravvenute fino alla decisione; se manca la prova del pregiudizio richiesto dalla legge, il ricorso è inammissibile.
  • L'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è tassativa ma va letta in modo estensivo solo in presenza di atti che comunichino una concreta e definita pretesa fiscale, non per meri documenti interni o informativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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