Cassazione Civile, Ordinanza n. 03243/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; dopo la notifica del prospetto di sintesi, aveva richiesto un estratto di ruolo, aveva impugnato il prospetto stesso e cinque cartelle esattoriali richiamate nell'estratto, deducendo anche di non aver ricevuto notifica di altri atti. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica delle cartelle; in appello l'Agenzia sosteneva che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata senza indicare specificamente le cartelle, valesse come ricognizione del debito e precludesse l'azione, oltre a contestare la ricostruzione della CTR sulla possibilità di scegliere successivamente quali cartelle definire. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo che la CTR avesse erroneamente interpretato la disciplina della definizione agevolata e trascurato le difese dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile ab origine, perché il prospetto di sintesi e l'estratto di ruolo non erano atti autonomamente impugnabili e, quanto all'estratto di ruolo, mancava la dimostrazione di uno specifico interesse ad agire secondo i limiti introdotti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. I motivi dell'Agenzia sono stati sostanzialmente superati dall'accoglimento della questione preliminare sull'ammissibilità dell'azione del contribuente.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di nullità per asserito difetto di motivazione della sentenza di merito.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro di ricorso per la dedotta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso per la dedotta violazione e falsa applicazione della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È la disciplina invocata dall'Agenzia e discussa con riguardo alla definizione agevolata dei carichi pendenti e alla portata della dichiarazione di adesione.
art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ne afferma l'applicabilità al processo pendente e ribadisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo in specifici casi e previa dimostrazione di uno specifico pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
È richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnabilità.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio che consente la diretta impugnazione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è considerata tassativa ma interpretata estensivamente solo per atti che portino a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria; il prospetto di sintesi non vi rientra.
La Corte esclude l'interesse ad agire contro il prospetto di sintesi e contro l'estratto di ruolo, in assenza di un concreto pregiudizio allegato e dimostrato.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È la norma applicata per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria e, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale può essere esercitata contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo in senso proprio, salvo le specifiche ipotesi legali di diretta impugnazione.
- Il prospetto di sintesi relativo alla definizione agevolata dei carichi ha funzione meramente informativa e riassuntiva e non integra, di per sé, una pretesa tributaria autonoma suscettibile di impugnazione.
- Dopo l'intervento dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, la diretta impugnazione della cartella invalidamente notificata conosciuta tramite estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla norma e a condizione che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio.
- L'interesse ad agire in materia tributaria è condizione dell'azione che può essere influenzata anche da norme sopravvenute fino alla decisione; se manca la prova del pregiudizio richiesto dalla legge, il ricorso è inammissibile.
- L'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è tassativa ma va letta in modo estensivo solo in presenza di atti che comunichino una concreta e definita pretesa fiscale, non per meri documenti interni o informativi.
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