Cassazione Civile, Ordinanza n. 30626/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta, dopo accertamento tecnico preventivo, per ottenere l'eliminazione di un allaccio alla condotta fognaria asseritamente abusivo, la realizzazione di opere di messa in sicurezza e consolidamento dell'immobile, la rimozione di immissioni dannose e il risarcimento dei danni derivanti da modifiche dello stato dei luoghi. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere su una sola domanda, ordinato la cessazione di immissioni di fumo e rigettato il resto; la corte d'appello aveva confermato. L'attore aveva quindi proposto revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo un errore revocatorio: la corte avrebbe erroneamente interpretato la domanda come rivolta contro tutti i convenuti e come fondata solo su norme codicistiche, ritenendo nuova la deduzione basata sull'art. 137 del d.lgs. 152/2006. Con il primo motivo del ricorso per cassazione denunciava nullità della sentenza e violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avesse scambiato un errore percettivo con una mera attività interpretativa. Con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese del giudizio di revocazione ex art. 91 c.p.c., assumendo che, se la revocazione fosse stata accolta, anche la statuizione sulle spese sarebbe dovuta cadere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudizio di revocazione fosse stato dichiarato inammissibile correttamente, perché la doglianza del ricorrente non integrava un errore revocatorio ma contestava l'interpretazione della domanda e dunque un apprezzamento di merito. Ha aggiunto che la censura sulle spese era un non motivo, poiché mirava a contestare la regolazione delle spese solo in funzione dell'esito auspicato del ricorso e non rispetto alla decisione effettivamente resa. Il ricorso per cassazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la causa
l'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione di un fatto risultante in modo indiscutibile dagli atti, non quando si censura l'interpretazione della domanda o un giudizio di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
le censure che investono l'interpretazione della domanda possono essere veicolate solo nei limiti del vizio denunciato, ma non trasformano un errore di giudizio in errore revocatorio
art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006
evocato dal ricorrente come norma asseritamente applicabile, ma la Corte osserva che era intervenuta dopo l'introduzione del giudizio e che comunque la sua deduzione era stata ritenuta nuova
richiamati dal ricorrente come base codicistica della domanda di distacco/allaccio
la Corte rileva che le deduzioni sulla legittimità dell'allaccio erano state introdotte oltre le preclusioni istruttorie e assertive
la mancata proposizione di controricorso impedisce la valida partecipazione alla fase di legittimità e rende inammissibile la memoria del non costituito
le spese seguono la soccombenza; la censura che le contesta solo perché dipendenti da un diverso esito auspicato è inammissibile
richiamati per affermare l'esigenza di ragionevole durata e di evitare formalità superflue nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, consistente nell'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con il loro tenore; non ricorre quando il giudice di merito abbia semplicemente interpretato la domanda o valutato la rilevanza giuridica delle allegazioni.
- L'interpretazione della domanda deve privilegiare il contenuto sostanziale dell'azione, desumibile dalla situazione dedotta e dallo scopo pratico perseguito, non la sola formulazione letterale.
- Un errore nella lettura o nella qualificazione della domanda non si traduce automaticamente in errore revocatorio: può al più integrare un vizio di nullità processuale, un error in judicando o un vizio motivazionale, nei limiti rispettivi dell'art. 360 c.p.c.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile quando non investe la statuizione resa in concreto, ma soltanto l'assetto delle spese che discenderebbe dall'accoglimento dell'impugnazione prospettato dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità, la morte del difensore non impedisce necessariamente la decisione quando non sia giustificato un rinvio e la trattazione possa comunque essere definita nel rispetto della ragionevole durata del processo.
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