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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società di capitali e notificato a un soggetto indicato dall’Ufficio come amministratore di fatto della società, pur non essendo egli il rappresentante legale formale. La C.t.p. aveva accolto il ricorso del contribuente e la C.t.r. aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che, pacificamente, il destinatario della notifica non rivestisse la qualità di legale rappresentante e che quindi non potesse essere destinatario dell’atto impositivo rivolto alla società. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo motivazione apparente della sentenza di appello: secondo la ricorrente, la C.t.r. si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado, senza spiegare perché la notifica all’amministratore di fatto fosse illegittima; inoltre, l’Ufficio sosteneva che la notifica all’amministratore di fatto fosse necessaria e legittima, soprattutto in contesti di società a ristretta base e con amministratore formale mera testa di legno. L’Agenzia aggiungeva anche il tema della possibile responsabilità dell’amministratore di fatto, ma la Corte rileva che tale questione non era stata in concreto devoluta alla C.t.r. e che, per far valere l’omessa pronuncia, sarebbe stato necessario articolare uno specifico vizio ex art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della C.t.r. non era affatto apparente, perché rendeva chiara la ratio decidendi: l’avviso di accertamento, essendo rivolto alla società di capitali, doveva essere notificato al suo rappresentante legale o ad altro soggetto legittimato dalla disciplina della notificazione agli enti, non già all’amministratore di fatto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’amministratore di fatto è privo di legittimazione a ricevere la notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Quanto al diverso tema della responsabilità dell’amministratore di fatto, la Corte ha osservato che esso non era stato effettivamente deciso dalla C.t.r.; pertanto, non poteva essere censurato con un motivo di omessa motivazione, ma semmai con una specifica doglianza di omessa pronuncia, peraltro non correttamente proposta e adeguatamente autosufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza possono essere fatti valere come error in procedendo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile al punto da non consentire di riconoscere la giustificazione del decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia va dedotta come vizio autonomo quando il giudice non si sia pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non coincide con la censura di motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; nel caso concreto la motivazione della C.t.r. è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione rileva solo quando la sentenza sia priva di qualunque argomentazione o presenti argomentazioni talmente contraddittorie da non consentire di individuarne la ratio.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle persone giuridiche deve essere eseguita alla persona che rappresenta l’ente o ad altri soggetti legittimati dalla norma; non all’amministratore di fatto in quanto tale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per la notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche vale la regola della consegna al rappresentante dell’ente o ai soggetti espressamente indicati dalla disciplina speciale.

  • art. 384 c.p.c.

    Un ricorso non può essere accolto per un vizio meramente formale se la questione giuridica sottostante è comunque infondata e la decisione può essere corretta in diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza sia priva di argomentazione o presenti un apparato così contraddittorio da impedire di individuare la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • La notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali deve essere effettuata al suo rappresentante legale o ad altro soggetto legittimato dalla disciplina applicabile; l’amministratore di fatto, in quanto tale, non è destinatario legittimo della notificazione.
  • Quando la parte contesta un’omessa pronuncia, deve dedurre espressamente il vizio ex art. 112 c.p.c. e riportare in modo specifico la domanda o eccezione non esaminata, con indicazione dell’atto e del momento processuale in cui è stata proposta.
  • Non è consentito trasformare in vizio di motivazione una doglianza che, nella sostanza, investe l’omessa pronuncia su un tema non effettivamente devoluto al giudice di merito.
  • In cassazione il vizio denunciato va valutato in modo coerente con la sostanza della questione: se il principio di diritto applicabile conduce comunque al rigetto della censura, non vi è spazio per l’accoglimento fondato su una mera apparenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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