Cassazione Civile, Ordinanza n. 17838/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva contestato un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo che la cartella di pagamento posta a base della riscossione non le era mai stata notificata. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza del Tribunale di Catania. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria affermando che la cartella era stata annullata d'ufficio ai sensi della legge n. 197/2022 e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che la cartella di pagamento era stata annullata d'ufficio e che, per le caratteristiche del credito, esso rientrava nell'annullamento automatico previsto dall'art. 1, comma 122, della legge n. 197/2022. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla controversia. Non ha accolto né esaminato nel merito i motivi di ricorso, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, richiamando il principio della soccombenza virtuale ma valorizzando la sopravvenienza normativa e gli arresti interpretativi della Corte sul tema dell'interesse ad agire e dei ruoli.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria
la dichiarazione della ricorrente non è stata ritenuta una formale rinuncia al ricorso perché priva dei requisiti sostanziali e formali
insieme all'art. 385 c.p.c. consente alla Corte di provvedere sulle spese quando la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in cassazione
insieme all'art. 384 c.p.c. fonda il regolamento delle spese dell'intero processo in caso di cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 122, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha determinato l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
ha novellato l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla formazione e contenuto dei ruoli, con riflessi sull'interesse ad agire
art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma oggetto della novella e dell'interpretazione delle Sezioni Unite sul tema dei ruoli
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione del credito oggetto di impugnazione determina la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, con caducazione delle decisioni di merito.
- La dichiarazione della parte di essere avvenuto un annullamento d'ufficio del debito non integra, di per sé, una rinuncia al ricorso per cassazione se non rispetta i requisiti formali e sostanziali dell'atto di rinuncia.
- Quando la cessazione della materia del contendere è dichiarata in cassazione, la Corte provvede direttamente alle spese dell'intero giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo tuttavia disporne la compensazione integrale in presenza di sopravvenienze normative o giurisprudenziali che abbiano inciso sulla controversia.
- L'annullamento automatico dei ruoli di modesto importo previsto dalla normativa sopravvenuta può eliminare l'interesse attuale alla decisione sul ricorso originario contro la cartella di pagamento.
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