Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17838/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva contestato un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catania a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo che la cartella di pagamento posta a base della riscossione non le era mai stata notificata. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza del Tribunale di Catania. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato memoria affermando che la cartella era stata annullata d'ufficio ai sensi della legge n. 197/2022 e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto che la cartella di pagamento era stata annullata d'ufficio e che, per le caratteristiche del credito, esso rientrava nell'annullamento automatico previsto dall'art. 1, comma 122, della legge n. 197/2022. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla controversia. Non ha accolto né esaminato nel merito i motivi di ricorso, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, richiamando il principio della soccombenza virtuale ma valorizzando la sopravvenienza normativa e gli arresti interpretativi della Corte sul tema dell'interesse ad agire e dei ruoli.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria

  • art. 390 c.p.c.

    la dichiarazione della ricorrente non è stata ritenuta una formale rinuncia al ricorso perché priva dei requisiti sostanziali e formali

  • art. 384 c.p.c.

    insieme all'art. 385 c.p.c. consente alla Corte di provvedere sulle spese quando la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in cassazione

  • art. 385 c.p.c.

    insieme all'art. 384 c.p.c. fonda il regolamento delle spese dell'intero processo in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 122, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    ha determinato l'annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha novellato l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla formazione e contenuto dei ruoli, con riflessi sull'interesse ad agire

  • art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come norma oggetto della novella e dell'interpretazione delle Sezioni Unite sul tema dei ruoli

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione del credito oggetto di impugnazione determina la cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, con caducazione delle decisioni di merito.
  • La dichiarazione della parte di essere avvenuto un annullamento d'ufficio del debito non integra, di per sé, una rinuncia al ricorso per cassazione se non rispetta i requisiti formali e sostanziali dell'atto di rinuncia.
  • Quando la cessazione della materia del contendere è dichiarata in cassazione, la Corte provvede direttamente alle spese dell'intero giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo tuttavia disporne la compensazione integrale in presenza di sopravvenienze normative o giurisprudenziali che abbiano inciso sulla controversia.
  • L'annullamento automatico dei ruoli di modesto importo previsto dalla normativa sopravvenuta può eliminare l'interesse attuale alla decisione sul ricorso originario contro la cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.