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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19639/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lanciano che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto del GIP del 04/10/2018 con cui era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento n.1123/2017 R.G.N.R. e 29/2018 mod.27 GIP. La revoca si fondava su una diversa posizione reddituale riscontrata dall'Amministrazione finanziaria (con somma di redditi anche di un terzo, Carmine Adelio, non convivente). Il ricorrente deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione e contestava l'omissione di acquisire d'ufficio la documentazione dell'Agenzia delle Entrate; inoltre censurava la condanna al pagamento delle spese nonostante l'Agenzia delle Entrate non si fosse costituita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito con riferimento alle censure sulla valutazione probatoria e sull'onere della prova (confermando che gravava sul ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti per il patrocinio e che l'art.347 c.p.c. non era applicabile nel rito speciale richiamato). Tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, eliminando tale statuizione. Per il resto il ricorso è stato respinto. Nulla per le spese di giudizio in cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Art.112 disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio; l'art.99 (e il richiamo al procedimento ivi previsto) stabilisce i rimedi e il regime processuale per l'impugnazione delle istanze di ammissione/revoca, con richiamo al rito speciale; l'art.79 richiede la produzione di documentazione fiscale e variazioni reddituali utile a dimostrare il rispetto dei limiti di reddito. Dal testo emerge che la revoca è soggetta a procedimento speciale e che incombe alla parte interessata fornire la prova documentale della sussistenza dei requisiti.

  • Codice di procedura civile

    art.347; art.702 e ss.; art.91

    Art.347 c.p.c. obbliga la Cancelleria in appello a richiedere il fascicolo del giudizio di primo grado, ma la Corte ha ritenuto tale norma non applicabile al rito speciale richiamato dall'art.99 del DPR 115/2002. Gli artt.702 e ss. c.p.c. regolano il rito sommario di cognizione applicabile per effetto del d.lgs.150/2011 all'opposizione in tema di patrocinio, con conseguente applicazione delle regole generali in tema di onere della prova. L'art.91 c.p.c. regola la liquidazione delle spese di lite e impone che le spese siano attribuite secondo la regola della soccombenza e tenendo conto della costituzione in giudizio delle parti; da ciò è derivata l'annullamento della condanna alle spese nei confronti del ricorrente quando la parte beneficiaria non si era costituita.

  • Codice di procedura penale

    art.606, comma 1, lett. c) ed e); art.620

    L'art.606 c.p.p. individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e la motivazione manifestamente illogica); il ricorrente li ha invocati ma la Corte li ha ritenuti infondati quanto al primo motivo. L'art.620 c.p.p. è richiamato in relazione agli effetti della decisione sulle statuizioni relative alle spese a seguito del ricorso per cassazione e alla eliminazione della condanna alle spese di lite.

  • Decreto legislativo 10 settembre 2011, n.150

    L'art.14 stabilisce che il procedimento speciale in tema di liquidazione degli onorari è regolato dalle disposizioni del rito sommario (artt.702 e ss. c.p.c.), con la conseguenza che in materia di opposizione avverso provvedimenti su patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole relative al rito sommario e, quindi, le regole generali sull'onere della prova.

Massime di principio

  • Avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio si applica il regime procedurale richiamato dall'art.99 del DPR 115/2002 e il procedimento speciale che richiama il rito sommario: pertanto le regole ordinarie sull'onere della prova (art.702 e ss. c.p.c.) sono operative e grava sul richiedente il compito di documentare il proprio stato reddituale.
  • La mera esistenza di una certificazione dell'Amministrazione finanziaria che indichi redditi superiori ai limiti impone al beneficiario di produrre documenti fiscali e il certificato di stato di famiglia per contestare l'attribuzione di redditi al suo nucleo; l'assenza di tali documenti ostacola il successo dell'impugnazione.
  • L'art.347 c.p.c., che impone l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del grado inferiore da parte della Cancelleria in appello, non è automaticamente applicabile al rito speciale previsto per le opposizioni in tema di patrocinio: non si può pertanto pretendere che il giudice compia atti istruttori tipici del processo civile ordinario se il regolamento speciale non lo prevede.
  • Le censure sulla motivazione devono dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della decisione: se il giudice espone le ragioni per cui ritiene inattendibili o non provate le giustificazioni del ricorrente, la censura difficilmente riesce.
  • La liquidazione delle spese di lite deve rispettare il principio della soccombenza e tenere conto della costituzione delle parti; non è corretto condannare una parte alle spese in favore di una controparte che non si è costituita, fatto che può costituire motivo di annullamento della statuizione.
  • In casi analoghi è consigliabile al ricorrente produrre in primo grado tutte le dichiarazioni fiscali rilevanti e il certificato di stato di famiglia, e, in caso di impugnazione, chiarire tempestivamente la composizione del nucleo familiare e la provenienza dei redditi che l'Amministrazione attribuisce.

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