Cassazione Civile, Ordinanza n. 06526/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, contestando per l'anno 2008 un maggior reddito e, in particolare, l'indebita fatturazione di operazioni ritenute fuori dal campo IVA, con ricadute anche ai fini IRPEF e IRAP. La CTP aveva annullato gli atti, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale sul reddito accertato e rigettando la domanda relativamente all'IVA. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 7, commi 3 e 4, del DPR n. 633/1972 per avere la CTR negato la debenza dell'IVA; vizio di motivazione per non avere esaminato gli elementi da cui desumere l'imponibilità IVA dei proventi percepiti per attività di assistenza professionale. Dopo il ricorso, però, i contribuenti depositavano documentazione attestante l'adesione alle procedure di definizione agevolata/condono (art. 11 del d.l. n. 50/2017 per due accertamenti e art. 6 del d.l. n. 119/2018 per il terzo), con pagamento degli importi dovuti e mancato diniego dell'Amministrazione entro i termini di legge.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato che la lite era stata definita tramite accesso a normativa condonistica. Per due avvisi di accertamento ha preso atto della definizione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo i contribuenti presentato istanza di definizione della lite pendente e versato integralmente gli importi dovuti. Per il terzo avviso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di diniego dell'Ufficio e di istanza di trattazione entro i termini. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972
Invocato dall'Ufficio come disciplina della territorialità IVA; la censura mirava a sostenere che la CTR avesse erroneamente escluso l'imponibilità IVA delle operazioni contestate.
Richiamato quale base della definizione agevolata della lite pendente per due avvisi di accertamento, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione e del pagamento integrale dovuto.
Richiamato quale base della definizione agevolata della controversia relativa al terzo avviso di accertamento; la mancata notifica del diniego e la mancata istanza di trattazione hanno determinato l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 12, D.L. n. 119/2018
Termine entro il quale l'Agenzia poteva notificare il diniego della definizione; la mancata notifica è stata valorizzata ai fini dell'estinzione.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in assenza di diniego e di istanza di trattazione.
Richiamato come norma processuale che consente la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando sopravviene una valida definizione agevolata della lite tributaria e risultano adempiuti gli oneri previsti dalla legge, la Corte non procede all'esame nel merito dei motivi di ricorso, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario, la mancata notifica del diniego dell'istanza di definizione agevolata entro il termine previsto e la mancata richiesta di trattazione del giudizio entro il termine successivo comportano l'estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- L'adesione alla normativa condonistica, ove documentalmente provata e completa del pagamento degli importi dovuti, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di legittimità sulla pretesa impositiva oggetto della definizione.
- In presenza di più avvisi di accertamento autonomamente definiti con diversi istituti agevolativi, la Corte può dichiarare l'estinzione anche solo parziale per i singoli capi della controversia interessati dalla definizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →