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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06526/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, contestando per l'anno 2008 un maggior reddito e, in particolare, l'indebita fatturazione di operazioni ritenute fuori dal campo IVA, con ricadute anche ai fini IRPEF e IRAP. La CTP aveva annullato gli atti, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale sul reddito accertato e rigettando la domanda relativamente all'IVA. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 7, commi 3 e 4, del DPR n. 633/1972 per avere la CTR negato la debenza dell'IVA; vizio di motivazione per non avere esaminato gli elementi da cui desumere l'imponibilità IVA dei proventi percepiti per attività di assistenza professionale. Dopo il ricorso, però, i contribuenti depositavano documentazione attestante l'adesione alle procedure di definizione agevolata/condono (art. 11 del d.l. n. 50/2017 per due accertamenti e art. 6 del d.l. n. 119/2018 per il terzo), con pagamento degli importi dovuti e mancato diniego dell'Amministrazione entro i termini di legge.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato che la lite era stata definita tramite accesso a normativa condonistica. Per due avvisi di accertamento ha preso atto della definizione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo i contribuenti presentato istanza di definizione della lite pendente e versato integralmente gli importi dovuti. Per il terzo avviso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di diniego dell'Ufficio e di istanza di trattazione entro i termini. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972

    Invocato dall'Ufficio come disciplina della territorialità IVA; la censura mirava a sostenere che la CTR avesse erroneamente escluso l'imponibilità IVA delle operazioni contestate.

  • art. 11 del D.L. n. 50/2017

    Richiamato quale base della definizione agevolata della lite pendente per due avvisi di accertamento, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione e del pagamento integrale dovuto.

  • art. 6 del D.L. n. 119/2018

    Richiamato quale base della definizione agevolata della controversia relativa al terzo avviso di accertamento; la mancata notifica del diniego e la mancata istanza di trattazione hanno determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 12, D.L. n. 119/2018

    Termine entro il quale l'Agenzia poteva notificare il diniego della definizione; la mancata notifica è stata valorizzata ai fini dell'estinzione.

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in assenza di diniego e di istanza di trattazione.

  • art. 46 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale che consente la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando sopravviene una valida definizione agevolata della lite tributaria e risultano adempiuti gli oneri previsti dalla legge, la Corte non procede all'esame nel merito dei motivi di ricorso, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.
  • Nel processo tributario, la mancata notifica del diniego dell'istanza di definizione agevolata entro il termine previsto e la mancata richiesta di trattazione del giudizio entro il termine successivo comportano l'estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • L'adesione alla normativa condonistica, ove documentalmente provata e completa del pagamento degli importi dovuti, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di legittimità sulla pretesa impositiva oggetto della definizione.
  • In presenza di più avvisi di accertamento autonomamente definiti con diversi istituti agevolativi, la Corte può dichiarare l'estinzione anche solo parziale per i singoli capi della controversia interessati dalla definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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