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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32564/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo all'annualità 2013, confermato nei precedenti gradi di merito dalla commissione tributaria regionale. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'asserita assenza di "doppia conforme" e l'omesso esame di fatti decisivi, oltre alla violazione della disciplina tributaria e delle norme sulla motivazione dell'atto; con il secondo chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio, sostenendo l'erroneità della decisione che aveva ritenuto la società legittimata passiva dell'obbligazione tributaria, in ragione della continuità tra una precedente ditta individuale e la società, dell'identità di attività e di sede e della riferibilità dei cartelli pubblicitari all'attività sociale. Inoltre contestava il mancato riconoscimento di un preteso giudicato esterno formatosi su una decisione del Giudice di Pace e lamentava, sempre in via generale, la carenza di motivazione dell'avviso e la prescrizione della pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. era inammissibile sia perché precluso dalla doppia conforme sia perché del tutto generico, non essendo state indicate le divergenti ragioni di fatto delle decisioni di merito né il fatto decisivo omesso. Ha poi escluso che in sede di legittimità possa chiedersi una rivalutazione del merito e delle prove, ritenendo insindacabile l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'imposta e la legittimazione passiva della società. Ha condiviso anche il diniego di efficacia del preteso giudicato esterno, poiché riferito a un diverso oggetto e a una decisione resa in rito per tardività. Quanto alla censura sulla motivazione dell'avviso, l'ha dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, non risultando trattata nei gradi di merito né specificamente localizzata negli atti processuali. Ha infine rilevato che la sentenza di merito aveva comunque affrontato anche il tema della prescrizione, affermando che la notifica dell'avviso era avvenuta nel quinquennio previsto per l'annualità 2013. Conseguentemente, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato e nessuna statuizione sulle spese, essendo il Comune rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito e non specifica il fatto decisivo asseritamente omesso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrando che sono diverse; altrimenti la censura è preclusa.

  • art. 7, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente.

  • art. 63, d.lgs. 446/1997

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di imposta sulla pubblicità.

  • art. 9, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali sull'imposta sulla pubblicità.

  • art. 38, d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali sull'imposta sulla pubblicità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa errata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa errata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove è riservato al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, che è riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto delle due decisioni di merito e non individua il fatto storico decisivo omesso.
  • La censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile, perché il controllo sulla ricostruzione probatoria appartiene al giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se vi è identità del rapporto o comunque coincidenza dell'oggetto e della questione decisa; una pronuncia resa in rito o su un oggetto diverso non produce effetti preclusivi sul diverso rapporto tributario.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegarne la deduzione nei gradi di merito e indicare in quale atto processuale siano state prospettate, a pena di inammissibilità.
  • In materia di imposta sulla pubblicità, l'accertamento della riferibilità dei mezzi pubblicitari all'attività del soggetto passivo e della sussistenza dei presupposti impositivi è questione di fatto riservata al merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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