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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22046/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da una società che aveva svolto per circa dieci anni la custodia giudiziaria di 35 lavatrici sottoposte a sequestro. Il Tribunale di Napoli aveva liquidato l'indennità di custodia in euro 14.160,00, escludendo l'applicazione delle tariffe prefettizie e facendo ricorso all'art. 2233 c.c., con riferimento all'importanza dell'opera e al decoro della professione, oltre che a un parametro di costo locatizio dello spazio occupato dai beni. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: 1) violazione del D.M. 265/2006, dell'art. 2233 c.c., delle preleggi e dell'art. 112 c.p.c., perché la liquidazione era stata effettuata sulla base di criteri estranei alla disciplina della custodia e non secondo i criteri previsti per beni similari o, in mancanza, secondo le tariffe prefettizie/usi locali; 2) violazione dell'art. 2233 c.c., perché il giudice aveva assimilato indebitamente l'indennità di custodia al valore locatizio dello spazio occupato, considerando spese di occupazione del locale e non i costi e le attività proprie della custodia, come vigilanza e manutenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, per la determinazione dell'indennità di custodia di beni non espressamente contemplati dal D.M. 265/2006, il giudice deve anzitutto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 del D.M. 265/2006 e dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002, avendo riguardo agli usi locali, che devono essere allegati e provati dalla parte interessata se non conosciuti dal giudice; solo in mancanza di prova degli usi e dei parametri specifici può operarsi la liquidazione secondo i criteri previsti dalla disciplina di settore. È stato inoltre ribadito che l'art. 2233, comma 1, c.c. non è applicabile alla custodia, poiché riguarda esclusivamente le professioni intellettuali. Il parametro del valore locatizio dello spazio occupato non è idoneo a misurare l'indennità di custodia, perché non considera le attività tipiche del custode, quali vigilanza e manutenzione. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    Costituisce il rimedio di opposizione utilizzato per contestare la liquidazione dell'indennità di custodia.

  • art. 5 D.M. 265/2006

    Per la custodia di beni non espressamente disciplinati, impone di fare riferimento agli usi locali e ai criteri di determinazione previsti dal decreto, non a criteri equitativi o alternativi.

  • art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002

    Concorre a fondare la disciplina della liquidazione dell'indennità di custodia secondo i criteri di settore e gli usi locali.

  • art. 2233 c.c.

    Non è applicabile all'attività di custodia, perché il criterio dell'importanza dell'opera e del decoro della professione vale solo per le professioni intellettuali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma ritenuto non pertinente quale base per la liquidazione della custodia.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro ermeneutico, ma senza assorbire il nucleo decisorio espresso dalla Corte.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro ermeneutico, ma senza assorbire il nucleo decisorio espresso dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un vizio di ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione dell'indennità.

Massime di principio

  • La liquidazione dell'indennità di custodia di beni sequestrati o sottoposti a custodia giudiziaria deve seguire prioritariamente i criteri specifici previsti dalla normativa di settore e, in mancanza, gli usi locali allegati e provati dalla parte interessata se non conosciuti dal giudice.
  • Gli usi locali rilevanti ai fini della determinazione dell'indennità devono essere provati dalla parte che li invoca; tale prova non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Non è consentito applicare alla custodia il criterio dell'art. 2233 c.c. relativo alle professioni intellettuali, poiché l'importanza dell'opera e il decoro della professione non sono parametri pertinenti a un'attività materiale di custodia.
  • Nella quantificazione dell'indennità di custodia non può farsi riferimento al mero costo locatizio dello spazio occupato dai beni, perché il compenso deve riflettere anche le prestazioni tipiche del custode, come vigilanza e manutenzione.
  • In tema di opposizione alla liquidazione dell'indennità di custodia, il giudice deve attenersi ai criteri legali e regolamentari specifici; la valutazione equitativa o analogica è residualmente possibile solo entro il perimetro consentito dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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