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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27029/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (alienanti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di reintegrazione nel possesso proposta da due coniugi nei confronti della società che aveva acquistato da loro un appartamento con arredi. I coniugi hanno sostenuto di aver venduto il bene ma di aver continuato di fatto ad abitarlo e a mantenerne la relazione possessoria, producendo elementi quali testimonianze, pagamento di quote condominiali e utenze. I giudici di merito hanno ritenuto che, dopo la vendita, i coniugi fossero rimasti nell'immobile e che la sostituzione della serratura e l'asportazione di beni e arredi integrassero uno spoglio violento e clandestino. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato la valutazione delle testimonianze e la ritenuta continuità del possesso, ha invocato l'efficacia della sentenza penale di assoluzione del suo legale rappresentante, ha dedotto violazioni in tema di possesso e detenzione (artt. 1140, 1141 e 1168 c.c.), ha censurato la valutazione del titolo di acquisto e delle prove documentali, ha lamentato motivazione apparente sulla liquidazione del danno, ha sostenuto che la costituzione di parte civile nel processo penale escludesse o precludesse l'azione civile, e ha infine dedotto omesso esame di un fatto relativo agli oneri condominiali. La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrali e inammissibile l'ultimo, rilevando soprattutto l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e la possibilità di tutelare con l'azione di reintegra anche la detenzione qualificata, oltre al fatto che il possesso tutelabile nel possessorio non richiede i requisiti dell'usucapione e che la valutazione delle prove di merito non è sindacabile in cassazione salvo limiti specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha affermato che: il primo motivo tendeva a una rivalutazione del merito; il secondo e il terzo erano infondati perché il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice civile e, comunque, l'assoluzione non impedisce l'autonoma valutazione dei fatti in sede civile; il quarto e il quinto motivo erano infondati poiché l'azione di reintegrazione tutela anche la detenzione qualificata e non richiede un possesso utile all'usucapione, mentre il titolo negoziale serve solo ad adcolorandam possessionem; il sesto e il settimo motivo non evidenziavano un vizio di motivazione, essendo logico l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e non preclusa l'azione civile dalla pregressa costituzione di parte civile, anche per l'autonomia dei danni azionati nei due giudizi; l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo in cassazione e, comunque, volto a una nuova valutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il filtro della doppia conforme non si applicava nel caso perché il giudizio d'appello era stato introdotto prima dell'11.9.2012; in ogni caso la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 652 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia vincolante nel giudizio civile nei limiti in cui il giudice civile debba autonomamente accertare i fatti e la responsabilità ai fini civilistici.

  • art. 654 c.p.p.

    L'assoluzione penale non impedisce al giudice civile di attribuire rilievo ai medesimi fatti ove essi conservino significato nella diversa sede civile.

  • art. 75 c.p.p.

    Il sistema processuale mantiene autonomia tra azione civile e penale; la prosecuzione del processo civile è esclusa solo in ipotesi specifiche di sospensione e, quanto alla costituzione di parte civile, la sua efficacia è collegata alla persistenza della litispendenza.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza del possesso, ma la Corte ribadisce che ai fini possessorî rileva il concreto esercizio di fatto sul bene, non il possesso ad usucapionem.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla qualificazione del rapporto con il bene; la Corte lo considera inconferente rispetto alla tutela possessoria riconosciuta.

  • art. 1168 c.c.

    L'azione di reintegrazione tutela non solo il possessore ma anche il detentore qualificato, esclusi solo i casi di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione istruttoria, ma la Corte osserva che il motivo mira in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non coglie una violazione dei criteri legali di valutazione della prova, ma sollecita un riesame del merito non consentito in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova, ma la Corte esclude che vi sia stata inversione o errata ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    La ricorrente invoca il valore della prova privilegiata dell'atto pubblico, ma la Corte ritiene che il titolo contrattuale sia valutabile solo come elemento ad colorandam possessionem.

  • art. 2721 c.c.

    Norma evocata dalla ricorrente nella critica alle prove testimoniali; la Corte non ne ravvisa violazione, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 2722 c.c.

    Norma evocata dalla ricorrente nella critica alle prove testimoniali e documentali; la Corte esclude la dedotta violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito.
  • L'assoluzione penale, anche irrevocabile, non vincola automaticamente il giudice civile quando questi debba accertare autonomamente i fatti e la responsabilità ai fini risarcitori o possessori; l'efficacia del giudicato penale opera solo nei limiti espressamente previsti dal codice di procedura penale.
  • L'azione di reintegrazione tutela non solo il possesso in senso tecnico, ma anche la detenzione qualificata, purché non fondata su ragioni di servizio o di ospitalità; non è necessario dimostrare un possesso idoneo all'usucapione.
  • Nel possessorio ciò che rileva è l'esercizio di fatto del potere sulla cosa, non la titolarità del diritto sottostante; il titolo di acquisto può servire solo a qualificare il rapporto di fatto, non a sostituire la prova del possesso.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale non preclude automaticamente la successiva o parallela tutela civile quando difetti la persistente litispendenza o quando il giudizio civile abbia un autonomo oggetto dannoso rispetto a quello coltivato in sede penale.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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